Con la risposta n. 462 del 15 novembre 2023, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il contributo per malattia di lunga durata e il bonus straordinario Covid-19 erogati da un ente bilaterale ai lavoratori dipendenti non risultano inquadrabili in nessuna categoria reddituale, pertanto non trova applicazione la ritenuta a titolo d'acconto (di cui all'art. 23 DPR 600/73).
Si ricorda che il trattamento fiscale delle prestazioni assistenziali erogate da un ente bilaterale deriva dall'applicazione dei principi generali che disciplinano la tassazione dei redditi, ovvero le predette prestazioni risulteranno assoggettate a tassazione sempreché inquadrabili in una delle categorie reddituali previste dall'art. 6 DPR 917/86, comprese quelle che costituiscono erogazioni corrisposte in sostituzione di redditi (Ris. AE 25 settembre 2020 n. 45/E, Risp. AE 4 ottobre 2018 n. 24, Risp. AE 23 settembre 2020 n. 395).
Nel caso di specie, l'ente bilaterale istante, in base ad apposito regolamento, corrisponde contributi assistenziali una tantum e in misura fissa sulla base di apposita domanda da parte del lavoratore iscritto, fino ad esaurimento del budget straordinario stanziato in base a una graduatoria determinata dall'ordine cronologico di ricevimento e, a parità di data di presentazione, in base a determinati criteri previsti dal regolamento. In particolare, l'ente eroga:
- un contributo per malattia di lunga durata a fronte di una situazione patologica (malattia o infortunio) dell'iscritto, attestata da apposita certificazione medica, che viene corrisposto una tantum e in misura fissa. La causa sottesa all'erogazione medesima non è costituita dal mancato conseguimento o dalla perdita di un reddito; attraverso la previsione del contributo per malattia di lunga durata l'istante intende, in coerenza con i propri fini assistenziali, contrastare gli effetti negativi cagionati all'iscritto dalla malattia o dall'infortunio;
- un bonus straordinario Covid-19, avente natura puramente assistenziale, in quanto lo scopo dell'erogazione è quello di alleviare le conseguenze negative che la pandemia ha cagionato ai lavoratori iscritti e alle loro famiglie.
Come chiarito dall'AE, i suddetti contributi assistenziali non rientrano in nessuna categoria reddituale, pertanto non si applica la ritenuta a titolo d'acconto.
Fonte: Risp. AE 15 novembre 2023 n. 462