lunedì 31/07/2023 • 06:00
A seguito dell’invio, da parte della Dogana, ad un importatore e al suo spedizioniere doganale in rappresentanza indiretta, di alcuni avvisi di accertamento, si tratta di valutare la possibilità per la Dogana di poter procedere legittimamente nei confronti del rappresentante, alla luce della normativa di riferimento.
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Non essendo l'IVA parte dell'obbligazione doganale, si parla di illegittimità della richiesta dell'IVA all'importazione in capo allo spedizioniere in rappresentanza doganale indiretta, con esclusione, quindi, anche delle sanzioni ed accessori collegati, di cui risponde unicamente l'importatore.
La Cassazione sul tema
La vicenda trae origine da un accertamento in rettifica della Dogana in relazione all'importazione di alcuni tubi dichiarati con una voce doganale poi rettificata dall'Ufficio con conseguente pagamento di maggiori “diritti di confine e dazi antidumping”.
In sede di appello la CTR accolse il gravame dell'Ufficio sostenendo, per quanto qui di interesse, la solidarietà tributaria del CAD (Centro Assistenza Doganale) in quanto coobbligato passivo con l'importatore riguardo l'IVA all'importazione, non sussistendo altresì i presupposti per l'esimente ex art. 220 CDC (Reg. CEE 2913/92) né per lo sgravio ex art. 239 CDC, quale atto discrezionale della Dogana “concesso solo per eventi eccezionali”.
Nel proprio ricorso il CAD ha contestato l'argomento dei giudici di merito che ne affermavano la responsabilità solidale unitamente all'importatore in relazione all'IVA all'importa...
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