mercoledì 20/09/2023 • 12:26
Il CNDCEC, con il pronto ordini n. 99 del 18 settembre 2023, ha chiarito che è possibile emettere il parere di congruità della parcella professionale di un ex iscritto all'albo.
redazione Memento
Con il pronto ordini n. 99 del 18 settembre 2023, il CNDCEC ha chiarito che l'Ordine può emettere il parere di congruità della parcella professionale di un ex iscritto all'albo che ha eseguito le attività professionali prima della cancellazione.
Quando il soggetto ha eseguito le attività professionali per le quali ha richiesto il parere di congruità era, infatti, un soggetto iscritto all'albo e la circostanza che lo stesso sia stato cancellato successivamente non gli impedisce di poter richiedere all'Ordine il detto parere di congruità. La cancellazione dall'albo, in linea generale, non impedisce al cancellato di poter richiedere il pagamento di crediti professionali maturati in epoca antecedente alla cancellazione, in quanto il diritto di credito è sorto prima della cancellazione.
Si ricorda, inoltre, che la formulazione di pareri in materia di liquidazione di onorari relativi a prestazioni professionali degli iscritti è una funzione attribuita al Consiglio dell'Ordine (art. 12 c. 1 lett. i D.Lgs. 139/2005) che persegue una finalità di pubblico interesse, esercitata nell'interesse della categoria professionale e a tutela della collettività che vi si rivolge. Poiché essa consiste in una valutazione tecnica sulla individuazione delle attività espletate e sulla congruità del compenso richiesto per l'attività professionale rispetto a parametri/tariffe legalmente approvati, la circostanza che successivamente alla conclusione delle attività professionali l'iscritto venga cancellato dall'albo non impedisce all'Ordine di effettuare quel controllo nell'interesse della categoria e della collettività, proprio perché si riferisce a prestazioni rese all'epoca da un iscritto all'albo.
Il compenso per le prestazioni professionali deve essere pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. La detta disposizione è stata altresì rafforzata dall'art. 25 del codice deontologico adottato dal Consiglio Nazionale, in quanto la mancata stipula per iscritto del mandato professionale comporta conseguenze sotto profilo disciplinare. Fermo quanto sopra, qualora non venga pattuito preventivamente un compenso, è facoltà del professionista ricorrere all'autorità giudiziaria per la determinazione del compenso stesso (PO CNDCEC 15 settembre 2022 n. 113).
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