Con la norma di comportamento n. 222 del 6 settembre 2023, l'AIDC ha chiarito che il termine annuale (previsto dall'art. 26 c. 3 DPR 633/72) per l'emissione della nota di credito in caso di sopravvenuto accordo tra le parti è circoscritto ai casi in cui - in assenza di qualsiasi contestazione in merito all'esecuzione del contratto - le parti decidono di variarne i termini di comune accordo.
Se, invece, interviene un accordo transattivo a composizione di una documentata controversia, anche solo potenziale, riguardante il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte dal cedente del bene o dal prestatore del servizio, i principi di effettività, neutralità e proporzionalità dell'imposta impongono di consentire la rettifica dell'operazione anche oltre il termine annuale.
L'art. 26 c. 2 DPR 633/72 individua una serie di eventi che costituiscono il dies a quo a partire dal quale è possibile operare la rettifica in diminuzione della base imponibile e dell'imposta. Tale rettifica può essere effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui si è verificato uno degli eventi sopra richiamati che, a loro volta, possono essere raggruppati nelle due seguenti categorie:
I) patologie contrattuali (nullità, annullamento, revoca, risoluzione e rescissione) che determinano l'estinzione o la modifica dell'originaria pattuizione;
II) figure “simili” alle patologie contrattuali, fra le quali rientra anche la definizione in via stragiudiziale di una lite che costituisce una forma di sopravvenuto accordo fra le parti, che estingua o modifichi il rapporto.
La ratio del legislatore italiano appare essere quella di considerare gli accordi assoggettati al limite annuale una species (c. 3) del più ampio genus degli accordi sopravvenuti (c. 2) al quale, di regola, non è applicabile la restrizione temporale dell'anno.
Analogamente la Cassazione, per contrastare le condotte elusive, tende ad applicare il termine di un anno alle note di variazione volontarie (c. 3), cioè quelle non dipendenti da eventi estintivi del contratto originario ma da un semplice accordo di mutuo dissenso fra le parti contraenti; tende, invece, a disapplicare il medesimo limite temporale al verificarsi delle fattispecie di cui al c. 2 - fra le quali rientrano anche gli accordi sopravvenuti diversi da quelli del c. 3 - in quanto “circondate” da “particolari garanzie” circa l'effettiva esistenza delle cause determinanti l'estinzione o la modifica del contratto.