lunedì 25/09/2023 • 06:00
Convertito con modificazioni il Decreto “Caldo”; la legge di conversione conferma le misure per rispondere alle ondate di caldo eccezionale andando a dettare nuove linee operative per la creazione di protocolli per gestire la sicurezza sui luoghi di lavoro in tali situazioni.
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Con la legge 18 settembre 2023, n. 127 pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.223 del 23-09-2023, è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento (c.d. Decreto Caldo).
L'intervento legislativo è stato originariamente previsto per fronteggiare le condizioni climatiche, in particolare, le straordinarie ondate di calore che hanno colpito l'Italia nel periodo estivo, riconoscendo la possibilità di ricorrere a misure di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti.
La conversione arriva con la stagione estiva formalmente conclusa, e, forse, con l'ondata di caldo ormai passata, ma con la conferma del Decreto Legge vengono offerte anche le prospettive per possibili successivi interventi a tutela dei lavoratori.
La Legge 127/2023 infatti conferma sostanzialmente le misure originarie, relative agli ammortizzatori sociali per temperature elevate, con piccole correzioni formali che non incidono sulla sostanza dell'intervento. Tale punto deve essere appreso con favore, non dovendo ridefinire aspetti già oggetto d'intervento di prassi e già resi operativi. L'intervento normativo ha riguardato:
Ammortizzatori sociali
L'art. 1 DL 98/2023 stabilisce che, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, non trovano applicazione le disposizioni dell'art. 12, c. 2 e 3, D.Lgs. 148/2015, riguardo alla durata, per gli interventi di integrazione salariale ordinaria (CIGO) determinati da eventi oggettivamente non evitabili (EONE) richiesti anche dalle imprese di cui all'art. 10, comma 1, lett. m), n), e o) del D.Lgs. 148/2015.
In dettaglio la misura si rivolge alle:
Ciò di fatto estende ai settori edile, lapideo e delle escavazioni, l'esclusione, ai fini dei limiti massimi della CIGO, dei periodi di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili, nei quali vengono ricompresi quelli connessi all'emergenza climatica.
Difatti, secondo le previsioni dell'art. 12, c. 2, D.Lgs. 148/2015 nel caso di utilizzo nella stessa unità produttiva di 52 settimane consecutive di integrazione salariale ordinaria, non potranno essere richiesti ulteriori ammortizzatori sociali ordinari. E' infatti previso che l'integrazione salariale ordinaria relativa a più periodi non consecutivi non può eccedere, complessivamente, la durata di 52 settimane in un biennio mobile. Con il decreto “Caldo” viene sostanzialmente concessa, alle aziende interessate alla misura, e per le giornate con temperature eccezionali, la deroga alla durata massima prevista, concedendo il superamento delle 52 settimane nel biennio mobile.
Inoltre, come era già ordinariamente previsto, alle imprese che presentano la domanda di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili (EONE), non si applica il contributo addizionale di cui all'art. 5 D.Lgs. 148/2015.
Per gli operai agricoli, in caso di eccezionale emergenza climatica, viene prevista la possibilità di ricorrere al trattamento d'integrazione salariale agricola (CISOA) per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore del decreto (quindi dal 29 luglio 2023) fino al 31 dicembre 2023, anche in caso di riduzione dell'orario di lavoro.
In merito alla sospensione dell'attività lavorativa è già intervenuto l'INPS, con il Messaggio 20 luglio 2023 n. 2729 ed anche con la Circolare 3 agosto 2023, n.73, che hanno riepilogato le indicazioni per i casi legati al ricorso al trattamento di integrazione salariale con la causale “eventi meteo”, nelle ipotesi in cui la temperatura sia superiore a 35° centigradi. Si ritiene che tali indicazioni, anche dopo la conversione, si possano ritenere confermate. Sul punto l'istituto aveva evidenziato che anche temperature inferiori a 35° centigradi possono determinare l'accoglimento della domanda CIGO, in considerazione della temperatura “percepita” considerando oltre alla temperatura anche la tipologia di attività e le condizioni nelle quali i lavoratori
Misure per la sicurezza sui luoghi di lavoro
La legge di conversione interviene sulla previsione dell'articolo 3 del Decreto Legge 98/2023 relativo alle linee guida in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Nella conversione viene previsto che i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute favoriscono e assicurano la convocazione delle parti sociali al fine di sottoscrivere apposite intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per adottare, valutando anche la correlazione tra l'umidità relativa, la temperatura e la ventilazione, linee guida e procedure concordate per l'attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori che sono esposti alle emergenze climatiche.
La previsione contenuta nel decreto ha l'intento di favorire intese con le parti sociali anche attraverso decreti, per definire modalità organizzative, misure di prevenzione e di sorveglianza sanitaria in modo da aumentare i livelli di sicurezza in presenza di temperature elevate.
Fonte: DL 98/2023 conv. L 127/2023 (GU 23 settembre 2023 n. 223)
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