mercoledì 26/07/2023 • 06:00
Solo l'iscritto alla sezione A dell'Albo dei Commercialisti può svolgere la funzione di delegato alle vendite. A precisarlo è il Consiglio Nazionale dei Commercialisti tramite il canale Pronto Ordini.
redazione Memento
Un iscritto nella sezione B dell'Albo dei dottori Commercialisti non può essere ammesso nell'elenco dei Delegati alle Vendite presso il Tribunale competente. L'esclusione, chiarita dal CNDCEC nel Pronto Ordini n. 69/2023, è dovuta a una questione di competenze e formazione.
Per quanto attiene al delegato alle vendite, l'art. 179-ter disp. att. c.p.c. prevede che possano ottenere l'iscrizione nel relativo elenco gli avvocati, i commercialisti e i notai che hanno una specifica competenza tecnica nella materia dell'esecuzione forzata, sono di condotta morale e specchiata e sono iscritti nei rispettivi ordini professionali. I requisiti per la dimostrazione della specifica competenza tecnica ai fini della prima iscrizione nell'elenco sono, anche alternativamente, i seguenti:
In relazione ai commercialisti, tali requisiti devono essere coordinati con l'Ordinamento professionale e, in particolare, con la disposizione che riconosce ai soli iscritti nella sezione A dell'Albo la competenza tecnica per il compimento delle operazioni di vendita di beni mobili ed immobili, nonché la formazione del progetto di distribuzione su delega del giudice dell'esecuzione (art. 1, c. 3, lett. i) D.Lgs. 139/2005). La norma, secondo il CNDCEC, ha una sua coerenza, dal momento che l'attività di delegato alle vendite è riservata, oltre che all'iscritto all'Albo dei commercialisti, all'avvocato e al notaio. Questi ultimi, hanno accesso alla professione di avvocato e notaio e alle attività che ne formano oggetto dopo aver conseguito - tra l'altro - una laurea magistrale in giurisprudenza e non una laurea triennale.
“Pertanto – conclude il Consiglio Nazionale - vista la necessità di garantire che i professionisti che si rendono disponibili ad assumere tali incarichi, pur nella consapevolezza della diversità degli ordinamenti professionali che regolano le rispettive professioni, possano vantare quantomeno titoli di studio di base uniformi, viste le responsabilizzanti funzioni che discendono dall'essere ausiliari del giudice delegato nella vendita dei beni oggetto di espropriazione, considerate le previsioni recate dall'art. 179-ter disp. att. c. p.c. in ordine alle modalità di documentazione delle competenze tecniche dei professionisti che chiedono l'iscrizione nell'elenco dei delegati, cui si sottraggono gli avvocati specialisti nella materia dell'esecuzione forzata, andando in tal modo ad avvalorare la tesi che nella delega alle vendite nell'ambito del processo esecutivo è comunque opportuno che i professionisti siano in possesso di adeguate competenze di base acquisite a seguito di percorsi formativi specializzanti e considerato quanto disposto dall'art. 1, comma 3, lett. i) del d.lgs. n. 139/2005, si ritiene che solo l'iscritto alla sezione A dell'albo possa svolgere la funzione di delegato alle vendite”.
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.