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mercoledì 13/09/2023 • 06:00

Fisco Crediti d’imposta

Bonus energia e gas: quali sono le prossime scadenze

Le imprese che hanno maturato crediti d’imposta a fronte di spese di energia elettrica e gas sostenute nel terzo trimestre 2022 e nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, devono comunicare all’Agenzia delle entrate, entro il 20 settembre, la cessione dei crediti a soggetti terzi ed entro il 30 settembre devono utilizzarli in compensazione.

di Marco Nessi - Dottore Commercialista e Revisore Legale

+ -
  • Tempo di lettura 9 min.
  • Ascolta la news 5:03

  • caricamento..

La comunicazione della cessione dei crediti energetici

Grazie alla proroga apportata dal decreto Aiuti quater (DL 176/2022) entro 20 settembre 2023 scadrà il termine previsto per comunicare all'Agenzia delle entrate la cessione dei crediti maturati dalle imprese che nel terzo trimestre 2022 (art. 6 DL 115/2022) e nei mesi di ottobre e novembre (art. 1  DL 144/2022) e dicembre 2022 (art. 1 DL 176/2022), hanno sostenuto spese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale (questo termine era precedentemente fissato alla data del 30 giugno 2023).

A quest'ultimo riguardo può essere opportuno ricordare che la cessione del bonus, alternativa alla fruizione diretta, è soggetta ad alcune condizioni, ovvero:

  • deve avvenire soltanto “per intero” nei confronti di altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni se effettuate a favore di “soggetti qualificati” (ovvero banche, intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico bancario, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del TUB, imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private);
  • le imprese beneficiarie devono richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione per attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto al bonus;
  • il bonus ceduto deve essere utilizzato dal cessionario con le stesse modalità previste in capo al cedente (ovvero in compensazione tramite F24) entro la data del 30 settembre 2023 (a quest'ultimo riguardo, pur in assenza di chiarimenti specifici, considerato che il termine del 30 settembre cade di sabato, il termine dovrebbe slittare al 2 ottobre 2023).

In particolare, la comunicazione della cessione del credito deve essere inviata dal soggetto che appone il visto di conformità, mediante i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate utilizzando l'apposito modello che è stato approvato con il Provvedimento del 27 giugno 2023. Nel caso in cui non sia richiesto il visto di conformità, l'invio è a carico del beneficiario del credito (cedente), che si può avvalere anche di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni.

Nella seguente tabella riepiloghiamo, per comodità, tutti i termini previsti per la cessione dei crediti energetici ed i relativi utilizzi in compensazione:

Periodo

Norma

Utilizzo in compensazione

Cessione del credito

1° trimestre 2023

L.197/2022

31 dicembre 2023

18 dicembre 2023

2° trimestre 2023

DL 34/2023

31 dicembre 2023

18 dicembre 2023

3° trimestre 2022

DL 115/2022

30 settembre 2023

20 settembre 2023

Ottobre e novembre 2022

DL 144/2022

30 settembre 2023

20 settembre 2023

Dicembre 2022

DL 176/2022

30 settembre 2023

20 settembre 2023

Si ricorda che il termine del 20 settembre p.v. per la presentazione della comunicazione interessa i crediti derivanti dalle spese sostenute nel corso del terzo e del quarto trimestre del 2022 per l'acquisto di energia elettrica e gas individuati dai seguenti codici:

  • codice 7728: credito d'imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022);
  • codice 7729: credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (terzo trimestre 2022);
  • codice 7730: credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022);
  • codice 7731: credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022);
  • codice 7733: credito d'imposta a favore delle imprese energivore (ottobre/novembre 2022);
  • codice 7734: credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (ottobre/novembre 2022);
  • codice 7735: credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre/novembre 2022);
  • codice 7736: credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre/novembre 2022);
  • codice 7742: credito d'imposta a favore delle imprese energivore (dicembre 2022);
  • codice 7743: credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (dicembre 2022);
  • codice 7744: credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022);
  • codice 7745: credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (dicembre 2022).

Nella comunicazione da inviare, il contribuente beneficiario è tenuto ad indicare nel modello:

  • i propri dati nel frontespizio;
  • i dati relativi alla cessione del credito (quadro “A”) con, tra l'altro, l'importo di riferimento, l'ammontare della spesa agevolata e l'importo del credito ceduto, secondo le percentuali stabilite in relazione alla misura di riferimento, come dal seguente schema:

Codice tributo

Importo del credito ceduto (percentuale pari all'ammontare della spesa agevolata)

7728

25%

7729

25%

7730

15%

7731

25%

7732

20%

7733

40%

7734

40%

7735

30%

7736

40%

7737

20%

7742

40%

7743

40%

7744

30%

7745

40%

  • la dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesta i requisiti per beneficiare del credito d'imposta ceduto nel quadro “B”.

La remissione in bonis dei crediti d'imposta energetici relativi al 3° e 4° trimestre 2022

Per regolarizzare la mancata comunicazione all'Agenzia delle Entrate (entro il 16 marzo 2023) dei crediti d'imposta energia relativi al 3° e 4° trimestre 2022, è prevista la possibilità di ricorrere alla c.d. remissione in bonis (art. 2 c. 1 DL 16/2012, come modificato dalla legge di conversione n. 44/2012). Questa possibilità è riconosciuta in quanto la mancata comunicazione all'Agenzia non è considerato un elemento costitutivo dei crediti (dato che l'eventuale omissione di questo adempimento non inficia l'esistenza del credito, ma ne inibisce l'utilizzo in compensazione.

I destinatari della remissione in bonis sono i beneficiari dei crediti relativi al terzo e quarto trimestre 2022 che dovevano effettuare (a pena di decadenza) la comunicazione dell'importo del credito maturato nell'esercizio 2022 entro il 16 marzo 2023.

Nello specifico, il ricorso a questo istituto è ammesso fino alla data del 30 settembre 2023 a patto che:

  • non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche ovvero altre attività amministrative di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza (si ricorda che lo scarto della delega di pagamento recante i crediti che avrebbero dovuto essere comunicati, se avvenuto in esclusiva ragione della sua semplice omissione, non rientra tra le ipotesi inibitorie. Questa tipologia di scarto, infatti, rappresenta un alert del sistema informatizzato dell'Agenzia delle Entrate in occasione del tentativo di invio del modello F24 recante la compensazione, il quale segnala l'anomalia del mancato invio della comunicazione o sue eventuali incongruenze e non appura una violazione);
  • il contribuente sia in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento (peraltro, possono beneficiare della regolarizzazione anche i contribuenti che dovessero avere cessato l'attività con un credito d'imposta del 2° semestre 2022 ancora da utilizzare: in questo caso la compensazione può avvenire anche dopo la chiusura della partita Iva a fronte di debiti correlati all'attività d'impresa;
  • venga inviata la comunicazione omessa entro il 30 settembre 2023 tramite apposito modello;
  • venga versata la sanzione minima di 250 euro con modello F24 tramite modello F24 Elide con il codice tributo “8114”, accedendo all'apposita sezione sul sito delle Entrate.

Viceversa, i soggetti che intendono correggere una comunicazione errata sono tenuti a:

  • annullare tale comunicazione;
  • versare la sanzione;
  • inviare la comunicazione corretta.

La comunicazione può essere compilata con il software disponibile nella scheda “Software per la comunicazione dei crediti d'imposta maturati nel 2022” e poi inviata tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, oppure può essere compilata e inviata tramite il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, seguendo il percorso: "Servizi - Agevolazioni - Crediti d'imposta maturati in relazione alle spese sostenute per l'acquisto dei prodotti energetici”.

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