lunedì 02/10/2023 • 06:00
Il CNDCEC: assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria sono attività autonome e diverse tra loro, possono essere richieste in pagamento e cumulate solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui il professionista le abbia effettivamente eseguite.
redazione Memento
In materia di compensi, nel caso in cui ad un commercialista venga conferito dal cliente l'incarico di “assistenza tecnica” dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria, tale attività rientra in quelle indicate nell'art. 15, co 1, lett. l) DM 140/2012, ossia nell' “assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria”, con alcune limitazioni. Se, infatti, nell' “assistenza tecnica” ex art. 12 D.Lgs. 546/92 rientra certamente la “consulenza tributaria” (intesa quale studio della legislazione, della giurisprudenza e della prassi propedeutico alla predisposizione della difesa), e la “rappresentanza tributaria” (salvo i casi in cui la parte può stare in giudizio personalmente e senza difensore, al difensore è necessariamente conferita la procura alle liti per farsi rappresentare nel processo tributario), non altrettanto può dirsi in relazione all' “assistenza tributaria”.
Ad affermarlo è il CNDCEC, chiamato ad esprimere il parere di congruità sui compensi ex art. 28 D.M. 140/2012 e, in particolare, a chiarire se, a fronte di una parcella relativa allo svolgimento di attività di consulenza, assistenza e rappresentanza in un giudizio tributario, il cui compenso è stato determinato applicando la percentuale del 5% del valore della pratica, rispettivamente per le tre attività, sia possibile il cumulo dei compensi.
La risposta del CNDCEC è in parte negativa: nell'attività di “assistenza tecnica”, a parere del Consiglio Nazionale, è più corretto far rientrare le attività professionali di “consulenza tributaria” e “rappresentanza tributaria” per come individuate dal DM 140/2012 e non l'attività di “assistenza tributaria”. Quest'ultima, infatti, concerne la predisposizione nell'interesse del cliente di atti e documenti “che non richiedono particolare elaborazione, circostanza che mal si concilia con la predisposizione di atti processuali nel contenzioso tributario; attività questa che appare rientrare nel concetto di “consulenza tributaria”.
Il cumulo, dunque, considerato che le attività in oggetto sono tra di loro diverse, è possibile solo da parte del professionista che le abbia effettivamente eseguite. D'altronde, solo in tale caso possono
essere richieste in pagamento. Facendo un esempio pratico il CNDCEC prende l'ipotesi dell'iscritto cui viene conferito l'incarico di impugnare dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria un avviso di accertamento e poi la parte assistita decida di non proseguire con l'azione giudiziaria: al professionista andrà riconosciuto il compenso per la sola attività di “consulenza tributaria”, avendo effettuato la sola fase di studio del caso ad esso sottoposto, ma non quello per la “rappresentanza tributaria”.
In merito poi alla individuazione della percentuale variabile da applicare al valore della pratica, il Consiglio ricorda che la stessa dipende dai parametri generali indicati dall'art. 17, e precisamente:
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