venerdì 04/08/2023 • 06:00
L'esistenza di un collegamento e/o rapporto societario tra venditore e acquirente non esclude la possibilità per l'acquirente dell'unità antisismica di beneficiare delle agevolazioni del “Sismabonus acquisti”. Ai fini del beneficio fiscale, inoltre, non rileva il numero delle unità ammesse e la destinazione d’uso degli immobili.
Sismabonus acquisti
L'art. 16, comma 1-septies del d.l. n. 63/2013 prevede agevolazioni in presenza di interventi realizzati nei Comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico. Ai fini dell'agevolazione, occorre tenere in considerazione:
L'interpello della società costruttrice
Nella vicenda in esame, la società istante, con l'interpello n. 398 del 27 luglio 2023, sottolinea la propria attività di costruzione, ristrutturazione e vendita di immobili per ogni uso e destinazione. Essendo la stessa proprietaria di un edificio intende usufruire delle detrazioni previste dall'art. 16, comma 1-septies del d.l. n. 63/2013. A questo proposito, l'istante evidenzia:
Premesso ciò, con l'interpello in esame, l'istante ha posto una serie di interrogativi circa la possibilità di usufruire dell'agevolazione in commento.
Incertezza interpretativa in relazione agli aspetti soggettivi per fruire della detrazione
Per quanto attiene all'ambito soggettivo, l'istante ha posto alcuni dubbi sulla possibilità di usufruire dell'agevolazione nel caso in cui si tratti di una società di capitali con i medesimi soci della società venditrice che ha realizzato gli interventi; o sia comunque ad essa collegata ex articolo 2359, comma 3, c.c.; o, alternativamente, solo alcuni dei suoi soci siano anche soci della società venditrice, ma le due società non risultino tra loro collegati ex art. 2359 comma 3 c.c.
La norma di riferimento non individua nessuna specifica caratteristica da appurare in capo all'acquirente al fine di poter fruire dell'agevolazione; sotto il profilo della ratio, la misura, essendo finalizzata a promuovere la messa in sicurezza e la stabilità di tutti gli edifici, sia utilizzati come abitazioni che adibiti a sede di attività produttive, professionali, o commerciali, deve avere un'applicazione più ampia possibile, purché coerentemente al dettato normativo. Pertanto, secondo l'Agenzia dell'Entrate, l'esistenza di un collegamento e/o rapporto societario tra i due soggetti venditore e acquirente non esclude la possibilità per l'acquirente l'unità antisismica di beneficiare delle agevolazioni di cui all'art. 16 comma 1septies del d.l. n. 63/2013.
Il numero massimo di unità immobiliari ammesse all'agevolazione
Dal punto di vista oggettivo, l'istante pone alcuni dubbi sul numero massimo delle unità immobiliari, ciò in assenza di una previsione che limiti il numero massimo di unità immobiliari ammesse all'agevolazione. Quindi, se l'istante può usufruire delle agevolazioni per ciascuna delle 51 unità immobiliare acquistate e realizzate tramite demolizione e ricostruzione di uno o più edifici di sua proprietà, sempre che, entro il 31 dicembre 2024, le stesse siano vendute alla medesima società di capitali, con uno o più atti notarili di compravendita.
A tal proposito, l'Agenzia dell'Entrate con la risposta ad interpello n. 57 del 31 gennaio 2022 ha riconosciuto per il contribuente la possibilità di beneficiare dell'agevolazione per l'acquisto di più unità immobiliari nel limite di spesa di 96.000 euro riferito a ciascuna unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate. Detto chiarimento, reso con riferimento all'ambito applicativo del cd ''Superbonus'', viene esteso dal Fisco anche al ''Sismabonus acquisti''. Difatti, l'art. 119 del d.l. n. 34/2020 fa espresso rinvio, prevedendone il potenziamento mediante l'innalzamento della percentuale di detrazione spettante, e mantenendo inalterati i presupposti per il suo riconoscimento, tra cui la tipologia di interventi di consolidamento statico o di riduzione del rischio sismico degli edifici.
La destinazione d'uso degli immobili
La società ha posto l'interrogativo sulla possibilità di usufruire delle agevolazioni nel caso in cui le unità immobiliari acquistate siano destinate ad ''uso turistico'' (e più precisamente ad un turismo ciclico).
A tal proposito, l'Agenzia dell'Entrate, con l'interpello n. 556 del 25 agosto 2021, ha espresso l'irrilevanza per il Sismabonus acquisti. Difatti, solo ai fini del Superbonus, al termine degli interventi agevolabili, l'immobile deve avere ''natura residenziale''; mentre, la tipologia dell'unità immobiliare acquistata, sia essa residenziale o produttiva, è irrilevante per quanto riguarda il ''Sismabonus acquisti'' previsto all'art. 16 comma 1septies del d.l. n. 63/2013.
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