martedì 17/10/2023 • 06:00
A partire dal 16 ottobre 2023 è possibile inviare all'INPS le richieste per l'applicazione della maggiore aliquota e/o per la rinuncia alle detrazioni d'imposta in relazione al 2024. Raccomandata l'indicazione dei dati relativi ai figli a carico anche per i percettori dell'AUU.
redazione Memento
I pensionati possono presentare la richiesta per l'applicazione della maggiore aliquota e/o per la rinuncia alle detrazioni d'imposta per l'anno 2024. A darne notizia è l'INPS che, tramite apposito messaggio, ha reso noto che dal 16 ottobre 2023 è possibile acquisire le suddette richieste anche per il periodo d'imposta 2024.
Come noto, i beneficiari delle prestazioni pensionistiche e previdenziali interessati all'applicazione dell'aliquota più elevata degli scaglioni annui di reddito e/o al non riconoscimento, in misura totale o parziale, delle detrazioni d'imposta per reddito, di cui all'art. 13 TUIR, sono tenuti a darne comunicazione all'INPS ogni anno.
Le istanze possono essere inoltrate compilando l'apposita dichiarazione on line accedendo al servizio dedicato “Detrazioni fiscali – domanda e gestione” disponibile sul sito dell'INPS.
In assenza di esplicita comunicazione, l'INPS in qualità di sostituto d'imposta procederà ad applicare le aliquote per scaglioni di reddito e a riconoscere le detrazioni d'imposta sulla base del reddito erogato.
In linea con quanto recentemente chiarito dall'Agenzia delle Entrate, l'INPS ha evidenziato l'interesse del sostituito a comunicare all'Istituto, mediante il servizio in questione, anche i dati relativi ai figli a carico nel periodo d'imposta di riferimento, ancorché lo stesso sia beneficiario dell'assegno unico universale. Ciò al fine di ottenere una più definita certificazione fiscale (CU 2024) utile anche a consentire la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, della dichiarazione dei redditi precompilata, completata con le spese fiscalmente agevolate sostenute per i figli. Nelle scorse settimane, infatti, il Fisco ha chiarito l'importanza dell'indicazione nella CU dei dati relativi ai familiari che nel periodo d'imposta di riferimento sono stati fiscalmente a carico e, per i quali, come precisato nelle istruzioni della CU, non ci siano state le condizioni per usufruire delle detrazioni per familiari a carico, indipendentemente se gli oneri siano stati riconosciuti dal sostituto nella CU (cfr. Ris. AE 3 ottobre 2023 n. 55/E: “ai fini del riconoscimento, nel rispetto delle condizioni previste, da parte del sostituto d'imposta delle deduzioni/detrazioni degli oneri sostenuti dal lavoratore per i familiari a carico, si rappresenta che la sezione della CU dedicata ai “Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico” va compilata dal sostituto d'imposta anche nell'ipotesi in cui per i soggetti ivi indicati non si è provveduto al riconoscimento della detrazione per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del Tuir o di oneri e spese sostenute nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico di cui al medesimo articolo 12 del Tuir (...) un prospetto dei familiari a carico completo, nel quale risultino riportati anche i codici fiscali dei figli per i quali il contribuente fruisce dell'Assegno unico, consente all'Agenzia delle entrate di avere a disposizione informazioni fondamentali per poter attribuire nella dichiarazione dei redditi precompilata le spese sostenute per i figli comunicate dai soggetti terzi, permettendo quindi al contribuente di accettare la dichiarazione proposta e beneficiare delle conseguenti agevolazioni sui controlli, previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.").
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Francesca Bicicchi
- Consulente del Lavoro in Roma e BolognaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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