La bozza di legge di bilancio 2024 prevede, tra le varie e diverse disposizioni, anche un focus sulle calamità naturali che stanno diventando una criticità cronica a causa dei fenomeni meteorologici sempre più intensi e dannosi, probabilmente dovuti al surriscaldamento globale.
Basti pensare che in Italia dal 2022 all’inizio del 2023, si è registrato un aumento del 135% degli eventi estremi.
Calamità Naturali definizioni e tutele
La Finanziaria, infatti, intende prevedere alcune disposizioni che tutelino il tessuto economico, e quindi anche sociale, italiano a fronte dell’aumento dei casi e contestuale aggravamento d’intensità delle calamità naturali che, da quanto la maggior parte della comunità scientifica rileva su scala globale, sono oramai fenomeni trasversali tra le varie stagioni ed i diversi territori e che negli ultimi anni hanno colpito praticamente ogni zona del Paese. Secondo EUROSTAT, infatti, l’Italia nel solo decennio 2010 - 2020, ha subito l’esborso di costi per un totale di 36,5 miliardi di euro a causa di calamità naturali.
La bozza in discussione prevede che le imprese che hanno in Italia la propria sede legale o una stabile organizzazione debbano stipulare entro il 31 dicembre 2024 contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni immobili e al loro contenuto, ai terreni e ai beni strumentali materiali, direttamente cagionati da sismi, alluvioni, frane, inondazioni o esondazioni verificatesi sul territorio nazionale (“Calamità Naturali”).
Dagli obblighi assicurativi, ed in generale dalle disposizioni previste dalla norma in esame, sono esentate le aziende agricole per le quali, tra le altre cose, dovrebbe continuare ad operare il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità.
Obbligo assicurativo
Dell’eventuale inadempimento a suddetto obbligo assicurativo si tiene conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere sul bilancio dello Stato, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
La copertura assicurativa in parola:
A) può essere offerta:
- in maniera diretta ed integrale da una compagnia assicurativa;
- in coassicurazione;
- in forma consortile mediante una pluralità di imprese che devono registrare il consorzio presso la Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici SpA (“Consap”) dopo l’approvazione dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (“IVASS”) che ne valuta la stabilità;
B) può prevedere un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno e l’applicazione di premi proporzionali al rischio;
C) potrà eventualmente variare a seconda del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy che può stabilire ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione e dei valori di scoperto o franchigia (“Decreto”);
D) non è obbligatoria per imprese i cui beni immobili risultano gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione;
E) ove rifiutata o oggetto di elusione dell'obbligo a contrarre delle imprese di assicurazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200.000 a euro 1.000.000 irrogata dall’IVASS;
Ruolo di SACE S.p.A.
In tale contesto la Finanziaria prevede un’importante funzione per SACE S.p.A. ovvero la controllata del MEF, specializzata nel settore assicurativo-finanziario e che avrà un ruolo tanto importante quanto delicato considerando che si stima che le perdite del mercato assicurativo per ogni catastrofe naturale superano spesso la soglia di 1 miliardo di euro.
Nello specifico, SACE:
- con l’obiettivo di efficientare la gestione del portafoglio gestito dalle compagnie assicurative per la copertura dei danni da Calamità Naturali, è autorizzata a concedere, in favore degli assicuratori e riassicuratori del mercato privato mediante apposita convenzione approvata con il Decreto, una copertura fino al 50% degli indennizzi cui i medesimi sono tenuti a fronte del verificarsi degli eventi di danno dedotti in contratto e comunque non superiore a 5.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026;
- avrà obbligazioni con garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE stessa con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso di ogni somma e onere.
La Finanziaria prevede che le finalità assicurative in parola possano essere fronteggiate anche grazie ad un altro strumento nato per situazioni emergenziali ossia il Fondo di cui all'art. 1, c. 14, DL 23/2020, nato per contrastare le conseguenze socio-economiche del COVID-19 e che, ai fini in parola, avrà a partire dal 1° gennaio 2024, una sezione speciale, con autonoma evidenza contabile, con una dotazione iniziale di 5 miliardi di euro. Suddetta dotazione sarà alimentata anche con le risorse finanziarie versate dalle imprese di assicurazione a titolo di remunerazione della copertura, al netto delle commissioni trattenute da SACE per l'acquisizione, gestione, ristrutturazione e recupero degli impegni connessi alle coperture, come risultanti dalla contabilità della stessa SACE, salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio di esercizio dell’anno di riferimento, e al netto delle commissioni riconosciute alle stesse imprese di assicurazione.