sabato 09/09/2023 • 06:00
Il premio aziendale di rendimento ha natura accessoria ed incentivante e spetta al datore di lavoro di decidere se e con quali modalità erogarlo in caso di raggiungimento dell'obiettivo programmato. L'applicazione letterale delle previsioni pattizie consente la corretta ricostruzione dell’intenzione dei contraenti. Lo prevede la Cassazione con la pronuncia n. 25655 del 4 settembre 2023.
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Con la pronuncia n. 25655 del 4 settembre 2023 la Suprema Corte interviene a dirimere la vicenda originata dalla proposizione di un ricorso per decreto ingiuntivo da parte di un dipendente di un istituto di credito.
Il lavoratore ricorrente, in particolare, aveva agito in sede monitoria per ottenere il pagamento del premio aziendale di rendimento (PAR), in ossequio a quanto disposto dall’art. 44 CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali e dall’art. 24 del Contratto integrativo aziendale applicato al rapporto di lavoro.
Nel giudizio di prime cure il tribunale aveva rigettato l’opposizione proposta dalla Banca ingiunta ed in sede di gravame la Corte di appello adita aveva confermato le statuizioni dell’iniziale estensore, evidenziando, in particolare, che dalla lettura del combinato disposto degli artt. 44 CCNL applicabile e dell’art. 24 del contratto integrativo aziendale, si evinceva come il diritto al premio annuale di rendimento non dipendesse dal raggiungimento di obiettivi specifici, stabiliti dalla parte datoriale, ma dalla previsione in bilancio di un impegno di spesa, essendo il de...
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