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martedì 17/10/2023 • 06:00

Finanziamenti Decreto MASAF in GU

Fondo per l'innovazione in agricoltura: criteri e modalità d’attuazione

Il decreto 9 agosto 2023 del MASAF, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2023, definisce i criteri e le modalità d’accesso agli interventi al Fondo per l'innovazione in agricoltura, ai quali sono destinate risorse pari a 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

di Pietro Mosella - Giornalista pubblicista

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  • Tempo di lettura 7 min.
  • Ascolta la news 5:03

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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2023 il decreto 9 agosto 2023 del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), il quale definisce i criteri e le modalità d'accesso agli interventi a valere sul Fondo per l'innovazione in agricoltura (art. 1, c. 428 e seguenti, Legge 197/2022).

Detti interventi, sono volti a sostenere la realizzazione e lo sviluppo di progetti d'innovazione, finalizzati all'incremento della produttività nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura, attraverso la diffusione delle migliori tecnologie disponibili per la gestione digitale dell'impresa, per l'utilizzo di macchine, di soluzioni robotiche, di sensoristica e di piattaforme ed infrastrutture 4.0, per il risparmio dell'acqua e la riduzione dell'impiego di sostanze chimiche, nonché per l'utilizzo di sottoprodotti.

Per la concessione delle agevolazioni in questione, sono destinati 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. L'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), è il soggetto al quale sono demandate le attività d'istruttoria, concessione, erogazione, monitoraggio e controllo relative agli interventi in commento.

I beneficiari

Come stabilito dal decreto del MASAF in esame, possono essere ammesse ai benefici, le PMI singole o associate, ivi comprese le loro cooperative ed associazioni, che:

  1. risultano iscritte al Registro delle imprese con la qualifica di «impresa agricola», ovvero di «impresa ittica», ovvero con qualifica di «impresa agromeccanica»;
  2. risultano attive da almeno due anni alla data di presentazione della domanda;
  3. hanno sede operativa nel territorio nazionale;
  4. non risultano imprese in difficoltà, ai sensi dell'art.  2, p. 18, del Reg. GBER;
  5. effettuano investimenti in innovazione tecnologica d'importo non inferiore a 70.000 euro e non superiore a 500.000 euro. Per il settore pesca, il limite minimo degli investimenti è stabilito in 10.000 euro;
  6. non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea.

Gli investimenti non possono essere effettuati prima della data di presentazione della domanda.

Non possono essere ammesse ai benefici, inoltre, le PMI nei cui confronti sia verificata l'esistenza di una causa ostativa, ai sensi della disciplina antimafia di cui al D. Lgs. 159/2011.

Le agevolazioni

Per gli investimenti in innovazione tecnologica, il decreto in commento prevede la concessione di un contributo a fondo perduto, distinguendo in base al beneficiario:

a) quando il beneficiario è una PMI agricola o della pesca, il contributo concedibile è quantificato applicando al massimale d'aiuto previsto all'art. 4, c. 4, lett. a) o b) del decreto, le percentuali di cui alla seguente tabella:

Importo ammissibile per cui si chiede il contributo

Percentuale massima di contributo

Fino a 100.000 euro

75%

da 100.001 a 200.000 euro

65%

da 200.001 a 300.000 euro

55%

da 300.001 a 500.000 euro

45%

b) quando il beneficiario è una PMI agromeccanica, ovvero una PMI agricola che svolge un'attività agricola che non rientra nell'ambito d'applicazione degli artt. 14 e 17 dell'ABER, il contributo concedibile è quantificato applicando al massimale d'aiuto previsto all'art. 4, c. 4, lett. c), del decreto, le percentuali di cui alla seguente tabella:

Importo ammissibile per cui si chiede il contributo

Percentuale massima di contributo

fino a 100.000 euro

100%

da 100.001 a 200.000 euro

90%

da 200.001 a 300.000 euro

80%

da 300.000 a 500.000 euro

70%

Per le finalità suddette, le sole PMI agricole e della pesca possono fruire della garanzia di cui all'art. 17, c. 2, del D. Lgs. 102/2004, fino all'80% del valore nominale del finanziamento bancario.

I contributi diretti all'abbattimento del costo delle commissioni delle garanzie sono posti a carico del Fondo.

Alle agevolazioni sopra descritte, si applicano i massimali d'aiuto previsti dalla normativa UE di riferimento, come di seguito riportati:

  1. per le PMI agricole, operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, ovvero nel settore della trasformazione o della commercializzazione di prodotti agricoli, gli aiuti sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei massimali previsti rispettivamente dagli artt. 14 e 17 del Reg. ABER che stabiliscono un'intensità massima d'aiuto pari al 65% dei costi ammissibili, elevabile all'80% per investimenti da parte di giovani agricoltori;
  2. per le PMI della pesca, operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, ovvero nel settore della trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, gli aiuti sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei massimali previsti dagli artt. 27, 28, 30, par. 2, lett. d) o e), 33 o 46 Reg. FIBER, che stabiliscono un'intensità massima d'aiuto pari al 50% dei costi ammissibili;
  3. per le PMI agricole che svolgono un'attività agricola che non rientra nell'ambito d'applicazione delle disposizioni normative richiamate alla lett. a) e per le PMI agromeccaniche, gli aiuti sono concessi entro i limiti previsti dal Regolamento de minimis.

In nessun caso, la copertura fornita dal contributo a fondo perduto e dal finanziamento bancario può superare il 95% del costo ammissibile.

Beni agevolabili

Come specifica il decreto in esame, sono ammissibili alle agevolazioni i costi per l'acquisto di:

  1. macchine, strumenti ed attrezzature per l'agricoltura. In particolare,  macchine,  anche  motrici ed operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico,  la  movimentazione,  la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, droni, Automated Guided Vehicles (AGV) e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi, attrezzature per i trattamenti con prodotti fitosanitari  e  per  lo  spandimento  dei fertilizzanti, che soddisfino uno dei requisiti indicati analiticamente all'art. 5, c. 1, lett. a), del decreto;
  2. macchine mobili non stradali per agricoltura e zootecnia. In particolare, tutte le macchine rientranti nel campo d'applicazione del Reg. UE 2016/1628 (Prescrizioni in materia di limiti d'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante per i motori a combustione interna) che soddisfano entrambi i seguenti requisiti:
  • motorizzazione elettrica (cosiddette «macchine a zero emissioni»);
  • destinazione ad attività agricole o zootecniche.
  1. macchine per la zootecnia. In particolare, macchine ed attrezzature dedicate al settore zootecnico caratterizzate da un elevato livello tecnologico e di automazione. Per tali macchine/attrezzature, è necessaria la presenza di almeno uno dei requisiti indicati all'art. 5, c. 1, lett. c) del decreto;
  2. trattrici agricole che rientrano nel campo di applicazione del Reg. UE 167/2013, con motorizzazione Stage V, che soddisfino almeno uno dei requisiti elencati all'art. 5, c. 1, lett. d) del decreto;
  3. investimenti per la pesca e l'acquacoltura, i cui costi rientrano nel campo d'applicazione del Reg. (UE) 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022, collegati agli interventi indicati analiticamente all'art. 5, c. 1, lett. e) del decreto.

I beni agevolabili devono essere nuovi di fabbrica. In caso d'investimenti rientrati nella categoria di cui all'art. 5, c. 1, lett. d), la domanda di sostegno dovrà identificare in maniera univoca il veicolo sostituito. Il beneficiario, infatti, dovrà dimostrare il possesso del certificato di rottamazione per i veicoli sostituiti secondo la normativa vigente.

Fonte: DM MASAF 9 agosto 2023 (GU 13 ottobre 2023 n. 240)

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