giovedì 05/10/2023 • 12:00
I datori di lavoro devono sempre compilare la sezione dei familiari a carico nella Certificazione Unica, anche in assenza di detrazioni, in quanto diverse disposizioni normative collegano la tassazione alla presenza di familiari a carico.
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I datori di lavoro dovranno prestare particolare attenzione nella compilazione del quadro dei familiari a carico nella Certificazione Unica (CU) del dipendente, anche nell'ipotesi il lavoratore non sia beneficiario di detrazioni fiscali per carichi di famiglia, sostituite in molti casi dall'Assegno unico universale erogato dall'INPS.
I dubbi sulla necessità di indicare nella CU i familiari, per i quali il lavoratore non gode di alcuna detrazione, sono sorti in quanto una serie di disposizioni fanno comunque dipendere la tassazione del dipendente dalla presenza o meno di familiari a carico. Un esempio che riguarda molti dipendenti è la soglia di non imposizione per i benefit in natura, aumentata per l'anno 2023 a 3.000 euro, solo nel caso in cui il lavoratore abbia familiari a carico.
I vari interrogativi sugli obblighi del datore di lavoro di esporre nella CU i familiari a carico trovano risposta nella Ris. AE 3 ottobre 2023 n. 55/E, da cui le seguenti note traggono spunto.
Familiari a carico sempre nella CU
L'Assegno Unico e Universale per i figli a carico, ossia la prestazione erogata mensilmente dall'INPS ai nuclei familiari sulla base della situazione economica, ha sostituito le detrazioni per familiari per i figli a carico di età pari o superiore a 21 anni dal 1° marzo 2022.
Nonostante l'Assegno unico abbia sostituito la detrazione per i figli di età inferiore a 21 anni, sono fatte salve le detrazioni e le deduzioni previste per oneri e spese sostenute nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico (cfr. Circ. AE 18 febbraio 2022 n. 4/E §1.4).
La permanenza, anche teorica, della possibilità di avvalersi delle detrazioni e deduzioni sostenute dal dipendente nell'interesse del familiare a carico, anche se gli oneri non siano stati riconosciuti dal sostituto, comporta l'onere per il datore di lavoro di indicare sempre e comunque i familiari a carico nella CU.
La Certificazione unica, quindi, dovrà riportare nella sezione “Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico” i familiari a carico, indipendentemente dalla spettanza di della relativa detrazione, nonché dal riconoscimento o meno di oneri e spese che danno diritto a detrazioni o deduzioni, come conferma la Risoluzione in commento.
Speciale esenzione entro 3.000 euro
Il motivo di maggior rilievo per cui i datori dovranno indicare i familiari a carico, indipendentemente dal riconoscimento delle detrazioni, è legato alla disposizione che per l'anno 2023 ha innalzato a 3.000 euro la soglia di esenzione dei benefit in natura.
In particolare, per il periodo d'imposta 2023, l'art. 40 c. 1 DL 48/2023 ha stabilito la non concorrenza alla formazione del reddito, entro il limite complessivo di 3.000 euro:
Il dipendente, per fruire del trattamento di favore, dovrà produrre una autodichiarazione al datore di lavoro in cui attesti di aver diritto al beneficio fiscale (Circ. AE 1° agosto 2023 n. 23 § 3). L'autocertificazione dovrà riportare i codici fiscali dei figli (o del figlio) a carico che il datore di lavoro dovrà riportare nel prospetto dei familiari a carico della CU, anche se non si fruisce della relativa detrazione, al fine di certificare la presenza di figli per cui il dipendente ha diritto all'esenzione.
La regola della soglia di esenzione non è una novità assoluta rispetto all'anno 2022, ma ha una sua specificità cui i datori di lavoro devono prestare attenzione. La determinazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 51 c. 3 TUIR, prevede che il valore dei beni ceduto e dei servizi prestati al dipendente non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente se il loro valore complessivo non supera la soglia di 258,23 euro. Il superamento, anche minimo, della soglia rende il valore dei benefit in natura tassabile per intero, non per la parte che eccede la soglia.
Nel 2022, la soglia è stata innalzata prima a 600 euro e poi a 3.000 euro, includendo anche le somme erogate o rimborsate ai dipendenti dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. Nel 2023, invece, ci sono due soglie distinte di non imponibilità dei fringe benefit, a seconda della presenza o meno di figli a carico, come illustra la seguente tabella.
Soglia di esenzione anno 2023 |
|
---|---|
Dipendenti senza figli a carico |
soglia di esenzione pari a 258,23 euro per i beni ceduti e i servizi prestati ai dipendenti, senza includere le somme relative a utenze |
Dipendenti senza figli a carico |
soglia di esenzione pari a 3.000 euro ed include anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento di utenze domestiche per servizio idrico integrato, energia elettrica, gas naturale |
Altre motivazioni per l'indicazione dei familiari
La prassi in commento evidenzia altre due motivazioni per cui il datore di lavoro è tenuto, anche in assenza del riconoscimento delle detrazioni, a indicare i familiari a carico.
La prima trae origine dal fatto che, in alcune Regioni, la determinazione dell'addizionale dipende dalla presenza di familiari a carico.
La seconda motivazione è legata alla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata (modello 730 precompilato con i dati pervenuti all'Agenzia delle entrate). Il quadro della CU con tutti i familiari permette, infatti, all'Agenzia delle entrate di avere a disposizione informazioni fondamentali per attribuire nella dichiarazione precompilata le spese sostenute per i figli comunicate dai soggetti terzi, permettendo quindi al contribuente di accettare la dichiarazione proposta, beneficiando delle conseguenti agevolazioni sui controlli previste.
In conclusione, i datori di lavoro, alla luce delle richiamate indicazioni, dovranno prestare particolare attenzione nella compilazione del quadro dei familiari a carico nella CU, anche per i dipendenti che non fruiscono delle detrazioni fiscali, essendo in ogni caso obbligatoria l'indicazione dei familiari, come indicato nella Ris. AE 3 ottobre 2023 n. 55/E.
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