martedì 26/09/2023 • 06:00
La circolare pubblicata da AGEA il 20 settembre 2023, rubricata “Domanda Unica 2023 - pagamento anticipo PAC per i regimi di sostegno degli aiuti diretti e PSR - interventi SIGC”, disciplina il pagamento degli anticipi PAC, erogabili a partire dal 16 ottobre fino al 30 novembre 2023.
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Ai sensi dell'art. 44, paragrafo 2, secondo comma, del Reg. UE 2021/2116 e dell'art. 75, paragrafo 1, c. 3, Reg. UE 1306/2013, a partire dal 16 ottobre 2023, è consentito agli Stati membri di versare anticipi fino al 50% per gli interventi sotto forma di pagamento diretto e fino al 75% per gli interventi di sviluppo rurale basati sulle superfici e sugli animali.
Sul punto, si rileva che, la Commissione Europea con il Regolamento di Esecuzione (UE) 2023/1508 e 2023/1509, ha innalzato le summenzionate percentuali fino al 70% per gli interventi sotto forma di pagamento diretto e fino all'85% per gli interventi di sviluppo rurale basati sulle superfici e sugli animali.
Preme sottolineare che, il requisito di agricoltore in attività, costituisce condizione d'ammissibilità imprescindibile per l'ottenimento dei contributi unionali nell'ambito dei pagamenti diretti.
Le modalità di calcolo degli anticipi e le relative modalità di erogazione sono stati individuati da AGEA. Si evidenzia, inoltre, che gli anticipi saranno erogati in relazione alle domande risultate ammissibili all'esito dei controlli amministrativi e di monitoraggio.
Interventi erogabili
Nello specifico, gli anticipi riguardano sostanzialmente:
- sostegno di base al reddito per la sostenibilità;
- sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità;
- sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori;
- regimi per il clima, l'ambiente ed il benessere degli animali;
- il sostegno accoppiato al reddito, esclusivamente riferito ai seguenti settori relativi alle superfici:
Come evidenziato nella Circolare di AGEA sono, altresì, erogabili gli anticipi relativi agli interventi di sviluppo rurale basati sulle superfici e sugli animali riferiti sia agli impegni assunti ai sensi del Reg. (UE) 1305/2013, sia agli impegni di cui al Reg. (UE) 2021/2115.
Misura dell'anticipo
Come sottolineato in precedenza, il limite massimo del pagamento dell'anticipo relativo agli interventi dei pagamenti diretti non può superare il 70%. Si precisa che, per taluni interventi oggetto di anticipo, vi sono delle condizioni d'ammissibilità che possono maturare fino al 31 dicembre 2023, mentre, per altri interventi è necessario eseguire verifiche ulteriori per garantire il rispetto dei plafond stabili dal Piano Strategico Nazionale (PSP). Pertanto, al fine di tutelare i Fondi UE e rispettare la percentuale massima di aiuto erogabile in fase d'anticipo, è opportuno fissare percentuali di erogazione dell'anticipo inferiori al 70% e adottare ulteriori cautele nella determinazione dell'importo erogabile.
Per una maggiore comprensione, la Circolare AGEA riporta una tabella di sintesi che, per ciascun intervento per il quale è possibile erogare l'anticipo, espone gli importi unitari previsti dal PSP (medio, minimo e massimo), l'importo unitario stimato sulla base dei dati comunicati dagli Organismi pagatori e l'importo unitario erogabile in fase d'anticipo (evidenziato in verde).
Controlli
É possibile erogare l'anticipo solo se sono state ultimate le verifiche delle condizioni d'ammissibilità relative ai controlli amministrativi di cui all'art. 72 Reg. UE n. 2116/2021 e agli artt. 11 e ss. del DM 4 agosto 2023 n. 410739, fermo restando le cautele da adottare a tutela del Fondo, laddove si rendesse necessario un recupero in capo all'agricoltore. Tenuto conto del fatto che l'anticipo è fissato in misura pari rispettivamente al 70% per i pagamenti diretti e all'85% per gli interventi di sviluppo rurale basati sulle superfici e sugli animali, ed al fine di evitare il rischio di pagamenti eccessivi, l'anticipo dev'essere calcolato anche sulla base del meccanismo sanzionatorio sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune.
Si evidenzia, inoltre, che, il pagamento dell'anticipo, dev'essere utilizzato per compensare i crediti verso il beneficiario, secondo le ordinarie procedure di compensazione.
Contributo agli strumenti di gestione del rischio
Nella citata Circolare pubblicata da AGEA, viene richiamato l'art. 9 DM 23 dicembre 2022 n. 660087, il quale stabilisce che, ai sensi dell'art. 19 Reg. UE 2021/2115, a partire dal 2023 una percentuale pari al 3% dei pagamenti diretti, da corrispondere agli agricoltori per ciascun anno di domanda, è assegnata all'intervento “Fondo mutualizzazione nazionale eventi catastrofali”, attivato nell'ambito degli strumenti di gestione del rischio, disponibile per tutti gli agricoltori che ricevono pagamenti diretti per l'anno di domanda in questione. Pertanto, gli Organismi pagatori dovrebbero procedere al prelievo in fase di erogazione degli anticipi PAC.
Fonte: Circolare AGEA 20 settembre 2023
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