giovedì 05/10/2023 • 06:00
Quando lo spostamento del dipendente è funzionale alla prestazione anche il tragitto dal luogo di residenza a quello di lavoro deve essere retribuito come orario lavorativo a tutti gli effetti. La Cassazione, con la pronuncia del 21 settembre 2023 n. 27008, ha dichiarato illegittimo l’accordo aziendale nella parte in cui aveva introdotto un periodo di franchigia a carico dei lavoratori.
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Per comprendere la portata della decisione della Suprema Corte è necessario partire dalla più che nota vicenda relativa alla retribuibilità, o meno, dei tempi di vestizione dei dipendenti, già oggetto di diversi interventi da parte dei giudici di legittimità ma anche da parte del Ministero del lavoro.
Il tempo tuta
Prima di tutto, non esiste una disciplina specifica sul tema. Il diritto alla retribuzione in questi casi, infatti, è frutto di una lunga e consolidata prassi giurisprudenziale e amministrativa secondo la quale il tempo necessario ad indossare l’abbigliamento di servizio rientra nell’orario di lavoro ogniqualvolta sussista l’eterodirezione della parte datoriale ovvero quando quest’ultima abbia fornito al lavoratore determinati indumenti, con il vincolo di tenerli e indossarli sul posto di lavoro. Sul punto si possono leggere Cass. 7.6.2021, n. 15763, Cass. 9.4.2019, n. 9817 e anche Cass. 28.3.2018, n. 7738.
In estrema sintesi, la posizione della Corte in questi casi è la seguente: nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo necessario a indossare l’abbigliamento di servizio ("tempo-tuta") costituisce tempo di lavoro soltanto ove qualificato da eterodirezione, in difett...
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