lunedì 11/09/2023 • 06:00
Le associazioni sportive dilettantistiche possono acquisire la personalità giuridica con un percorso semplificato. Con il Decreto correttivo alla Riforma dello sport sono disciplinate le modalità di verifica dei requisiti necessari e le conseguenze della personalità giuridica per una ASD che sia anche ETS.
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La Riforma dello Sport è entrata in vigore grazie ai decreti legislativi del 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40. Con il D.Lgs. 120/2023, sono stati apportati numerosi correttivi, tra i quali si segnala l'art. 14 D.Lgs. 39/2021 che regolamenta l'ottenimento della personalità giuridica da parte delle associazioni sportive dilettantistiche.
Il riconoscimento della personalità giuridica
Nel nostro ordinamento le associazioni sono soggetti di diritto e, in quanto tali, dotati della capacità giuridica ovvero dell'idoneità ad essere titolari di situazioni giuridiche, attive e passive.
La nozione di personalità giuridica è connessa a quella di autonomia patrimoniale; le persone giuridiche, infatti, godono di un'autonomia patrimoniale perfetta. Pertanto, per le obbligazioni contratte dalle associazioni che hanno acquisito la personalità giuridica risponde solo il patrimonio dell'ente. Si rammenta che le associazioni riconosciute devono essere costituite con atto pubblico (art. 14 c.c.)
Diversamente, nelle associazioni non riconosciute i terzi, per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione possono far valere i loro diritti sul fondo comune, nonché anche nei confronti anche di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione (art. 38 c.c.).
Modalità di acquisto della personalità giuridica da parte delle associazioni sportive dilettantistiche
Le associazioni sportive dilettantistiche possono acquisire la personalità giuridica seguendo il procedimento previsto dal DPR 361/2000.
Per rendere più agevole il riconoscimento la Riforma dello sport ha previsto una modalità semplificata, indicata dall'art. 14 D.Lgs. 39/2021, che si attua attraverso la presentazione di una istanza, unitamente alla richiesta di iscrizione dell'ente al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
Si rammenta che presso il Dipartimento per lo sport è stato istituito il suddetto Registro nazionale in cui sono iscritte tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa.
All'istanza di iscrizione devono essere allegati il rendiconto economico finanziario o il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea dell'associazione e il relativo verbale, nonché entro 30 giorni dalla modifica, i verbali che apportano variazioni a:
1) statuto;
2) organi sociali;
3) sede sociale.
Patrimonio minimo e controllo del notaio
Il riconoscimento dell'associazione avviene attraverso la redazione dell'atto costitutivo e dello statuto dinanzi al notaio che deve verificare la sussistenza:
Il notaio deve:
Qualora richieda il riconoscimento una associazione già costituita le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel registro; se l'associazione, invece, è già iscritta nel Registro, il notaio, dopo la verifica, richiede l'inserimento della ASD tra quelle riconosciute.
Se l'associazione era già in possesso della personalità giuridica ai sensi del DPR 361/2000 e ottiene il riconoscimento della personalità giuridica quale associazione sportiva dilettantistica, l'efficacia dell'iscrizione nel registro presso la Prefettura resta sospesa fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche
Se il patrimonio minimo diminuisce di oltre 1/3 a causa delle perdite, l'organo amministrativo deve senza indugio convocare l'assemblea per deliberare una delle seguenti possibilità:
Riconoscimento della personalità giuridica di ASD Enti del Terzo Settore
Il D.Lgs. 39/2021 prende in esame anche il caso in cui una associazione sportiva dilettantistica possieda la qualifica di Ente del Terzo settore e sia iscritta nel Registro unico nazionale del terzo Settore nella sezione dedicata alle associazioni riconosciute.
In questo caso, rimane efficace l'iscrizione nel RUNTS ai fini della disciplina del riconoscimento come persona giuridica. Se, tuttavia, l'ente è cancellato dal RUNTS ciò determina la cancellazione d'ufficio quale persona giuridica dal registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
L'Ufficio del RUNTS deve comunicare al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche le variazioni eventualmente intervenute che riguardano gli enti iscritti in entrambi i registri.
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