mercoledì 18/10/2023 • 10:34
A seguito dell'estensione dell'obbligo della fatturazione elettronica per i forfetari, l'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 373040 del 17 ottobre 2023, ha modificato il provvedimento n. 291241 del 5 novembre 2018 relativo alle modalità di conferimento e revoca delle deleghe.
redazione Memento
Con il provvedimento n. 373040 del 17 ottobre 2023, l'Agenzia delle Entrate ha modificato il provvedimento n. 291241 del 5 novembre 2018 concernente le modalità di conferimento/revoca delle deleghe per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica. Le modifiche si sono rese necessarie in considerazione dell'estensione dell'obbligo della fatturazione elettronica ai soggetti che applicano il regime forfetario, disposta dal DL 36/2022, a seguito del quale si prevede la possibilità di utilizzare, in assenza della dichiarazione IVA, ulteriori elementi di riscontro desumibili dalla dichiarazione dei redditi presentata dal delegante nell'anno solare precedente. Sono, di conseguenza, aggiornate le specifiche tecniche per la comunicazione telematica contenente i dati essenziali per l'attivazione delle deleghe; di seguito sono riportate le modifiche nel dettaglio.
Modalità di presentazione
Il punto 4.5.2 e il punto 4.5.5. sono così sostituiti: l'attivazione delle deleghe è subordinata alla positiva verifica degli elementi di riscontro indicati al punto 6.1 e contenuti nella dichiarazione IVA presentata da ciascun soggetto delegante nell'anno solare antecedente a quello di conferimento/revoca della delega o, per i soggetti che operano in regime di vantaggio o in regime forfetario, contenuti nella dichiarazione dei redditi presentata da ciascun soggetto delegante nell'anno solare antecedente a quello di conferimento/revoca della delega.
Il punto 4.7 è sostituito dal seguente: nel caso di soggetti deleganti per i quali non risulta presentata una dichiarazione IVA o un modello Redditi nell'anno solare antecedente a quello di conferimento/revoca della delega, l'invio del modulo di cui al punto 2.1 è effettuato con le modalità di cui ai punti 4.1, 4.2. o 4.8.”.
Dati essenziali per l'attivazione delle deleghe
Al punto 6.1, l'ultimo punto elenco è sostituito dai seguenti:
- i seguenti elementi di riscontro necessari a garantire l'effettivo conferimento della delega all'intermediario, relativi alla dichiarazione IVA presentata da ciascun soggetto delegante nell'anno solare antecedente a quello di conferimento della delega:
- per i soggetti che operano in regime di vantaggio o in regime forfetario, i seguenti elementi di riscontro necessari a garantire l'effettivo conferimento della delega all'intermediario, contenuti nella dichiarazione dei redditi presentata da ciascun soggetto delegante nell'anno solare antecedente a quello di conferimento/revoca della delega:
Il punto 6.3 è sostituito dal seguente: per i soggetti deleganti per i quali non risulta presentata né una dichiarazione IVA né una dichiarazione dei redditi nell'anno solare antecedente a quello di conferimento/revoca della delega, l'invio del modulo di cui al punto 2.1 è effettuato con le modalità di cui ai punti 4.1, 4.2. o 4.8.
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Marco Peirolo
- Dottore commercialista e componente della Commissione IVA e altre imposte indirette CNDCECRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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