Dall’ultimo passaggio in Commissione al Senato, la delega fiscale viene significativamente modificata per quanto riguarda taluni istituti previsti nell’ambito dell’accertamento e della riscossione.
Come ogni riforma, darà il la all’italico schieramento contrapposto dei fautori delle novità e degli avversari: sta di fatto, quale che siano il punto di vista e la fazione, che il fisco necessitava di un’ampia riforma a un quarto di secolo di quella avviata, seppure non organicamente, dal pro tempore ministro Vincenzo Visco.
In materia accertativa desta certamente interesse la previsione che nell’ambito del nuovo regime dell’adempimento collaborativo, il cui ampliamento è da salutare con favore, professionisti qualificati possano certificare sistemi integrati di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale anche in ordine alla loro conformità ai princìpi contabili.
A prima vista, in base al criterio direttivo, sembrerebbe una rivisitazione del mai decollato “visto pesante”, certamente in chiave più “elevata”: anche questo aspetto ha lati certamente positivi, a condizione però che il tutto non si traduca in una sorta di “riserva di caccia” per le grandi società di consulenza a scapito degli studi professionali.
La partita è grossa, d’altronde, atteso che un ulteriore criterio direttivo prevede espressamente come nei confronti dei contribuenti aderenti al nuovo regime si prospetta la riduzione, addirittura fino all’eventuale esclusione, delle sanzioni amministrative tributarie per tutti i rischi di natura fiscale comunicati preventivamente, in modo tempestivo ed esauriente, il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia certificato da professionisti qualificati anche in ordine alla conformità ai princìpi contabili (e fatta eccezione, ovviamente, ogni ipotesi di condotta fraudolenta) nonché l’esclusione delle sanzioni penali-tributarie.
Sul fronte della riscossione, la Commissione Senato sembrerebbe aver introdotto, se non una forma di contraddittorio endoprocedimentale, una “adeguata tutela del contribuente nel corso delle attività istruttorie poste in essere dall’amministrazione finanziaria”: anche questo proposito è da salutare con favore, atteso che fin troppe, e invasive, attività propedeutiche alla riscossione coattiva vengono condotte inaudita altera parte.
Si pensi, solo per fare un esempio eclatante, alla riscossione “straordinaria” con affidamento immediato del contribuente all’agente della riscossione e contestuale annullamento di tutte le tutele previste dall’art. 29 DL 78/2010.
Sul versante delle azioni esecutive, giunge un “paletto” ai pignoramenti dei rapporti finanziari, che non potranno in ogni caso eccedere complessivamente la misura della sorte capitale, degli interessi e di ogni relativo accessorio fino all’effettivo soddisfo.
Infine, per quanto riguarda le novità apportate dai senatori all’ambito del processo tributario, su tutte merita la segnalazione il criterio direttivo che prevede come al fine di assicurare la parità delle parti in giudizio e il diritto alla difesa, sarà garantito che le sentenze tributarie digitali presenti nelle banche di dati della giurisprudenza delle corti di giustizia tributaria, gestite dal Ministero dell’economia e delle finanze, siano accessibili a tutti i cittadini.
Dovesse essere attuata, quest’ultima disposizione e nei confronti dei “cittadini”, ci troveremmo di fronte a un vero passo avanti in termini di rispetto dei principi costituzionali e della trasparenza sinora negata, indebitamente e ingiustificatamente, anche agli operatori del settore.