lunedì 18/09/2023 • 06:00
La Dir. 2008/118, letta unitamente al principio di proporzionalità, non osta ad una norma nazionale che prevede la revoca di una licenza per l’esercizio di un deposito fiscale per violazioni gravi del regime delle accise cumulativamente ad una sanzione pecuniaria per i medesimi fatti, purché tale revoca non sia sproporzionata rispetto alla gravità della violazione.
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I fatti di causa
La domanda pregiudiziale alla Corte UE ha riguardato l'interpretazione dell'art. 16, par. 1 Dir. 2008/118, relativa al sistema generale delle accise (sostituita dal 13.2.2023 dalla Dir. 2020/262), in relazione ad un depositario bulgaro che si era visto ritirare la licenza del deposito fiscale unitamente all'irrogazione da parte della Dogana della sanzione pecuniaria.
La domanda era collegata alla compatibilità o meno alla Dir. 2008/118 della norma interna che prevede la revoca obbligatoria dell'autorizzazione per il futuro, a tempo indeterminato, in aggiunta ad una sanzione amministrativa per i medesimi fatti.
Ciò alla luce sia del c. 2, par. 1, dell'art. 16 citato, che delega ai singoli Stati membri l'individuazione delle “condizioni” dell'autorizzazione al fine di impedire frodi e/o abusi, sia della Racc. 2000/789 della Commissione UE, recante orientamenti sulle autorizzazioni dei depositari dei prodotti soggetti ad accisa, che richiede equilibrio tra l'applicazione dei “criteri rigorosi per la concessione delle autorizzazioni” e “l'agevolazione degli scambi e l'efficacia dei controlli” (art. 2), prevedendo l'annullamento o la revoca soltanto per gravi motivi, e...
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