lunedì 11/09/2023 • 06:00
Con la sentenza n. 25520/2023 la Cassazione, in tema di determinazione del valore doganale, ribadisce la legittimità dell’utilizzo dei dati statistici delle banche dati UE per dimostrare lo scostamento del valore della merce importata rispetto a quello di transazione dichiarato in dogana, purché ciò avvenga in contraddittorio effettivo con la parte.
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La vicenda origina da un'importazione dalla Cina, in relazione alla quale la dogana procedeva al riesame su base documentale, invitando l'importatrice a fornire ulteriore documentazione, prontamente trasmessa.
Verificata i documenti prodotti e ravvisando dubbi sul valore dichiarato, la dogana disapplicava il metodo del valore di transazione (il prezzo effettivamente pagato) di cui all'art. 29 Reg. 2913/1992 - CDC (attuale art. 70 Reg. 952/2013 - CDU), in favore dei criteri secondari di determinazione del valore in dogana (art. 30 CDC, attuale art. 74 CDU).
Procedeva all'analisi di un campione rappresentativo di importazioni di merci similari importate dal medesimo Paese di origine e per il medesimo anno in contestazione, sulla base delle risultanze estratte dalla banca dati UE Cognos in uso alla Commissione europea.
Da qui rilevava un valore imponibile notevolmente superiore a quello dichiarato per chilogrammo dall'importatrice, ritenuto inattendibile se confrontato con il costo della materia prima usata nel processo di produzione, sulla base della documentazione fornita dalla parte.
Chiedeva all'importatrice giustificazioni circa la congruità dei valori dichiarati nonché la mater...
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