martedì 19/09/2023 • 06:00
Con Risposta a interpello 18/09/2023 n. 431 l'Agenzia fornisce chiarimenti chiarendo se in sede di assegnazione dei beni immobili, la società debba versare l'IVA a credito di fatto mai utilizzata scaturente dalla compensazione dell'ammontare del credito IVA 2007 mai utilizzato.
La società ALFA Srl costituita nel 2007 svolge le seguenti attività:
La Società:
Trasformazione agevolata in società semplice
La disciplina della trasformazione agevolata in società semplice prevista dalla legge di Bilancio 2023 contiene una misura agevolativa valida fino al 30 settembre 2023 che ripropone quella in precedenza già disciplinata dalla L. 208/2015.
Viene prevista la possibilità per le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni immobili, diversi da quelli strumentali per destinazione, o beni mobili iscritti nei pubblici registri, non utilizzati come strumentali, di trasformarsi in società semplici e di consentire l'assegnazione e la cessione agevolata ai soci di tali beni. Ai fini delle imposte indirette, tuttavia, non è prevista alcuna agevolazione. In particolare, l'assegnazione dei beni ai soci realizza un'ipotesi di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, equiparata a una cessione di beni a titolo oneroso ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della Direttiva n. 2006/112/CE (in seguito, ''Direttiva IVA''). Di conseguenza ai fini IVA rilevano tutte le assegnazioni di beni per le quali la società abbia detratto, integralmente o parzialmente, l'IVA addebitatale in via di rivalsa al momento dell'acquisto, dell'importazione o dell'effettuazione degli investimenti prima indicati.
Non rientrano nell'ambito applicativo del tributo le fattispecie di assegnazione di beni in relazione alle quali era preclusa la detrazione dell'IVA all'atto dell'acquisto (cfr. circolare n. 26/E/2016).
In tutte le ipotesi di estromissione di un bene per la cessazione dell'esercizio dell'attività economica per il quale si è usufruito della detrazione d'imposta a monte, l'IVA sul bene estromesso va applicata anche oltre il termine previsto per la rettifica alla detrazione'' (Corte di Giustizia dell'Unione Europea, C229/2015).
In sede di assegnazione dei beni immobili, è necessario riversare l'IVA a credito di fatto mai utilizzata per le ragioni sopra esposte.
Ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, n. 5), del DPR n. 633/1972 costituisce cessione di beni: «la destinazione di beni all'uso o al consumo personale o familiare dell'imprenditore o di coloro i quali esercitano un'arte o una professione o ad altre finalità estranee alla impresa o all'esercizio dell'arte o della professione, anche se determinata da cessazione dell'attività, con esclusione di quei beni per i quali non è stata operata, all'atto dell'acquisto, la detrazione dell'imposta di cui all'articolo 19;...».
Circolare 1° giugno 2016, n. 26/E
La circolare 1° giugno 2016, n. 26/E chiarisce che, stante l'assenza del requisito della commercialità in capo alla società semplice, la trasformazione di una società commerciale in una società semplice realizza un'ipotesi di destinazione a finalità estranee all'esercizio d'impresa a cui sono applicabili le disposizioni sopra richiamate, tranne che per “quei beni per i quali non è stata operata, all'atto dell'acquisto, la detrazione dell'imposta di cui all'articolo 19”, la cui estromissione dall'attività d'impresa non è soggetta a IVA.
La medesima circolare precisa altresì che quando l'estromissione ha per oggetto beni immobili abitativi o strumentali trovano applicazione le regole ordinarie che prevedono il regime ''naturale'' dell'esenzione, riconoscendo nello stesso tempo la possibilità di applicare il regime di imponibilità mediante espressa opzione nell'atto di ''trasferimento''.
Poiché la società ha detratto integralmente l'IVA sugli immobili, la loro estromissione dal regime d'impresa per effetto della trasformazione realizza un'operazione rilevante ai fini IVA, in regime di esenzione a meno che l'Istante non opti per il regime di imponibilità
Dato che l'estromissione può riguardare beni ammortizzabili, per i quali è stata detratta in tutto o in parte l'IVA, la circolare n. 37/E/2016, richiamando i chiarimenti resi dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza 16 giugno 2016, C229/15, precisa ''l'autonomia di tale presupposto rispetto alle regole sulla rettifica della detrazione. In particolare la Corte ha spiegato come l'assoggettamento ad imposta di cui trattasi ''non si fonda sulla premessa secondo cui la detrazione completa o parziale dell'IVA, operata al momento dell'acquisto di beni oggetto di possesso in caso di cessazione dell'attività economica imponibile, sia superiore o inferiore a quella che il soggetto passivo aveva diritto di effettuare, bensì sulla realizzazione di una nuova operazione imponibile alla data della cessazione dell'attività economica. Da ciò discende che in tutte le ipotesi di estromissione di un bene per la cessazione dell'esercizio dell'attività economica per il quale si è usufruito della detrazione d'imposta a monte, l'Iva sul bene estromesso va applicata anche oltre il termine previsto per la rettifica della detrazione'' (paragrafo 8).
La Corte di Giustizia stabilisce che:
La circolare n. 37/E/2016, al paragrafo 9, nel chiarire che ''...la rettifica della detrazione deve essere operata, non solo per le assegnazioni in regime di esenzione, ma anche per quelle fuori campo IVA'', precisa che ''L'obbligo di operare la rettifica dell'IVA detratta al momento dell'acquisto e le modalità con le quali va operata dipende dal ''regime'' applicato ai beni ammortizzabili in sede di assegnazione e dalla circostanza che l'assegnazione avvenga nel corso del relativo periodo di tutela fiscale (dieci anni per i fabbricati, cinque anni per gli altri beni)''.
In caso di beni per i quali è stata operata in tutto o in parte la detrazione dell'imposta addebitata in via di rivalsa:
Se quindi la trasformazione avviene entro il prossimo 30 settembre, non sussiste alcun obbligo di rettifica in capo alla società essendo ormai trascorso il periodo di tutela fiscale dei beni oggetto di estromissione, mentre l'estromissione darà luogo a un'operazione esente da IVA, salvo diversa opzione per il regime di imponibilità.
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La trasformazione si sostanzia in un mutamento del tipo organizzativo del soggetto trasformato, non comportando, quindi, l'estinzione di una società e la nascita di un'altra. Infatti, la società trasformanda continua la..
Carlo Bertoncello
- Dottore Commercialista e Partner Bertoncello BPARimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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