mercoledì 13/09/2023 • 06:00
Le imprese che hanno maturato crediti d’imposta a fronte di spese di energia elettrica e gas sostenute nel terzo trimestre 2022 e nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, devono comunicare all’Agenzia delle entrate, entro il 20 settembre, la cessione dei crediti a soggetti terzi ed entro il 30 settembre devono utilizzarli in compensazione.
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La comunicazione della cessione dei crediti energetici
Grazie alla proroga apportata dal decreto Aiuti quater (DL 176/2022) entro 20 settembre 2023 scadrà il termine previsto per comunicare all'Agenzia delle entrate la cessione dei crediti maturati dalle imprese che nel terzo trimestre 2022 (art. 6 DL 115/2022) e nei mesi di ottobre e novembre (art. 1 DL 144/2022) e dicembre 2022 (art. 1 DL 176/2022), hanno sostenuto spese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale (questo termine era precedentemente fissato alla data del 30 giugno 2023).
A quest'ultimo riguardo può essere opportuno ricordare che la cessione del bonus, alternativa alla fruizione diretta, è soggetta ad alcune condizioni, ovvero:
In particolare, la comunicazione della cessione del credito deve essere inviata dal soggetto che appone il visto di conformità, mediante i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate utilizzando l'apposito modello che è stato approvato con il Provvedimento del 27 giugno 2023. Nel caso in cui non sia richiesto il visto di conformità, l'invio è a carico del beneficiario del credito (cedente), che si può avvalere anche di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni.
Nella seguente tabella riepiloghiamo, per comodità, tutti i termini previsti per la cessione dei crediti energetici ed i relativi utilizzi in compensazione:
Periodo |
Norma |
Utilizzo in compensazione |
Cessione del credito |
---|---|---|---|
1° trimestre 2023 |
L.197/2022 |
31 dicembre 2023 |
18 dicembre 2023 |
2° trimestre 2023 |
DL 34/2023 |
31 dicembre 2023 |
18 dicembre 2023 |
3° trimestre 2022 |
DL 115/2022 |
30 settembre 2023 |
20 settembre 2023 |
Ottobre e novembre 2022 |
DL 144/2022 |
30 settembre 2023 |
20 settembre 2023 |
Dicembre 2022 |
DL 176/2022 |
30 settembre 2023 |
20 settembre 2023 |
Si ricorda che il termine del 20 settembre p.v. per la presentazione della comunicazione interessa i crediti derivanti dalle spese sostenute nel corso del terzo e del quarto trimestre del 2022 per l'acquisto di energia elettrica e gas individuati dai seguenti codici:
Nella comunicazione da inviare, il contribuente beneficiario è tenuto ad indicare nel modello:
Codice tributo |
Importo del credito ceduto (percentuale pari all'ammontare della spesa agevolata) |
---|---|
7728 |
25% |
7729 |
25% |
7730 |
15% |
7731 |
25% |
7732 |
20% |
7733 |
40% |
7734 |
40% |
7735 |
30% |
7736 |
40% |
7737 |
20% |
7742 |
40% |
7743 |
40% |
7744 |
30% |
7745 |
40% |
La remissione in bonis dei crediti d'imposta energetici relativi al 3° e 4° trimestre 2022
Per regolarizzare la mancata comunicazione all'Agenzia delle Entrate (entro il 16 marzo 2023) dei crediti d'imposta energia relativi al 3° e 4° trimestre 2022, è prevista la possibilità di ricorrere alla c.d. remissione in bonis (art. 2 c. 1 DL 16/2012, come modificato dalla legge di conversione n. 44/2012). Questa possibilità è riconosciuta in quanto la mancata comunicazione all'Agenzia non è considerato un elemento costitutivo dei crediti (dato che l'eventuale omissione di questo adempimento non inficia l'esistenza del credito, ma ne inibisce l'utilizzo in compensazione.
I destinatari della remissione in bonis sono i beneficiari dei crediti relativi al terzo e quarto trimestre 2022 che dovevano effettuare (a pena di decadenza) la comunicazione dell'importo del credito maturato nell'esercizio 2022 entro il 16 marzo 2023.
Nello specifico, il ricorso a questo istituto è ammesso fino alla data del 30 settembre 2023 a patto che:
Viceversa, i soggetti che intendono correggere una comunicazione errata sono tenuti a:
La comunicazione può essere compilata con il software disponibile nella scheda “Software per la comunicazione dei crediti d'imposta maturati nel 2022” e poi inviata tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, oppure può essere compilata e inviata tramite il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, seguendo il percorso: "Servizi - Agevolazioni - Crediti d'imposta maturati in relazione alle spese sostenute per l'acquisto dei prodotti energetici”.
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