giovedì 14/09/2023 • 14:30
L’INAIL, con Circ. 12 settembre 2023 n. 41, recepisce la misura della rivalutazione per gli indennizzi del danno biologico a decorrere da luglio 2023, precedentemente disposta con DM dal Ministero del Lavoro.
redazione Memento
Con DM 2 agosto 2023 n. 105, il Ministero del Lavoro, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'INAIL, ha disposto la rivalutazione annuale degli importi del danno biologico, in misura pari all'8,1%, con decorrenza 1° luglio 2023.
L'INAIL, pertanto, con Circ. 12 settembre 2023 n. 41, recepisce la misura della rivalutazione per gli indennizzi del danno biologico a decorrere da luglio 2023.
Cosa sapere sulla rivalutazione
La rivalutazione è stata disposta dal Ministero del Lavoro a seguito della registrazione, per l'anno 2023, da parte dell'Istat della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati - intervenuta tra il 2021 e il 2022 - pari appunto all'8,1%.
Tale rivalutazione si aggiunge all'incremento riconosciuto per effetto delle rivalutazioni relative agli anni precedenti e si applica agli importi degli indennizzi del danno biologico in capitale, tenuto conto della tabella in vigore alla data dell'evento lesivo e agli importi degli indennizzi in rendita per gli eventi a decorrere dal 25 luglio 2000, esclusivamente sulla quota parte dei ratei di rendita relativa all'indennizzo del danno biologico come da tabella approvata con decreto ministeriale 12 luglio 2000.
A cosa si applica la rivalutazione?
In relazione all'ambito di applicazione, la rivalutazione degli importi degli indennizzi del danno biologico riguarda:
Ratei di rendita
Per i ratei di rendita maturati a decorrere dal 1° luglio 2023, l'incremento si applica agli importi relativi alla quota che ristora il danno biologico, comprensivi delle precedenti rivalutazioni.
I predetti importi saranno corrisposti con il rateo di rendita del mese di dicembre 2023.
Indennizzi in capitale
Per quanto riguarda gli indennizzi in capitale, l'incremento dovuto a titolo di rivalutazione si applica agli importi erogati a seguito di provvedimenti emanati a decorrere dal 1° luglio 2023, tenuto conto che il valore capitale corrisposto è riferito alla tabella del danno biologico in relazione alla data dell'evento lesivo.
Per gli accertamenti provvisori dei postumi effettuati a decorrere dal 1° luglio 2023, la rivalutazione sarà corrisposta a seguito di accertamento definitivo dei postumi.
In caso di accertamento provvisorio dei postumi, con erogazione del relativo acconto in data antecedente al 1° luglio 2023 e accertamento definitivo successivo a tale data, la rivalutazione si applica all'importo eventualmente dovuto a seguito della valutazione definitiva dei postumi.
Nei casi di revisione e di aggravamento, la rivalutazione si applica solo ai maggiori importi eventualmente liquidati a far data dal 1° luglio 2023.
Modalità di liquidazione
Gli importi relativi alla rivalutazione, saranno liquidati d'ufficio, secondo le consuete modalità di pagamento delle prestazioni economiche e con l'invio agli interessati di apposito provvedimento di liquidazione elaborato a livello centrale.
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