venerdì 29/09/2023 • 06:00
In riferimento ai crediti d'imposta imprese ''non gasivore'' non opera il divieto di compensazione in presenza di un debito iscritto a ruolo in via definitiva (Risp. AE 28 settembre 2023 n. 439).
redazione Memento
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L'Agenzia delle Entrate con la Risp. AE 28 settembre 2023 n. 439 ha fornito un chiarimento in tema di crediti d'imposta imprese ''non gasivore''.
L'art. 6 c. 4 DL 115/2022 (DL Aiuti bis), l'art. 1 c. 4 DL 144/2022 (DL Aiuti ter), l'art. 1 DL176/2022 (DL Aiuti quater) e l'art. 1 c. 5 L. 197/2022 hanno previsto il riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale durante il terzo trimestre 2022, ottobre e novembre 2022, dicembre 2022 e il primo trimestre 2023.
Trattasi di una misura agevolativa volta a contenere gli effetti degli incrementi dei prezzi di gas naturale nei relativi periodi di riferimento attraverso un parziale ristoro alle imprese aventi i requisiti soggettivi e oggettivi normativamente richiesti.
L'art. 31 DL 78/2010, disciplinando la preclusione alla compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo in via definitiva, al comma 1 sancisce che «a decorrere dal l° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all'art. 17 c. 1 D.Lgs. 241/97, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento».
Tale disposizione contempla il divieto di compensazione dei soli crediti relativi ad imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori di ammontare superiore a 1.500 euro e per i quali è scaduto il termine di pagamento, prevedendo una specifica sanzione in caso di violazione del divieto.
L'Agenzia pertanto ritiene che i crediti d'imposta per imprese ''non gasivore'', avendo natura agevolativa, non possono essere ricondotti alla definizione di ''credito derivante da imposta erariale''.
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