sabato 04/11/2023 • 06:00
Non basta un calo dell’attività per giustificare un licenziamento per GMO, essendo fondamentale anche assolvere all’onere di repechage. Lo afferma la Cassazione nella pronuncia del 30 ottobre 2023 n. 4004, che conferma come debbano necessariamente coesistere i 3 requisiti richiesti per il GMO: la soppressione del posto di lavoro, il nesso causale e l’impossibilità di repechage.
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Con la pronuncia del 30 ottobre 2023 n. 4004 la Corte di Cassazione torna sul tema dell'onere di allegazione del repechage, confermando come il relativo mancato assolvimento da parte del datore di lavoro possa determinare una declaratoria di illegittimità del licenziamento.
La Corte ricorda, infatti, come gli elementi costitutivi del giustificato motivo oggettivo, ovverosia le ragioni organizzative, il nesso causale tra dette ragioni e la soppressione del posto e la dimostrazione della impossibilità del repêchage, devono necessariamente e tutte coesistere.
I fatti di causa
Una lavoratrice con le mansioni di assistente tutelare dipendente di una casa di cura veniva licenziata per giustificato motivo oggettivo, in conseguenza della contrazione dell'attività dell'associazione che gestiva la struttura.
La contrazione dell'attività risultava da prova documentale (prospetto statistico relativo alla media degli ospiti presenti in struttura) fornita dal datore di lavoro. Tale documentazione forniva piena prova della progressiva riduzione nel corso del tempo dell'afflusso di anziani presenti nella casa di riposo, tenuto conto degli standard organizzativi prescritti dalla convenzione, che r...
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