I contributi riconosciuti sottoforma di credito d'imposta alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale, inizialmente previsti per il periodo d'imposta 2022, sono stati prorogati dalla Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) e dal “decreto Bollette” (DL 34/2023) anche per il primo e secondo trimestre 2023.
Impresa beneficiaria
Periodo di riferimento
Misura del credito d'imposta
Energivora
I trimestre 2023
45%
Non energivora
35%
Gasivora
45%
Non gasivora
45%
Energivora
II trimestre 2023
20%
Non energivora
10%
Gasivora
20%
Non gasivora
20%
Relativamente ai crediti d'imposta riferiti al primo trimestre 2023, nel caso d'imprese costituite successivamente al 31 dicembre 2022, il beneficio non può trovare applicazione, non essendo possibile verificare l'effettivo incremento del costo riferibile al soggetto. Non sussiste, infatti, il parametro di riferimento per il quarto trimestre 2022, ossia i costi medi della materia energia relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre.
Le imprese beneficiarie del contributo relativo sia al primo che al secondo trimestre 2023, potranno utilizzare il credito esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997, entro il 31 dicembre 2023. È esclusa, inoltre, la richiesta di rimborso.
L'Agenzia delle Entrate, nel nuovo documento di prassi, specifica che, con riferimento ai crediti d'imposta in favore delle imprese “energivore” e “non energivore”, in via generale, ai fini della verifica del presupposto per l'accesso a tali benefici, non rientra nella nozione di “sussidio” il credito d'imposta riconosciuto per il trimestre precedente.
Nel caso in cui, inoltre, dovessero subentrare conguagli per la rettifica di dati effettivi, risultati errati, l'impresa che abbia fruito del credito d'imposta in esame in misura maggiore rispetto a quella risultante dal conguaglio, deve procedere a riversare il maggior importo utilizzato in compensazione, aumentato degli interessi nel frattempo maturati.
Diversamente, qualora l'impresa abbia fruito di un contributo in misura minore rispetto a quello risultante dal conguaglio per la rettifica, può utilizzare in compensazione il maggior credito d'imposta spettante, fermo restando il termine ultimo di utilizzo fissato al 31 dicembre 2023 ed il rispetto degli altri presupporti previsti dalla norma di riferimento.
Anche i crediti d'imposta del primo e del secondo trimestre 2023, sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione. È fatta salva, inoltre, la possibilità di effettuare due ulteriori cessioni, successive alla prima, solo a favore di:
banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'art. 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'art. 64 del summenzionato Testo Unico;
imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del D.Lgs. 209/2005.
Ne consegue che, l'eventuale utilizzo parziale del credito in compensazione tramite modello F24, non consente, in ogni caso, la cessione della quota non utilizzata.
Sempre in merito alla cessione dei crediti in commento, la stessa dev'essere oggetto di apposita comunicazione che dovrà essere inviata all'Agenzia delle Entrate nel periodo compreso tra:
il 5 aprile e il 18 dicembre 2023, per il primo trimestre 2023;
il 6 luglio e il 18 dicembre 2023, per il secondo trimestre 2023.
Remissione in bonis per l'omessa comunicazione dei crediti 2022
Ulteriori chiarimenti sono stati forniti dalle Entrate relativamente ai crediti d'imposta energetici per il terzo ed il quarto trimestre 2022. In particolare, l'Amministrazione finanziaria ha precisato che, qualora i beneficiari dei contributi non abbiano inviato la comunicazione del credito maturato nel 2022 entro il 16 marzo 2023, possono avvalersi dell'istituto della c.d. “remissione in bonis”, di cui all'art. 2, c. 1, del DL 16/2012.
Riduzione IVA nel settore del gas
La Circolare del 2 agosto 2023, n. 24 contiene indicazioni anche sulla riduzione temporanea al 5 per cento dell'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano per combustione avvenute nel terzo trimestre 2023, così come stabilito dall'art. 3-bis, c. 4, del DL 57/2023.
In merito, nel documento di prassi viene evidenziato che, la riduzione riguarda sia le somministrazioni di gas metano per usi civili ed industriali ordinariamente assoggettate all'aliquota del 10 per cento, sia quelle per usi civili (che superano il limite annuo di 480 metri cubi) ed industriali ordinariamente assoggettate all'aliquota del 22 per cento. L'agevolazione trova applicazione con riferimento alle somministrazioni contabilizzate nelle fatture emesse sia per i consumi stimati, sia per quelli effettivi. In caso di contabilizzazione sulla base di consumi stimati, l'aliquota ridotta si applica anche in relazione ai successivi eventuali conguagli, derivanti dalla rideterminazione degli importi dovuti in base ai consumi effettivi, a prescindere dal momento di fatturazione degli stessi.
L'IVA al 5 per cento si applica, altresì, agli impieghi di gas metano per combustione rientranti nelle destinazioni annoverate tra le esenzioni dal pagamento dell'accisa ed a quelli assoggettati ad aliquota ridotta (artt. 17 e 24 del TUA). Sono, escluse, invece, le somministrazioni di gas metano utilizzato per la produzione di energia elettrica.
Da ultimo, è opportuno ricordare che, il c. 5 del citato art. 3-bis, ha esteso l'aliquota IVA del 5 per cento anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento ed alle somministrazioni di energia termica, prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi relativi al periodo dal 1° luglio 2023 al 30 settembre 2023, sia che essi siano semplicemente stimati sia che si tratti di consumi effettivi.
Fonte: Circ. AE 2 agosto 2023 n. 24