martedì 07/11/2023 • 06:00
Con messaggio n. 3384 del 6 novembre 2023, l’INPS ha dettato le istruzioni per la corretta gestione dei conguagli contributivi sulle somme erogate a titolo di fringe benefit nel corso dell’anno 2023. I chiarimenti dell’Istituto arrivano a seguito della rimodulazione delle soglie di non imponibilità fiscale e contributiva disposte dal Decreto Lavoro.
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In ossequio al principio di unificazione della retribuzione imponibile fiscale e contributiva di cui all'art. 6 D.Lgs. 314/1997, l'INPS ricorda che nella determinazione della retribuzione imponibile ai fini previdenziali occorre tenere conto, altresì, del regime di esclusione dalla concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente del valore normale dei beni ceduti e dei servizi prestati (c.d. fringe benefit) se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo d'imposta, alla soglia ordinaria di 258,23 euro. Tenuto conto della particolare situazione venutasi a creare nel 2023 a seguito dell'innalzamento della soglia di esenzione a 3.000 euro a favore solo di alcune categorie di lavoratori, l'Istituto ha diramato le modalità operative per l'assoggettamento a contribuzione del valore corrisposto ovvero per il recupero della contribuzione versata per importi inferiori ai limiti.
Limite maggiorato per il 2023
L'art. 40 DL 48/2023 (Decreto Lavoro) convertito con legge 85/2023, ha previsto, per il solo periodo d'imposta 2023 ed esclusivamente a favore dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, l'ampliamento a 3.000 euro del limite di non imponibilità so
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Maria Rosa Gheido
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