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martedì 14/11/2023 • 15:00

Impresa Incentivi agli investimenti

Assonime: da sfruttare meglio il quadro UE sugli aiuti di Stato

Assonime, con la Circolare 13 novembre 2023 n. 29, sintetizza le novità del Quadro temporaneo di crisi e transizione per gli aiuti di Stato a sostegno dell’economia. Secondo Assonime è difficile che il quadro riesca a fornire da solo lo slancio per sostenere la considerevole mole degli investimenti necessari, senza strumenti di incentivazione centralizzati.

di Antonio Conforti - Dirigente Aziendale, Responsabile di Ufficio Legale e di Organismo di Vigilanza

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  • Tempo di lettura 7 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Assonime ha pubblicato una circolare che:

  1. sintetizza le novità introdotte dal Quadro temporaneo di crisi e transizione per gli aiuti di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’invasione della Russia contro l’Ucraina (“TCTF”), adottato dalla Commissione UE (“Commissione”) a marzo 2023 in linea con il Green Deal, per consentire agli Stati membri di sostenere le imprese a fronte del perdurare della crisi causata dalla guerra;
  2. espone le modifiche rispetto al precedente Quadro temporaneo di crisi (“TCF”);
  3. riassume le principali decisioni con cui la Commissione ha autorizzato i regimi notificati dall’Italia;
  4. si sofferma sugli aiuti di importo limitato (i più usati dall’Italia) e sugli aiuti finalizzati alla diffusione delle energie rinnovabili ed alla decarbonizzazione;
  5. illustra le nuove possibilità di sostegno per accelerare la transizione verso un’economia a zero emissioni nette, introdotte dal TCTF per affrontare la crisi energetica e rispondere all’ingente piano di sussidi varato dagli USA con l’Inflaction Reduction Act (“IRA”).

Principi generali

La Circolare ricorda come:

-secondo la Commissione non costituiscono aiuti di Stato le misure che forniscono un sostegno finanziario direttamente ai consumatori di energia non commerciali, a condizione che non vadano indirettamente a beneficio di un settore o di un’impresa specifici;

-le misure a favore di consumatori commerciali di energia non costituiscono aiuti di Stato se hanno natura generale e non selettiva; si tratta ad esempio di sgravi generali da imposte o prelievi, di aliquote ridotte per la fornitura di gas naturale, di energia elettrica o di teleriscaldamento o di costi di rete ridotti;

-altre misure, seppur configurino aiuti di Stato, sono considerate compatibili e adottate direttamente dagli Stati membri, senza notifica alla Commissione, in quanto coperte da un regolamento di esenzione (es. aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali armonizzate che rispettano i livelli minimi di tassazione e le norme stabilite dalla direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici);

-non possono:

  • beneficiare direttamente o indirettamente delle misure di aiuto previste dal TCTF imprese soggette a sanzioni adottate dall’UE;
  • essere considerate compatibili con il mercato interno le misure di aiuto che comportano di per sé, a causa delle condizioni cui sono subordinate per il metodo di finanziamento previsto, una violazione indissociabile del diritto dell’UE.

-principio generale in materia di aiuti di Stato è il divieto di erogare aiuti alle imprese che debbano restituire aiuti giudicati illegali e incompatibili dalla Commissione;

-gli aiuti concessi dagli Stati membri alle imprese ai sensi del TCTF attraverso le banche, che agiscono come intermediari finanziari, vanno a beneficio diretto di tali imprese e non costituiscono misure per preservare o ripristinare la redditività, la liquidità o la solvibilità delle banche;

-gli aiuti concessi alle banche per compensarle dei danni diretti subiti a causa dell’attuale crisi non hanno l’obiettivo di ripristinare la redditività, la liquidità o la loro solvibilità, ma solo di eliminare l’impatto avverso dell’evento eccezionale;

-gli aiuti relativi alle 2 ipotesi sopra non configurano un sostegno finanziario pubblico straordinario ai sensi della normativa UE e quindi non comportano che la banca venga, in ragione del sostegno ricevuto, considerata in dissesto o a rischio di dissesto;

-gli aiuti concessi ai sensi del TCTF non possono essere subordinati alla delocalizzazione dell’attività produttiva del beneficiario da un altro paese all’interno dello Spazio Economico Europeo (SEE) verso il territorio dello Stato membro che concede l’aiuto, poiché ciò potrebbe avere effetti pregiudizievoli per il mercato interno;

-misure previste dal TCTF possono essere cumulate:

  1. con gli aiuti previsti dai regolamenti de minimis o dai regolamenti di esenzione per categoria, nel rispetto delle disposizioni sul cumulo stabilite in tali regolamenti;
  2. con gli aiuti concessi ai sensi del Quadro temporaneo per gli aiuti Covid-19, a condizione che siano rispettate le rispettive regole sul cumulo contenute in entrambi i quadri;
  3. con gli aiuti a compensazione dei danni di cui all’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento UE (“TFUE”), ma a condizione che non si verifichino sovracompensazioni del danno subito dal beneficiario;

-in considerazione della situazione specifica di 2 crisi successive che si sono ripercosse in vari modi sulle imprese, gli Stati membri possono decidere di concedere aiuti ai sensi del TCTF anche alle imprese in difficoltà, derogando ad un principio generale di senso opposto.

Aiuti di importo limitato

La Commissione consente la concessione di aiuti temporanei di importo limitato alle imprese colpite dalla guerra di aggressione russa contro l’Ucraina e/o dalle sue ripercussioni dirette o indirette. La disposizione del TFUE ritiene compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio a un grande turbamento dell’economia di uno Stato membro.

Le condizioni per la compatibilità di tali aiuti sono le seguenti:

  1. l’importo complessivo non deve superare:
  1. in alcun momento il limite massimo di 2 milioni di euro per impresa per Stato membro;
  2. per le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, l’importo complessivo degli aiuti non deve superare i 250.000 euro;
  3. per le imprese attive nei settori della pesca e dell’acquacoltura non deve superare i 300.000 euro
  1. gli aiuti sono concessi sulla base di un regime con un budget di spesa stimato; 
  2. gli aiuti sono concessi entro il 31 dicembre 2023;
  3. gli aiuti sono concessi a imprese colpite dalla crisi.

Aiuti per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili e dello stoccaggio di energia

La Commissione ritiene giustificate su base temporanea alcune semplificazioni delle misure di sostegno per consentire l’attuazione del piano REPowerEU.

In linea generale, gli aiuti previsti dalla disciplina europea sono soltanto aiuti agli investimenti, e quindi volti ad agevolare le spese in conto capitale (capex), e solo eccezionalmente sono previsti aiuti al funzionamento (opex). L’introduzione di aiuti ai costi operativi di gestione nell’ambito del potenziamento degli aiuti alla produzione e allo stoccaggio di energia da fonti rinnovabili rappresenta quindi un’importante novità.

Suddetti aiuti:

  1. devono indurre il beneficiario a intraprendere investimenti che non realizzerebbe o realizzerebbe in modo limitato o diverso senza il sostegno pubblico;
  2. possono essere concessi sulla base di un regime notificato che preveda una stima dei volumi di capacità e un budget di spesa stimato;
  3. possono essere concessi entro il 31 dicembre 2025;
  4. sono concessi per le capacità di nuova installazione o per revamping;
  5. possono essere concessi per gli investimenti i cui lavori sono iniziati dal 9 marzo 2023, ad eccezione degli investimenti ammissibili ai sensi del precedente Quadro temporaneo di crisi, per i quali i lavori possono essere iniziati dal 20 luglio 2022;
  6. sono relativi ad impianti completati ed operativi entro 36 mesi dalla data di concessione.

Osservazioni

Assonime rileva come nonostante una maggiore flessibilità nella concessione degli aiuti ha consentito agli Stati di agire prontamente per far fronte al perdurare della crisi, l’intervento dello stato italiano si è, tuttavia, concentrato su misure di importo limitato, come in vigenza del precedente TCF, utilizzando finora circa 2,6 miliardi di Euro, di cui 2 tra quelli di importo limitato.

Si sottolinea come pur in presenza di evidenti semplificazioni, i paesi con minore capacità fiscale dispongono di uno spazio ridotto per mettere in atto regimi di aiuto importanti ed estesi.

Assonime teme appare difficile che le misure del TCTF siano in grado da sole di fornire lo slancio necessario per sostenere la considerevole mole degli investimenti necessari, senza il supporto a tal fine di strumenti di incentivazione centralizzati e finanziati a livello europeo.

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