mercoledì 13/09/2023 • 06:00
Le trasferte effettuate in Italia dal lavoratore distaccato in Germania non fanno venire meno i requisiti dell'esclusività e continuità del rapporto di lavoro prestato all'estero.
redazione Memento
La circostanza che il lavoratore in distacco presso la consociata in Germania, per esigenze aziendali e nell'esclusivo interesse della consociata, effettui anche occasionali trasferte di lavoro in Paesi diversi dalla Germania, tra cui l'Italia, non fa venir meno il carattere di esclusività e di continuità del rapporto di lavoro presso la consociata estera.
È quanto concluso dall'Agenzia delle Entrate nel parere espresso a seguito della presentazione di un interpello. Dal principio ne discende che, fermo restando la prestazione dell'attività lavorativa all'estero per un periodo superiore a 183 giorni l'anno, nel caso di specie, il reddito può essere determinato ex art. 51 c. 8bis TUIR, ai sensi del quale «il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali di cui all'art. 4 c. 1 DL 317/87, convertito dalla L. 398/87».
Le retribuzioni convenzionali sono fissate entro il 31 gennaio di ogni anno e sono determinate con riferimento e comunque in misura non inferiore al trattamento economico minimo previsto dai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei. Il citato criterio di determinazione del reddito, che si rivolge a quei lavoratori che, pur svolgendo l'attività lavorativa all'estero, continuano ad essere qualificati come residenti fiscali in Italia ai sensi dell'art. 2 c. 2 TUIR, comporta che il reddito derivante dal lavoro dipendente prestato all'estero è assoggettato a tassazione assumendo come base imponibile la retribuzione convenzionale fissata dal predetto decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, senza tener conto della retribuzione effettivamente corrisposta al lavoratore.
Sulla base di quanto richiesto dalla citata norma, pertanto, la disciplina fiscale di cui al citato art. 51 c. 8 TUIR, trova applicazione a condizione che:
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