giovedì 02/11/2023 • 06:00
Con il Mess. INPS 31 ottobre 2023 n. 3825 l'INPS fornisce indicazioni in merito alla consultazione delle domande, la gestione degli esiti e l'invio delle istanze di rettifica.
redazione Memento
L'INPS ha fornito indicazioni in merito alla presentazione delle domande da parte delle Aziende agricole per il nuovo “ammortizzatore sociale unico” di cui all'articolo 7 decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100. In particolare, l'Istituto fornisce istruzioni operative per la consultazione delle domande, la gestione degli esiti e l'invio delle istanze di rettifica.
Per ogni domanda presentata tramite il servizio di “Comunicazione Bidirezionale” il datore di lavoro richiedente riceve una risposta con gli esiti dei controlli effettuati in fase di istruttoria della domanda. Nel caso in cui venissero riscontrate anomalie, alla comunicazione di risposta vengono allegati due file: il primo con gli esiti delle singole domande presentate, il secondo con le decodifiche dei codici di errore.
Eventuali comunicazioni inviate in risposta a una comunicazione di riscontro pervenuta tramite “Comunicazione Bidirezionale”, senza la creazione di una nuova comunicazione di richiesta, vengono scartate con il messaggio: “Per inviare un flusso è necessario sempre creare una nuova richiesta”. Rispetto a tale regola hanno fatto eccezione le comunicazioni inviate (sempre come risposta a riscontri negativi) prima dell'11 agosto 2023, le quali hanno ricevuto come ulteriore riscontro sui singoli record il codice di errore C02.4 (non in delega).
I file scartati per questo motivo vanno ritrasmessi tramite la creazione di una nuova richiesta nel “Cassetto Previdenziale del Contribuente”.
L'irreperibilità non può essere considerata di per sé una causa ostativa al riconoscimento delle prestazioni a sostegno del reddito, salvo che la residenza non sia espressamente prevista dalla normativa quale requisito di accesso alla prestazione.
La residenza è prevista come requisito di accesso solo per i lavoratori subordinati, sia di datori di lavoro privati che di Aziende agricole, che siano stati impossibilitati a recarsi al lavoro in quanto residenti in uno dei comuni alluvionati. Diversamente, detto requisito non rileva né per i lavoratori che siano stati impossibilitati a prestare attività lavorativa, né per quelli che siano stati impossibilitati a recarsi al lavoro in quanto domiciliati in uno dei comuni alluvionati.
A partire dal 6 novembre 2023, qualora il datore di lavoro volesse rettificare i dati di una domanda già trasmessa e non respinta, deve prima annullare la precedente domanda, inviando un flusso con la medesima “Posizione-contributiva”, “Codice-Fiscale-Lavoratore”, “Competenza” e “Tipologia beneficiario” con l'indicazione di un numero di giorni di sospensione pari a “0”, e poi inviare la nuova domanda con i dati rettificati. Diversamente, tutte le domande aventi a oggetto la medesima “Posizione-contributiva”, “Codice-Fiscale-Lavoratore”, “Competenza” e “Tipologia beneficiario” di una precedente domanda già inviata saranno oggetto di reiezione con codice C00.1 (Posizione già trasmessa).
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