venerdì 22/09/2023 • 11:46
In tema di transazione fiscale, l’Agenzia delle Entrate, nel corso di un evento della stampa specializzata tenutosi il 20 settembre 2023, ha chiarito che il principio della par condicio creditorum non vige nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti.
redazione Memento
Il quesito posto all'Agenzia delle Entrate, durante un evento della stampa specializzata, verteva sulla differenza tra la normativa prevista per la transazione fiscale nel concordato preventivo (di cui all’art. 88 Codice della crisi d’impresa – D.Lgs. 14/2019) e la normativa per la transazione fiscale nell’accordo di ristrutturazione dei debiti (di cui all’art. 63 Codice della crisi d’impresa). L’art. 63, infatti, non dispone il divieto di trattamento deteriore dei crediti tributari rispetto ai crediti di rango inferiore (cioè assistiti da una causa di prelazione avente grado posteriore o chirografari).
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la non deteriorità del trattamento presuppone la rilevanza delle cause di prelazione e, quindi, del principio della par condicio creditorum che non vige nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, stante la sua natura principalmente negoziale.
Resta, tuttavia, fermo che le cause di prelazione e il relativo ordine inderogabile devono essere rispettati ai fini della determinazione della presunta somma spettante all’Erario per l’ipotesi di liquidazione giudiziale, con possibilità di falcidia (rectius, degradazione a chirografario del credito privilegiato) consentita soltanto in caso di incapienza del valore di liquidazione.
Si ricorda che l’’art. 63 stabilisce che nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione, il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, di:
In tali casi l'attestazione del professionista indipendente, relativamente ai crediti fiscali e previdenziali, deve inerire anche alla convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale; tale circostanza costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale.
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