lunedì 06/11/2023 • 11:15
L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato la guida sulla “Ricostruzione post sisma Italia Centrale e Superbonus 110%”, in cui fornisce le indicazioni operative sulla fruizione combinata del Superbonus e Sismabonus.
redazione Memento
Il decreto Rilancio (DL 34/2020) ha elevato al 110% l'aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (Superbonus).
L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato la guida sulla “Ricostruzione post sisma Italia Centrale e Superbonus 110%”, in cui fornisce le indicazioni operative sulla fruizione combinata del Superbonus e Sismabonus.
L'articolo 119 del decreto Rilancio prevede, in particolare:
Il comma 4-ter stabilisce, inoltre, che i limiti delle spese ammesse al Superbonus sono aumentati del 50% per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei Comuni di cui agli elenchi allegati al DL 189/2016 e nei Comuni di cui all'art. 1 comma 2 del medesimo decreto legge, e di cui al DL 39/2009.
In tal caso, tuttavia, il Superbonus è alternativo al contributo per la ricostruzione.
La norma è stata ulteriormente modificata al fine di estendere tale disposizione - prima limitata ai soli Comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016/2017 e a quelli dell'Abruzzo colpiti dal sisma 2009 - a tutti i Comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato d'emergenza. È previsto, inoltre, che nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione, nella misura del 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.
Per i medesimi interventi, inoltre, viene mantenuta la possibilità di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, in alternativa all'utilizzo diretto della detrazione nella dichiarazione dei redditi, in deroga alle limitazioni introdotte dal DL 11/2023.
Il Commissario Straordinario per la ricostruzione post sisma 2016 ha fornito, con propri provvedimenti, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate, i primi indirizzi sulla coesistenza tra i due istituti: Superbonus e contributo per la ricostruzione. Dapprima, l'Ordinanza commissariale n. 108 del 2020 ha stabilito che, per gli interventi antisismici ammessi al Superbonus - di riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, per i quali è previsto il contributo commissariale - occorre riferirsi, in ordine alle modalità applicative, alla precedente Ordinanza n. 60 del 31 luglio 2018, adottata per coordinare l'applicazione del predetto contributo e della detrazione di cui all'articolo 16, commi 1-bis e seguenti, DL63/2013 (cosiddetto Sismabonus).
Successivamente, con l'Ordinanza commissariale n. 111/2020, è stato stabilito all'articolo 6 che:
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 28/E del 23 aprile 2021, ha fornito ulteriori chiarimenti in ordine alla compatibilità tra le detrazioni spettanti in base alla normativa vigente e i contributi statali concessi per la ricostruzione di edifici danneggiati da eventi sismici. Inoltre, con l'Ordinanza commissariale n. 118/2021 sono state modificate le Ordinanze commissariali nn. 8, 13, 19 in relazione ai tempi e alle modalità di erogazione degli stati di avanzamento, stabilendo che i medesimi possano essere erogati con l'avvenuta esecuzione della percentuale stabilita di lavori ammessi al contributo per la ricostruzione.
Infine, con l'Ordinanza commissariale n. 130/2022 è stato approvato il Testo unico della ricostruzione privata che al Capo III dedica l'intera Sezione V, dall'art. 46 all'art. 50, al concorso di risorse tra il contributo per il sisma e le agevolazioni fiscali.
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