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venerdì 17/11/2023 • 06:00

Speciali DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Cooperative compliance: attuate le misure per il potenziamento

Il 16 novembre 2023 il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto legislativo attuativo delle disposizioni in materia di adempimento collaborativo, previsto dalla legge delega. L'obiettivo è quello di potenziare il rapporto Fisco-contribuente.

di Claudia Iozzo - Dottore commercialista

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  • Tempo di lettura 1 min.
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La delega al Governo per la riforma fiscale mira alla riduzione del fenomeno dell'evasione, anche attraverso misure che favoriscono e potenziano l'adempimento spontaneo del contribuente (c.d. cooperative compliance).

L'istituto è stato introdotto dal Titolo III del D.Lgs. 128/2015, al fine d'instaurare un rapporto di fiducia tra l'Amministrazione Finanziaria ed il contribuente che aumenti il livello di certezza sulle questioni fiscali rilevanti. L'obiettivo è perseguito tramite l'interlocuzione costante e preventiva con il contribuente su elementi di fatto, inclusa l'anticipazione del controllo, finalizzata ad una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali.

Questo rapporto di collaborazione viene rafforzato dalla legge delega, le cui disposizioni hanno determinato la revisione del citato D.Lgs. 128/2015.

Sistema di rilevazione dei rischi integrato e certificato

Il primo intervento riguarda i requisiti del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali che sarà integrato e dovrà considerare anche quei rischi derivanti dai principi contabili adottati dal contribuente. Viene introdotto, altresì, un ulteriore requisito per la mappatura dei rischi fiscali relativi ai processi aziendali.

Tale sistema, inoltre, dovrà essere certificato, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili, da parte di professionisti indipendenti già in possesso di una specifica professionalità, iscritti all'albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili

Rapporto Fisco-contribuente

I doveri su cui si basa il rapporto tra Agenzia delle Entrate e contribuente, di cui all'art. 5 D.Lgs. 128/2015, viene ancor più definito attraverso l'istituzione del Codice di condotta, il quale regolamenterà gli impegni che reciprocamente assumono l'Amministrazione finanziaria ed i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo.

Nell'ambito degli effetti scaturenti dall'adesione al regime, apposite disposizioni attuative dovranno anche definire le procedure per la regolarizzazione della posizione del contribuente, in caso di adesione ad indicazioni dell'Agenzia delle Entrate che comportano la necessità di effettuare ravvedimenti operosi, prevedendo un contraddittorio preventivo, nonché modalità semplificate e termini ridotti per la definizione del procedimento.

Attraverso l'introduzione di una specifica previsione, sono state rese più “collaborative” le fattispecie in cui l'Agenzia delle Entrate dovrebbe notificare risposte sfavorevoli alle istanze d'interpello, ovvero formalizzare qualsiasi altra posizione contraria ad una comunicazione di rischio. In tali casi, infatti, prima della notifica o del formale parere difforme, l'Amministrazione Finanziaria dovrà invitare il contribuente ad un contraddittorio per rendere nota allo stesso la propria posizione.

Regime sanzionatorio

Lo schema di decreto rimodula anche il regime delle sanzioni applicabili in caso di adesione all'adempimento collaborativo. Nello specifico, esclusi i casi in cui le violazioni fiscali siano dovute a condotte fraudolente, è prevista la non applicazione delle sanzioni amministrative al contribuente che ha aderito all'istituto in commento e che, prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali, ovvero prima del decorso delle relative scadenze fiscali, comunica all'Agenzia in modo tempestivo ed esauriente, i rischi fiscali. A tal fine, è necessario che il comportamento tenuto dal contribuente sia esattamente corrispondente a quello rappresentato in occasione della comunicazione.

Nell'ipotesi in cui, invece, il contribuente adotti una condotta riconducibile ad un rischio fiscale non significativo ricompreso nella mappa dei rischi, le sanzioni amministrative applicabili sono ridotte della metà e, comunque, in misura non superiore al minimo edittale. La riscossione delle sanzioni, tuttavia, è sospesa fino alla definitività dell'accertamento.

Analogamente, è prevista la riduzione delle sanzioni applicabili alla metà, anche nell'ipotesi in cui il contribuente comunichi facoltativamente i rischi fiscali connessi a condotte poste in essere in periodi d'imposta precedenti a quello d'ingresso al regime dell'adempimento collaborativo, sempreché la comunicazione sia effettuata in modo esauriente, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività d'accertamento amministrativo o d'indagini penali sui rischi comunicati. Dette comunicazioni, dovranno comunque essere effettuate improrogabilmente entro 120 giorni dalla notifica d'ammissione al regime.

Riduzione termini d'accertamento

Ulteriore novità riguarda la riduzione dei termini d'accertamento di cui all'art. 43 c. 1 DPR 600/73, all'art. 57 DPR 633/72 e all'art. 20 D.Lgs. 472/97, di due anni, relativamente ai periodi d'imposta ai quali il regime in commento si applica e nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, sia certificato da professionisti indipendenti qualificati. Qualora, inoltre, al contribuente venga rilasciata la certificazione tributaria dai revisori, ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 241/97, i termini di decadenza suindicati sono ridotti di un ulteriore anno.

Requisiti dimensionali

Attraverso la modifica dell'art. 7 D.Lgs. 128/2015, vengono definiti anche nuovi requisiti che i contribuenti dovranno rispettare per poter aderire al regime della cooperative compliance. Attualmente, a seguito delle modifiche introdotte dal DM 31 gennaio 2022, il regime è riservato a coloro che realizzano un volume d'affari o di ricavi non inferiore a 1 miliardo di euro. Tale soglia, verrà ridotta progressivamente nel corso degli anni così come riepilogato nella tabella che segue.

Decorrenza

Volume d'affari o di ricavi

2024

non inferiore a 750 milioni di euro

2026

non inferiore a 500 milioni di euro

2028

non inferiore a 100 milioni di euro

I requisiti dimensionali suesposti dovranno essere valutati assumendo, quale parametro di riferimento, il valore più elevato tra i ricavi indicati nel bilancio relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione della domanda e ai due esercizi anteriori ed il volume d'affari indicato nella dichiarazione IVA relativa all'anno solare precedente e ai due anni solari anteriori.

Il regime è riservato anche ai contribuenti che appartengono al medesimo consolidato fiscale nazionale, purché almeno un soggetto aderente alla tassazione di gruppo possieda i requisiti dimensionali summenzionati ed il gruppo adotti un sistema integrato e certificato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.

Sono esonerati dal rispetto dei limiti dimensionali (purché in possesso degli altri requisiti), invece, i contribuenti che danno esecuzione alle istanze d'interpello poste all'Agenzia delle Entrate, in merito al trattamento fiscale dei piani d'investimento che intendono effettuare ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. 147/2015.

Procedimento di adesione al regime

La revisione dell'istituto dell'adempimento collaborativo ha interessato anche la procedura d'accesso ed esclusione dallo stesso. In particolare, i contribuenti interessati, trasmettono telematicamente la domanda all'Agenzia delle Entrate, la quale, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti dal regime, ne comunica l'ammissione allo stesso entro i successivi 120 giorni.

Viene confermata l'applicazione della cooperative compliance al periodo d'imposta nel corso del quale la richiesta d'adesione è trasmessa all'Agenzia e, la stessa, s'intende tacitamente rinnovata qualora non sia espressamente comunicata dal contribuente la volontà di non permanere nel regime. L'Amministrazione finanziaria, tuttavia, a seguito d'invito al contraddittorio da svolgere nei successivi trenta giorni, con provvedimento motivato, può dichiarare l'esclusione dei contribuenti dal regime, per la perdita dei requisiti, ovvero per l'inosservanza degli impegni. In tale ultima fattispecie è, però, previsto un periodo transitorio di osservazione prima dell'esclusione dal regime dell'adempimento collaborativo.

Regime opzionale

L'ultima novità riguarda l'introduzione di un regime opzionale riservato ai contribuenti non in possesso dei requisiti per aderire al regime in esame. Tali contribuenti, avranno la possibilità di optare per l'adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, dandone apposita comunicazione all'Amministrazione Finanziaria. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta in cui è esercitata, ha una durata di due periodi d'imposta ed è irrevocabile. Al termine del predetto periodo, la stessa s'intende tacitamente rinnovata per altri due periodi d'imposta, salvo espressa revoca.

L'esercizio dell'opzione consentirà la fruizione di alcuni benefici premiali:

  • riduzione delle sanzioni amministrative ad un terzo per le violazioni relative a rischi di natura fiscale comunicati preventivamente con interpello (art. 11 L. 212/2000) prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del decorso delle relative scadenze fiscali;
  • non punibilità per il reato di dichiarazione infedele di cui all'art. 4 D.Lgs. 74/2000, per le violazioni di norme tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale relativi ad elementi attivi, qualora venga rappresentato in maniera preventiva e circostanziata tramite istanza d'interpello il caso per il quale si riscontrano rischi fiscali.

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