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giovedì 16/11/2023 • 06:00

Lavoro Dopo i chiarimenti INPS

Lavoro sportivo: gli impatti della Riforma sulla gestione del TFR

La Riforma del lavoro sportivo ha previsto che le Federazioni Sportive possono costituire un fondo per la corresponsione del TFR al termine dell'attività sportiva. In caso contrario, il datore di lavoro è tenuto al versamento delle quote di TFR maturate, escluse quelle destinate alla previdenza complementare.

di Massimiliano Matteucci - Consulente del lavoro - Nexumstp Spa

di Martina Marinelli - Dottoressa - Nexum stp

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  • Tempo di lettura 6 min.
  • Ascolta la news 5:03

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La riforma del lavoro sportivo, che trova la sua disciplina nel D.Lgs. 36/2021, è stata oggetto di numerosi interventi di integrazione e modificazione da parte del legislatore, a cui si sono aggiunti di recente interventi di prassi amministrativa da parte di INPS, INAIL e INL.

Dall'entrata in vigore della riforma il 1° luglio 2023, molti sono gli interrogativi ancora aperti, rispetto ai quali gli operatori del settore attendono delucidazioni, che li aiutino ad affrontare i nuovi e numerosi adempimenti nei confronti dei lavoratori sportivi.

Questa figura, come abbiamo già avuto modo di vedere, è stata completamente ridisegnata, al fine di circondarla di livelli di tutela più elevati, anche dal punto di vista previdenziale. Ma qual è l'impatto della riforma sul trattamento di fine rapporto?

Il TFR

Di cosa parliamo? Secondo l'art. 2120 c.c., «in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese».

Tale istituto rappresenta quindi una forma di retribuzione differita, cioè la cui maturazione avviene durante il corso del rapporto di lavoro e la cui corresponsione si verifica alla cessazione del rapporto.

Il lavoratore subordinato sportivo

Esso riguarda, lo precisiamo, esclusivamente i lavoratori subordinati, pertanto è all'art. 26 del decreto che dobbiamo porre attenzione: tale norma si occupa, infatti, della disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo: in generale, tutti gli aspetti del lavoro sportivo non espressamente disciplinati dal decreto sono soggetti, in quanto compatibili, alle norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario. L'art. 26, al comma 4, precisa che:

«Le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, possono prevedere la costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle società e degli sportivi per la corresponsione del trattamento di fine rapporto al termine dell'attività sportiva a norma dell'articolo 2123 c.c.».

Le indicazioni INPS

Con la circolare n. 88/2023, anche l'INPS ha affrontato il tema del TFR dei lavoratori subordinati sportivi, fornendo importanti chiarimenti.

In particolare, qualora il lavoratore sportivo subordinato non maturi il diritto al trattamento di fine rapporto (forma speciale di buonuscita)  ai sensi dell'art. 2123 c.c., o nei casi in cui le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici non abbiano provveduto alla costituzione del fondo previsto dall'art. 26, c. 4, D.lgs. 36/2021, il datore di lavoro è tenuto al versamento delle quote di TFR maturate ai sensi dell'articolo 2120 c.c. al Fondo di Tesoreria, istituito dall'art. 1, c. 755, legge 296/2006, ove ricorrano i necessari presupposti (cfr. la circolare n. 70/2007) e con esclusione delle quote di TFR destinate alle forme di previdenza complementare.

Nelle ipotesi di “costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle società e degli sportivi per la corresponsione del trattamento di fine rapporto” ai sensi dell'art. 26, c. 4, D.lgs. 36/2021, non trovano applicazione le c.d. misure compensative di cui all'art. 8 DL 203/2005 conv. in legge 248/2005, e successive modificazioni, e all'art. 10, c. 2, D.Lgs. 252/2005.

Si tratta di misure volte ad agevolare le imprese i cui dipendenti chiedano di trasferire il TFR maturando ad una forma di previdenza complementare, sottoforma di deduzione dal reddito di impresa o di riduzione degli oneri previdenziali.

I suddetti benefici non possono trovare applicazione non soltanto nelle ipotesi in cui sia escluso l'obbligo contributivo al Fondo di Tesoreria, ma anche qualora il lavoratore sportivo abbia deciso di destinare alla previdenza complementare le somme accantonate ai sensi dell'art. 2123 c.c., in quanto entrambe le norme sopra richiamate prevedono l'applicazione degli esoneri contributivi “nella stessa percentuale di TFR maturando”.

Gli obblighi per il datore di lavoro

Nelle ipotesi in cui il lavoratore sportivo maturi il TFR ai sensi dell'art. 2120 c.c., il datore di lavoro è tenuto altresì all'obbligo di versamento della contribuzione di finanziamento del Fondo di garanzia, (fondo istituito per il pagamento del TFR e delle ultime tre mensilità laddove il datore di lavoro sia insolvente o si realizzi una delle fattispecie previste dalla normativa in materia di crisi di impresa)

Pertanto, alla luce di queste importanti novità, troviamo in capo al lavoratore ed al datore di lavoro, diritti e doveri con particolare riferimento all'ordinario accantonamento, che sappiamo essere per la generalità dei lavoratori pari al 6,91%, oppure in caso di datori con più di 50 dipendenti ci sarà il versamento al Fondo di tesoreria Inps ed infine il versamento dello 0,20% al Fondo di garanzia Inps.

Per quanto attiene il lavoratore, lo stesso dovrà effettuare la scelta e quindi potrà lasciarlo in azienda (Fondo tesoreria se previsto) oppure destinarlo ad una forma di previdenza complementare.

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