X

Homepage

  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
  • Info dagli ordini
  • Podcast
  • Video
  • Rassegna stampa
  • Archivio ultime edizioni
  • Il mio archivio

Scopri i nostri servizi esclusivi

Registrati alla Newsletter

Iscriviti al canale WhatsApp

Segui il canale Spotify

  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
Altro
  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
  • ARGOMENTI
  • Reddito cittadinanza
Altro

giovedì 13/07/2023 • 06:00

Lavoro DALL’INPS

Regime transitorio per il reddito di cittadinanza

L'Inps con la Circolare 61/2023 interviene fornendo indicazioni in merito alle recenti modifiche relative al Reddito di Cittadinanza ed alla Pensione di Cittadinanza in vista dell'eliminazione delle misure prevista per il 1 gennaio 2024.

di Luca Furfaro - Consulente del lavoro - Studio Furfaro e Founder FL&Associati

+ -
  • Ascolta la news 5:03

  • caricamento..

L'Inps con la circolare n. 61 del 13 maggio 2023 fornisce indicazioni in merito al periodo transitorio delle misure di contrasto alla povertà. Il Reddito di cittadinanza (D.L. 4/2019) viene denominato Pensione di cittadinanza, come misura di contrasto alla povertà delle persone anziane, concessa ai nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore ai 67 anni (con adeguamento alla speranza di vita) o nei casi in cui il componente o i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore a 67 anni convivano esclusivamente con una o più persone di età inferiore, in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.

Con diversi interventi (Circolari Inps n. 43/2019, n. 100/2019, n. 175/2021 e n. 53/2022) sono state fornite indicazioni in merito ai requisiti per poter beneficiare della misura, alle modalità di determinazione e di erogazione della stessa ed ai controlli, ai quali, quando non oggetto d'intervento di modifica, l'Istituto rinvia.

L'Inps interviene per chiarire le modifiche introdotte dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023), alla disciplina del Reddito di cittadinanza. 

Riduzione della durata

L'intervento normativo non intacca i requisiti richiesti per poter beneficiare della misura in oggetto, ma ne riduce la sua durata che viene portata al limite massimo di sette mensilità.

Sono esclusi dalla riduzione i nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità come definita dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013, minorenni o persone con almeno sessant'anni di età.

A tali soggetti si aggiungono i minorenni e le persone con almeno sessant'anni di età, compresi i percettori di Pensione di cittadinanza, per i quali, durata della prestazione continuerà a essere quella indicata dall'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 4/2019.

In ogni caso l'erogazione della prestazione non potrà proseguire oltre il 31 dicembre 2023.

L'Inps riporta alcuni esempi di gestione di tale transizione.

ESEMPIO 1: nel caso in cui alla data del 31 dicembre 2022 il nucleo esente dall'applicazione della riduzione del periodo massimo di fruizione della misura abbia percepito il Reddito di cittadinanza per due mesi, dal 1° gennaio 2023 percepirà la prestazione per ulteriori 12 mesi fino al 31 dicembre 2023.

ESEMPIO 2: nel caso in cui il nucleo a cui si applica la riduzione a sette mensilità del periodo massimo di fruizione della misura abbia percepito, fino al 31 dicembre 2022, due mensilità, dal 1° gennaio 2023 potrà percepire ulteriori sette mensilità e non potrà presentare una nuova domanda.

ESEMPIO 3: qualora il nucleo a cui si applica la riduzione a sette mensilità del periodo massimo di fruizione della misura abbia percepito, fino al 31 dicembre 2022, quattordici mensilità del Reddito di cittadinanza, dal 1° gennaio 2023 potrà percepire le ulteriori quattro mensilità; dopo un mese di sospensione potrà presentare una nuova domanda per la quale la misura potrà essere riconosciuta per sole tre mensilità.

Nel caso di eventuali sospensioni dell'erogazione della prestazione, qualora la stessa sia ripresa, il riconoscimento della misura nel corso dell'anno 2023 comprenderà le mensilità spettanti per l'anno o gli anni precedenti non ancora fruite, a cui potranno essere aggiunte fino a sette mensilità eventualmente spettanti per il 2023.

ESEMPIO 4: qualora il nucleo a cui si applica la riduzione a sette mensilità del periodo massimo di fruizione della misura abbia fruito del Reddito di cittadinanza fino a ottobre 2022 per sette mensilità e la fruizione sia stata sospesa per due mensilità per ulteriori accertamenti, nel caso, a seguito dell'esito positivo delle suddette verifiche, i pagamenti riprendano da gennaio 2023, verranno corrisposte due mensilità relative al 2022 e ulteriori sette mensilità per il 2023.

Beneficio economico 

La composizione del beneficio economico è il seguente:

A) integrazione del reddito familiare fino alla soglia di 6.000 euro annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. Per la Pensione di cittadinanza la soglia è incrementata a 7.560 euro;

B) integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto di locazione, come dichiarato ai fini ISEE, fino a un massimo di 3.360 euro annui. In caso di nuclei residenti in abitazioni di proprietà, per il cui acquisto o costruzione sia stato contratto un mutuo, il limite è di 1.800 euro annui. In caso di Pensione di cittadinanza, il limite massimo è comunque pari a 1.800 euro annui.

L'importo massimo del beneficio spettante è calcolato nel rispetto del limite di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge citato.

Innovativa la modifica normativa ad opera dell'articolo 1, comma 317, lettera a), punto 3), della legge di Bilancio 2023 che nei casi di variazione della condizione occupazionale, prevede che con la stipula di contratti di lavoro stagionale o intermittente, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione dell'importo a cui il nucleo ha diritto, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi. Tali forme contrattuali quindi dovranno essere comunicate all'INPS esclusivamente per i redditi che superino il limite massimo di 3.000 euro mediante i modelli “Rdc/Pdc-Com ridotto” e “Rdc/Pdc-Com esteso”, a seconda che la comunicazione intervenga in fase di presentazione della domanda o in corso di erogazione della prestazione.

Sistema di condizionalità

Come è noto, già l'articolo 4 del decreto-legge n. 4/2019, subordina l'erogazione del Reddito di cittadinanza alla dichiarazione, da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, di immediata disponibilità al lavoro, nonché all'adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale. Vengono esonerati da tali condizioni i componenti del nucleo familiare titolari di pensione o di età pari o superiore a 65 anni, nonché quelli già occupati, frequentanti un corso di studi, con carichi di cura o con disabilità.

Compito delle Regioni trasmettere all'ANPAL l'elenco dei soggetti che non rispettano l'obbligo di frequenza al programma assegnato che sarà a sua volta girato all'Istituto previdenziale per attivare la decadenza dal beneficio.

A decorrere dal 1° gennaio 2023, l'erogazione della prestazione agli appartenenti alla fascia di età compresa tra diciotto e ventinove anni che non abbiano adempiuto all'obbligo di istruzione è subordinata all'iscrizione e frequenza di percorsi di istruzione degli adulti di primo livello o comunque funzionali all'adempimento del predetto obbligo di istruzione (art. 1, comma 316, della legge di Bilancio 2023).

In fase di presentazione della domanda dovranno quindi essere indicati i soggetti del nucleo che, non avendo adempiuto all'obbligo di istruzione, non siano ancora iscritti o non frequentino un percorso di istruzione degli adulti di primo livello limitando quindi l'erogazione all'adempimento.

In tal caso l'importo del beneficio non erogato è proporzionato in misura corrispondente al singolo soggetto rispetto a cui l'obbligo non è rispettato. Ogni variazione relativa ai componenti tenuti al completamento dell'obbligo scolastico dovrà essere comunicata mediante modello “Rdc/Pdc-Com esteso” entro 30 giorni dall'intervenuta variazione.

Sanzioni e finanziamento 

L'articolo 7, comma 5, lettera e), del decreto-legge n. 4/2019, prevedeva, nella sua formulazione originaria, la decadenza dal beneficio del Reddito di cittadinanza qualora uno dei componenti il nucleo familiare non avesse accettato almeno una di tre offerte di lavoro congrue.

Tale previsione è stata seguita da una prima modifica ad opera della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), seguita poi dalla modifica della legge di Bilancio 2023 che, sostituendo l'intera lettera e) del comma 5 dell'articolo 7, stabilisce che la decadenza dal Reddito di cittadinanza interviene dopo il rifiuto della prima offerta di lavoro congrua ai sensi dell'articolo 4, comma 8, lettera b), n. 5), del medesimo decreto-legge.

Si rammenta che l'offerta è considerata congrua in base a queste valutazioni:

1) coerenza con le esperienze e le competenze maturate;

2) distanza dalla residenza e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico;

3) durata della disoccupazione;

4) retribuzione superiore di almeno il 10% del beneficio massimo fruibile da un solo individuo, inclusivo della componente a integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione.

In merito alla distanza, viste le recenti modifiche, è definita congrua:

a)    entro ottanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta o, fermo quanto previsto alla lettera d), ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di seconda offerta;

b)    in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato o a tempo parziale, con le caratteristiche di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 150/2015, quando il luogo di lavoro non dista più di ottanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o è comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, sia in caso di prima che di seconda offerta.

La modifica della previsione normativa ha portato ad una riduzione dell'autorizzazione di spesa di 958 milioni di euro per l'anno 2023.

Fonte: Circ. INPS 12 luglio 2023 n. 61

Contenuto riservato agli abbonati.
Vuoi consultarlo integralmente? Abbonati o contatta il tuo agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.
Quotidianopiù è anche su WhatsApp! Clicca qui per iscriverti gratis e seguire tutta l'informazione real time, i video e i podcast sul tuo smartphone.

© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.

Registrati gratis

Per consultare integralmente tutte le news, i podcast e i video in materia di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale, la rassegna stampa del giorno e ricevere quotidianamente la tua newsletter

Iscriviti alla Newsletter

Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

Funzionalità riservata agli abbonati

Per fruire di tutte le funzionalità e consultare integralmente tutti i contenuti abbonati o contatta il tuo agente di fiducia.

Trovi interessante questo video?

Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o contatta il tuo agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.

Ricerca Vocale

Clicca sul microfono per cominciare a registrare il messaggio.

“ ”