sabato 12/08/2023 • 06:00
Con il Mess. INPS 11 agosto 2023 n. 2948 l'Istituto fornisce istruzioni procedurali e contabili in tema di trattamenti straordinari di integrazione salariale.
redazione Memento
Con il Mess. INPS 11 agosto 2023 n. 2948, l'Istituto fornisce disposizioni in materia di trattamenti straordinari di integrazione salariale, indicando precise istruzioni procedurali e contabili.
La previsione declinata dall'articolo 42 del decreto–legge n. 75/2023 si rivolge alle imprese di interesse strategico nazionale, come definite dall'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, con un numero di dipendenti non inferiore a mille, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati a causa della loro complessità. Alle suddette imprese, come anticipato, può essere concesso a domanda, con decreto ministeriale, un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupazionali delle aziende interessate e, contemporaneamente, a garantire una tutela del reddito per i lavoratori coinvolti dall'intervento. Il nuovo periodo di intervento si può collocare in continuità con i precedenti periodi di cassa integrazione già autorizzati e può avere una durata massima di 40 settimane, fruibili entro e non oltre il 31 dicembre 2023. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6 del D.lgs n. 148/2015, i suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa, utile ai fini del diritto e della misura della pensione, determinata sulla base della retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le giornate di lavoro non prestate, comprensiva dei ratei relativi alle competenze ultra-mensili.
L'impianto delineato dall'articolo 42 del decreto-legge n. 75/2023 prevede altresì che il trattamento straordinario di integrazione, ivi previsto, venga concesso in deroga a tutti i limiti di durata (complessivi e singoli) definiti rispettivamente dagli articoli 4 e 22 del D.lgs n. 148/2015.
Per espressa previsione normativa, inoltre, al nuovo periodo di trattamenti non si applicano le disposizioni in materia di consultazione sindacale e di iter procedimentale per la presentazione della domanda previste rispettivamente dagli articoli 24 e 25 del D.lgs n. 148/2015.
I commi 3 e 4 dell'articolo 42 in commento stabiliscono che il trattamento di CIGS in parola è concesso, con decreto ministeriale, nel limite massimo complessivo di spesa di 46,1 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sulle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Ai fini del rispetto dei predetti limiti finanziari, il monitoraggio dei flussi di spesa è demandato all'Istituto che, qualora dalla valutazione complessiva dei provvedimenti adottati, riscontri l'avvenuto raggiungimento, anche in via prospettica, dell'importo stanziato, non potrà più emettere ulteriori autorizzazioni ai fini del pagamento della prestazione. Al riguardo, l'INPS ricorda che, in materia di trattamenti di integrazione salariale straordinaria, la potestà concessoria fa capo al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, limitandosi l'Istituto ad autorizzare l'erogazione dei trattamenti.
Il trattamento di integrazione salariale può essere erogato dall'impresa ai dipendenti aventi diritto e dalla stessa recuperato in sede di conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte ovvero pagato direttamente dall'Istituto ai lavoratori.
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