martedì 08/08/2023 • 06:04
Per i contribuenti residenti nelle zone colpite dagli eventi calamitosi, non è arrivata alcuna proroga dei versamenti tributari in scadenza il 31 luglio scorso. In caso di omesso versamento, quindi, la violazione potrà essere sanata applicando all’imposta dovuta, anche gli interessi e le sanzioni ridotte.
Gli eventi calamitosi che hanno colpito la Sicilia e la Lombardia hanno causato numerosi blackout energetici ed informatici, rallentando l'attività di molti studi professionali, impegnati nella predisposizione delle dichiarazioni dei redditi e dei relativi versamenti in scadenza.
Per i soggetti ISA, il termine ultimo per versare le imposte sui redditi con la maggiorazione dello 0,40% in ragione di giorno e senza sanzioni era, infatti, il 31 luglio scorso, a seguito della proroga disposta dalla L. 87/2023, di conversione del DL 51/2023 (c.d. Decreto Omnibus).
Le difficoltà operative che hanno riscontrato i professionisti a causa degli eventi calamitosi nelle Regioni della Sicilia e Lombardia sono state segnalate dagli stessi sia all'ANC che al CNDCEC, i quali, con due comunicati stampa pubblicati il 27 luglio 2023, hanno chiesto una proroga della scadenza del 31 luglio al 21 agosto.
In risposta alla richiesta dell'ANC e del CNDCEC, il MEF, con il comunicato stampa del 28 luglio 2023, n. 125, aveva informato i professionisti che, il Governo, definite le zone interessate dalla calamità, si sarebbe fatto carico delle esigenze di cittadini ed imprese in difficoltà.
Sembrava, quindi, che il Governo avesse accolto positivamente la richiesta e che prima del 31 luglio arrivasse la proroga dei versamenti tributari e contributivi. Purtroppo, le aspettative non sono state confermate e, ad oggi, nessuna disposizione ha differito la suindicata scadenza.
Pertanto, anche per i contribuenti dei territori colpiti dagli eventi calamitosi, il termine ultimo per versare le imposte con maggiorazione e senza sanzioni era rimasto il 31 luglio.
Regolarizzare i mancati versamenti
I professionisti che avevano confidato nella proroga, probabilmente, credendo di avere maggior tempo a disposizione, hanno “sospeso” gli adempimenti, non calcolando i versamenti delle imposte scaturenti dalla dichiarazione, in attesa che lo stato di emergenza rientrasse e tutto ritornasse operativo.
Tuttavia, non essendoci alcuna proroga ufficiale, come detto, le imposte sui redditi con la maggiorazione in ragione di giorno, dovevano essere versate entro il 31 luglio. In caso, quindi, di mancato versamento entro tale data, i contribuenti potranno regolarizzare la posizione fiscale effettuando il pagamento dal 1° agosto 2023. Si ricorda, tuttavia, che dal 1° al 20 agosto, vige il periodo di sospensione feriale dei termini, a norma dell'art. 37, c. 11-bis, del DL 223/2006, il quale prevede che gli adempimenti fiscali ed il versamento delle imposte con scadenza dal 1º al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione. La scadenza del 20 agosto 2023, quest'anno si presenta di domenica; ciò, fa sì che i versamenti slittino al giorno lavorativo successivo (21 agosto).
A decorrere da tale ultima data, i contribuenti versano le imposte dovute, gli interessi e la sanzione del 30 per cento per omesso versamento che potrà, altresì, essere ridotta applicando il ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D. Lgs. 472/1997.
Di seguito, si riepilogano le riduzioni applicabili alle sanzioni in funzione del giorno di ritardo in cui si regolarizza l'omesso versamento.
Regolarizzazione |
Riduzione |
Sanzione |
---|---|---|
Entro 15 giorni dalla scadenza |
15% ridotta ad 1/15 |
1%, che viene ridotta di 1/10, ossia 0,1% per ciascun giorno di ritardo |
Entro 30 giorni dalla scadenza |
15% ridotta ad 1/10 |
1,5% |
Entro 90 giorni dalla scadenza |
15% ridotta ad 1/9 |
1,67% |
Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione |
30% ridotta ad 1/8 |
3,75% |
Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione |
30% ridotta ad 1/7 |
4,29% |
Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione |
30% ridotta ad 1/6 |
5% |
Dopo la constatazione della violazione (ai sensi dell'art. 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4) |
30% ridotta ad 1/5 |
6% |
Ulteriore variabile da cui dipende l'ammontare della sanzione ridotta è la data da cui far decorrere il calcolo del ravvedimento (scadenza ordinaria dell'adempimento), quindi 20 luglio o 31 luglio.
Si supponga, ad esempio, che l'imposta che si sarebbe dovuta versare il 31 luglio 2023 sia pari a 1.255 euro, di cui 5 euro è la maggiorazione dello 0,40. L'ammontare della sanzione è pari a:
Il contribuente, oltre all'imposta ed alla sanzione, dovrà versare anche gli interessi al tasso legale del 5%.
La riduzione della sanzione, invece, cambia se il calcolo del ravvedimento avviene considerando la scadenza del 20 luglio e l'imposta senza maggiorazione (1250 euro).
In tal caso, la sanzione è così determinata:
N.B. I versamenti predisposti con scadenza dal 1° al 20 agosto, slittano al 21 agosto.
Qualora il contribuente versi il 21 agosto, in funzione della data da cui sono predisposti gli originari versamenti verserà gli importi seguenti:
Data originaria |
Sanzione |
Interessi |
Importo da versare |
---|---|---|---|
20 luglio 2023 |
1250*1,67% = 20,87 euro |
5,31 euro |
1.276,18 |
31 luglio 2023 |
1255*1,50% = 18,82 euro |
3,44 euro |
1.277,26 |
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