venerdì 17/11/2023 • 06:00
Il regolamento RENTRI disciplina le modalità operative per la trasmissione dati, il suo funzionamento e monitoraggio; le istruzioni per accesso e iscrizione degli operatori; i requisiti informatici per l’interoperabilità con i sistemi adottati dagli operatori e il supporto alla transizione digitale.
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Nell’aprile 2023, l’art. 21 del “Regolamento RENTRI” aveva preannunciato che il MASE avrebbe emanato “uno o più” decreti direttoriali per definire le modalità operative relative:
Regolamento RENTRI: l’arrivo di alcune modalità operative
È di pochi giorni fa la pubblicazione di uno di questi decreti, che ha definito le modalità operative di cui alle lettere a), b), c) e g) del precedente elenco puntato.
Le modalità operative ivi contenute sono presentate in 18 schede - per ognuna di esse è stato individuato il soggetto destinatario - articolate nei seguenti raggruppamenti:
Iscrizione al RENTRI: le tre modalità operative
Il documento prevede tre diverse modalità operative per l’iscrizione al RENTRI.
La prima riguarda l’iscrizione al RENTRI.
Il servizio, erogato mediante l’applicazione web della piattaforma telematica:
Il servizio consente agli utenti di accedere, tramite il portale www.rentri.gov.it, alla piattaforma telematica del RENTRI con strumenti digitali di autenticazione. |
La seconda consente, ai soggetti che hanno indicato in sede di configurazione del profilo operatore di svolgere attività di trasporto, di intermediazione e commercio senza detenzione dei rifiuti, di recupero e smaltimento dei rifiuti, di fornire gli ulteriori dati richiesti, rispetto a quelli derivanti dall'interconnessione con l'Albo nazionale gestori ambientali, con il Catasto dei rifiuti e con il Registro delle autorizzazioni alle operazioni di recupero (REcer).
La terza, infine, consente ai soggetti delegati di iscriversi alla sezione speciale del RENTRI e gestire le deleghe, conferite dai produttori iniziali di rifiuti, finalizzate alla trasmissione dei dati con le modalità e le tempistiche stabilite dal “Regolamento RENTRI”.
I produttori iniziali di rifiuti possono adempiere agli obblighi (anche con riferimento alle attività di raccolta e trasporto dei propri rifiuti), delegando, al momento dell'iscrizione o successivamente ad essa, le rispettive associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, ovvero il gestore del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta. |
Modalità operative di RCCS e FIR
La parte più corposa delle modalità operative riguarda i RCCS e i FIR, ed è suddivisa in quattro sezioni, a loro volta composte di sottosezioni:
- gestione in formato cartaceo:
Il servizio consente ai trasportatori di trasmettere agli operatori coinvolti nella movimentazione la copia del formulario cartaceo compilato, datato e firmato dal produttore o detentore, sottoscritto dal trasportatore e sottoscritto e datato in arrivo dal destinatario, e agli operatori coinvolti nella movimentazione del rifiuto di scaricare il documento nella versione finale. |
- tenuta mediante sistemi gestionali:
I servizi vengono erogati attraverso la piattaforma telematica RENTRI e consentono all’operatore di gestire il FIR durante il trasporto, prodotto in modalità digitale (xFIR), compresa la sottoscrizione digitale. Questi servizi vengono messi a disposizione degli operatori al fine di agevolare la gestione digitale dei FIR: tuttavia, gli operatori potranno dotarsi di soluzioni alternative sviluppate internamente o acquisite sul mercato (in tale caso, l’unico vincolo è che la vidimazione del formulario e la trasmissione della copia completa del FIR, a chiusura del ciclo di vita dello stesso, devono avvenire per il tramite della piattaforma telematica RENTRI. |
- trasmissione mediante interoperabilità;
- tenuta (e relativa trasmissione dei dati) mediante servizi di supporto:
Requisiti e specifiche tecniche
Il “Servizio di supporto per l’utilizzo degli strumenti di identità e autenticazione e sottoscrizione” fornisce agli operatori iscritti al RENTRI un insieme di strumenti per «l'utilizzo di certificati digitali di tipo e-seal “sigillo elettronico” per l’applicazione della firma digitale in modalità remota», attraverso i quali è consentita esclusivamente l’implementazione della interoperabilità verso il RENTRI, nel rispetto delle regole tecniche definite da AgID per l’interoperabilità applicativa da e verso le Pubbliche Amministrazioni.
Inoltre, è consentito l’utilizzo di questi certificati per sottoscrivere i FIR in formato digitale: pertanto, tali servizi sono finalizzati ad agevolare la transizione alla gestione digitale e consentono la comunicazione applicativa tra sistemi e la sottoscrizione di documenti elettronici. |
Il servizio di supporto è rivolto agli operatori iscritti al RENTRI ed ai soggetti delegati, con particolare riferimento alle strutture tecniche informatiche di cui si avvalgono. |
La Modalità operativa “Specifiche tecniche” (rivolta alle strutture tecniche informatiche di cui gli operatori si avvalgono) intende fornire agli operatori le regole tecniche per la tenuta in formato digitale dei registri cronologici di carico e scarico e dei FIR, che “rappresentano il riferimento per chiunque, anche non iscritto al RENTRI, intenda digitalizzare l’emissione dei FIR”.
I “Requisiti per l’interoperabilità applicativa dei sistemi gestionali degli operatori”, infine, forniscono, agli operatori ed alle strutture tecniche informatiche di cui si avvalgono per lo sviluppo dei sistemi gestionali, i requisiti minimi necessari per consentire il collegamento applicativo tra il sistema gestionale dell’operatore e la piattaforma telematica RENTRI.
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Vedi anche
ll documento definisce l'accesso e l'iscrizione da parte degli operatori al RENTRI, i requisiti informatici per garantire l'interoperabilità e le modalità di funzionamento degli strum..
redazione Memento
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