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lunedì 06/11/2023 • 06:00

Caso Risolto Gestione del personale

Quale ruolo per la clausola sociale del CCNL Metalmeccanici Industria?

Il rispetto delle clausole sociali all’interno dei contratti collettivi non può comportare automatismi nell’obbligo di riassorbimento del personale.

di Dario Ceccato - Founder Ceccato Tormen & Partners

di Paola Salazar - Avvocato in Milano

+ -
  • Tempo di lettura 6 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Con il termine di “clausole sociali” si identifica un istituto sorto nell'ambito della disciplina del contratto di appalto (artt. 1655 e ss. c.c.) previsto dalla legge (art. 29, c. 3 D.Lgs. n. 276/2003) e regolato dalla contrattazione collettiva di riferimento, finalizzato a garantire la protezione, la salvaguardia e in via generale l'assorbimento del personale impiegato nell'appalto in caso di subentro di un nuovo appaltatore. Si tratta di un meccanismo che trova applicazione nell'ambito del rapporto di lavoro privato in prevalenza nei casi di cessazione di un appalto e in tutti i casi di subentro nelle medesime attività e servizi di un nuovo appaltatore, finalizzato in primo luogo a garantire la continuità del servizio oltre che dell'occupazione del personale già impiegato nelle attività oggetto dell'appalto. Per come è costruito, pertanto, l'istituto delle “clausole sociali” mira a garantire in situazioni di continuità economica, non solo il riassorbimento e la protezione del personale ma soprattutto il rispetto di determinati standard di protezione sociale ponendosi – soprattutto nel settore degli appalti pubblici - quale condizione per l'aggiudicazione di una gara e quindi presupposto economico- normativo per l'effettiva gestione (in alcuni casi in economia) delle attività oggetto dell'appalto.

In questo ambito, i diritti dei lavoratori all'assunzione presso l'appaltatore subentrante sono disciplinati dalle norme contenute nei capitolati speciali di gara e dalla contrattazione collettiva della maggior parte dei settori coinvolti (si va ad esempio dal CCNL Multiservizi, al Turismo, alle Cooperative, alla Vigilanza privata, al settore Metalmeccanico e così via). In alcuni settori, tra l'altro, oltre alla previsione del riassorbimento del personale coinvolto nell'appalto sono anche previste procedure preventive di informazione e consultazione sindacale.

La regolamentazione che ne fornisce la legge (art. 29, c. 3 D.Lgs. n. 276/2003) è finalizzata all'individuazione di uno strumento diretto a disciplinare propriamente il caso della successione tra due imprenditori (individuati come cedente e cessionario) entrambi operanti in regime di appalto e stabilisce che l'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, non configura in sé un'ipotesi di trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c. ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa. Il che implica da un punto di vista interpretativo il rispetto dell'autonomia imprenditoriale e organizzativa da parte dell'appaltatore subentrante in applicazione dei principi dell'art. 41 Cost., pur nel rispetto dei diritti dei lavoratori interessati. La giurisprudenza ha ad esempio in questi casi escluso l'esistenza del carattere automatico ed indifferenziato dell'operatività delle clausole sociali, affermando ad esempio come in ipotesi di cambio di appalto la clausola sociale, prevista dal CCNL, che impone al datore di lavoro subentrante di assumere tutto il personale presente nell'appalto, trovi un limite nel fatto che l'imprenditore abbia il diritto ex art. 1218 c.c. di verificare l'idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni previste (cfr. Cass. n. 22212/2022).

Nel settore pubblico la definizione delle “clausole sociali” è affidata ai disciplinari di gara (con allargamento ai principi di salvaguardia delle pari opportunità generazionali e di genere e della disabilità) come previsto oggi dall'art. 57 del nuovo Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. n. 36/2023 il quale stabilisce che: “per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti, tenuto conto della tipologia di intervento, in particolare ove riguardi il settore dei beni culturali e del paesaggio, e nel rispetto dei principi dell'Unione europea, devono contenere specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate tra l'altro a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto o della concessione e alle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché a garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare”. Ma anche in questo ambito non è previsto alcun automatismo che possa frustrare la libertà di iniziativa economica, come più volte ribadito dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. ad es. Cons. Stato, Sez. V 03/06/2022 n° 4539; TAR Lazio 25 agosto 2023, n. 13442).

Poniamo pertanto il caso che un'azienda del settore metalmeccanico abbia dapprima esternalizzato integralmente il servizio di Vigilanza affidandolo ad un soggetto che applica il CCNL della Vigilanza privata con cessione del contratto individuale del lavoratore coinvolto e che poi per effetto della naturale scadenza di tale contratto di appalto abbia svolto in autonomia e per breve periodo il servizio di vigilanza per poi decidere di affidare nuovamente l'incarico ad altra impresa mediante la formulazione di un nuovo e diverso contratto, sensibilmente diverso dal precedente. È possibile per il lavoratore, ancorché impiegato per molti anni nella medesima attività, rivendicare il mancato rispetto della clausola sociale e dell'obbligo di assorbimento per lo svolgimento del nuovo servizio di vigilanza?

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