giovedì 24/08/2023 • 09:50
L’INL, con Nota 7 agosto 2023 n. 1369, fornisce alcuni chiarimenti relativi alla stipulazione di un contratto di apprendistato per lo svolgimento di attività stagionali: è necessario che il datore di lavoro verifichi la coerenza tra il percorso formativo svolto dallo studente e la prestazione lavorativa svolta.
redazione Memento
Con Nota 7 agosto 2023 n. 1369, l'INL ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai requisiti per la stipulazione di un contratto di apprendistato di primo livello, con specifico riguardo alla possibilità per lo studente minorenne, di età compresa tra i 16 ed i 17 anni, di svolgere un apprendistato per attività stagionale in qualità di cuoco soltanto se proveniente da un istituto scolastico alberghiero.
Apprendistato di primo livello: di cosa si tratta
L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani che abbiano compiuto il quindicesimo anno di età e sino al compimento del venticinquesimo anno, la cui disciplina è sostanzialmente rimessa alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano.
In particolare, l'apprendistato di primo livello, nel coniugare la formazione effettuata in azienda con l'istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative, mira al conseguimento della qualifica e del diploma professionale, del diploma di istruzione secondaria superiore e del certificato di specializzazione tecnica superiore.
Con la stipula del contratto in esame si instaura un percorso formativo “duale” che si realizza in parte presso un'istituzione formativa che eroga la “formazione esterna” e in parte presso un'impresa che eroga la “formazione interna” il cui elemento essenziale è la formazione.
Vi deve essere, pertanto, una correlazione tra standard formativi e standard professionali (art. 46, c. 3, D.Lgs. 81/2015) anche al fine di consentire all'istituzione formativa di provenienza dello studente di certificare le competenze acquisite dall'apprendista (art. 46, c. 4, D.Lgs. 81/2015).
La competenza delle regioni
Per le regioni e le province autonome che abbiano definito un sistema di alternanza scuola-lavoro, i contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di utilizzo del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato, per lo svolgimento di attività stagionali (art. 43, c. 8, D.Lgs. 81/2015).
Il parere dell'INL e la verifica della correlazione
Secondo l'INL, analizzando la normativa regionale di riferimento, non si evince una preclusione per l'accesso al contratto di apprendistato stagionale derivante dall'iscrizione ad uno specifico percorso di istruzione; si fa riferimento, infatti, ai percorsi di Istruzione o di Istruzione e Formazione Professionale, senza ulteriormente specificare la necessità o meno di una stretta correlazione tra l'attività lavorativa e il percorso di studi e formazione.
Tuttavia, il datore di lavoro, nel corso del primo contatto con l'istituzione formativa, è chiamato a verificare l'effettiva fattibilità del contratto di apprendistato “attraverso l'accertamento della coerenza tra attività lavorative (figura contrattuale) e titolo di studio (es. qualifica/diploma)”.
Di conseguenza, pur non essendoci la necessità di una stretta correlazione tra percorso di istruzione e attività lavorativa, il datore di lavoro e l'istituzione formativa non possono prescindere dal valutare la sussistenza di tale correlazione, anche alla luce della certificazione finale che dovrà essere rilasciata dall'istituzione formativa di provenienza dello studente (art. 46, c. 4, D.Lgs. 81/2015).
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