giovedì 19/10/2023 • 11:23
L’INAIL, con l’istruzione operativa n. 10533 del 18 ottobre 2023, fornisce alcune indicazioni relative alla sospensione dei versamenti per i soggetti che, nel mese di luglio 2023, sono stati colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato la Lombardia.
redazione Memento
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Con l'istruzione operativa n. 10533 del 18 ottobre 2023, l'INAIL fornisce alcune indicazioni circa la remissione al 31 ottobre 2023 dei versamenti contributivi e previdenziali per i soggetti che, dal 4 al 31 luglio 2023, sono stati colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato la Lombardia.
E' infatti previsto che i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023, dovuti dai soggetti che, alla data del 4 luglio 2023, avevano la residenza o la sede legale o la sede operativa nei Comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia nel medesimo periodo, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023, si considerano tempestivi se effettuati, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023 (art. 3, c. 1, DL 132/2023).
Campo di applicazione
La sospensione riguarda i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi regolarmente iscritti all'assicurazione obbligatoria nella gestione Industria e alla gestione per l'assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, operanti alla data del 4 luglio 2023 nel territorio della regione Lombardia. La sospensione si applica esclusivamente alle PAT con sede dei lavori nei suddetti territori e ai premi assicurativi riferiti alle attività svolte negli stessi territori. Ai fini dell'individuazione dei soggetti beneficiari dell'agevolazione prevista nel provvedimento si fa riferimento alla sede operativa, ossia alla sede dove è svolta l'attività economica del soggetto assicurante.
La remissione in termini
I versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023, si considerano tempestivi se effettuati, in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 31 ottobre 2023.
Pertanto, i predetti premi non ancora versati, in scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023, sono differiti al 31 ottobre 2023.
Ricadono nel periodo di sospensione:
Non si procede al rimborso di quanto già versato.
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