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giovedì 13/07/2023 • 06:00

Impresa Trasparenza della titolarità effettiva

Antiriciclaggio: all’orizzonte il nuovo regolamento europeo

Ad aprile 2023 il Parlamento UE ha approvato i mandati negoziali su due proposte di riforma su antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo. Tra queste, l'adozione di un Regolamento che risponde all'esigenza di istituire un corpus normativo unico dell'UE e contrastare l'applicazione frammentata a livello nazionale della disciplina.

di Antonio Valentini - Avvocato specializzato in compliance, founder Opera Professioni Srl

di Antonio Sante Drago - Consulente esperto in compliance - Opera Professioni srl

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Dopo il parere positivo già espresso dal Consiglio UE nella seduta del 7 dicembre 2022, le Commissioni permanenti del Parlamento Europeo ECON (commissione per i problemi economici e monetari) e LIBE (commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni) avevano adottato la loro posizione favorevole nei confronti di:

  • il single rulebook dell'UE, ossia un Regolamento contenente disposizioni in materia di due diligence sui clienti, trasparenza dei titolari effettivi e utilizzo di strumenti anonimi, come i cripto-asset, e su nuove entità, come le piattaforme di crowdfunding. Il testo comprende anche disposizioni sui cosiddetti passaporti e visti "d'oro";
  • la VI Direttiva Antiriciclaggio, contenente disposizioni nazionali sulla vigilanza e sulle unità di informazione finanziaria, nonché sull'accesso delle autorità competenti a informazioni necessarie e affidabili, come ad es. registri dei titolari effettivi e beni custoditi nelle zone franche;
  • il Regolamento che istituisce l'Autorità europea antiriciclaggio (AMLA) con poteri di vigilanza e indagine per garantire la compliance in materia di AML/CFT.

Si tratta delle disposizioni contenute nel “AML Package” pubblicato dalla commissione Europea il 20 luglio 2021, pacchetto integrato volto a rafforzare il quadro dell'Unione in materia di AML/CFT che trae origine dal piano d'azione per una politica integrata dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo presentato dalla Commissione il 7 maggio 2020.

A seguito del lavoro delle Commissioni, il Parlamento Europeo ha approvato i mandati negoziali sulla proposta di Regolamento della Commissione europea sulla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo (c.d. “AMLR” o “Regolamento antiriciclaggio”).

Il Regolamento costituisce evidentemente l'elemento centrale del corpus presentato dalla Commissione; la scelta è quella di trasferire nel Regolamento medesimo tutte le norme applicabili al settore privato - apportando diverse modifiche sostanziali al fine di conseguire un maggiore livello di armonizzazione e convergenza nell'applicazione delle norme - e demandare a una nuova direttiva l'organizzazione del sistema istituzionale AML/CFT a livello nazionale, così garantendo agli Stati membri una maggiore flessibilità in tale settore.

A fianco del Regolamento, la lotta ai fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo verrà rafforzata con l'istituzione di una nuova Autorità Antiriciclaggio: Anti Money Laundering Authority, in sigla AMLA, cui il Parlamento affiderà pieni poteri di supervisione e controllo degli stati membri. Le disposizioni applicative elaborate dall'AMLA in relazione al nuovo Regolamento andranno a completare il “EU Single Rulebook regulation” fortemente voluto dalla Commissione.

I contenuti del Regolamento

Il nuovo Regolamento europeo AML/CFT - Proposal COM(2021) 420 - racchiude diverse indicazioni sull'adeguata verifica dei clienti sulla trasparenza della titolarità effettiva con l'obiettivo, come già evidenziato, di armonizzare la legislazione europea sotto il profilo dell'efficacia delle misure e di migliorare l'individuazione di transazioni e attività sospette.

Tra le novità più rilevanti contenute nel Regolamento val la pena sottolineare:

  • l'ampliamento del novero dei soggetti obbligati: l'ambito dei fornitori di servizi per le cripto-attività (cripto-asset service provider - CASP) è allineato a quello del Gruppo di azione finanziaria internazionale ed è quindi ampliato rispetto all'attuale direttiva; sono aggiunti i fornitori di servizi di crowdfunding che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2020/1503;
  • l'introduzione di maggiore chiarezza sulle prescrizioni in merito a politiche, controlli e procedure interni: è previsto che i soggetti obbligati adottino tutte le misure a livello dirigenziale per attuare politiche, controlli e procedure interni, compresa la nomina di un apposito responsabile per la funzione di controllo della conformità, e garantiscano che il personale responsabile sia adeguatamente formato. A tal proposito, la norma chiarisce l'obbligo di assegnare un membro del personale al ruolo di responsabile per la funzione di controllo della conformità e i compiti relativi a tale ruolo;
  • chiarimenti e ulteriori dettagli in merito all'adeguata verifica della clientela: il testo prevede disposizioni più specifiche e dettagliate sull'identificazione del cliente e sulla verifica della sua identità, anche in merito alle condizioni per l'uso dei mezzi di identificazione elettronica di cui al regolamento (UE) n. 910/2014. A tal proposito, il Regolamento conferisce all'AMLA il potere e l'obbligo di elaborare norme tecniche di regolamentazione sulle serie di dati standard per l'identificazione delle persone fisiche e giuridiche; tali norme tecniche di regolamentazione comprenderanno specifiche misure semplificate di adeguata verifica della clientela che i soggetti obbligati possono attuare nel caso di situazioni a basso rischio individuate nella valutazione sovranazionale del rischio che la Commissione è tenuta a stilare. Sono precisate le norme relative alle misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica;
  • adattamento della politica relativa ai paesi terzi: si stabilisce che la Commissione identifichi i paesi terzi tenendo conto dell'identificazione pubblica da parte del GAFI o sulla base di una propria valutazione autonoma. I paesi terzi così identificati dalla Commissione saranno soggetti a due diverse serie di misure, proporzionate al rischio che comportano per il sistema finanziario dell'Unione: i) paesi terzi soggetti a tutte le misure rafforzate di adeguata verifica e a contromisure supplementari specifiche per paese; ii) paesi terzi soggetti a misure rafforzate di adeguata verifica specifiche per paese;
  • maggiore chiarezza in merito alle modalità di individuazione delle operazioni sospette oggetto di segnalazione; inoltre, al fine di agevolare l'adempimento degli obblighi di segnalazione da parte dei soggetti obbligati e consentire un funzionamento più efficace delle attività di analisi e della cooperazione delle FIU, si prevede che l'AMLA elabori progetti di norme tecniche di attuazione che specifichino un modello comune per la SOS da utilizzare come base uniforme in tutta l'UE;
  • limiti ai pagamenti in contanti di importo elevato: l'art. 59 del Regolamento impedisce ai soggetti che commerciano beni o servizi di accettare pagamenti in contanti superiori a € 10.000 per un unico acquisto, consentendo allo stesso tempo agli Stati membri di mantenere in vigore massimali inferiori per le operazioni in contanti di importo elevato. Tale massimale non si applica alle operazioni private tra persone fisiche. È, altresì, previsto che la Commissione valuti i vantaggi e gli effetti di un ulteriore abbassamento di tale soglia entro tre anni dall'applicazione del regolamento.

Come detto, lo scorso aprile il Parlamento ha approvato i mandati negoziali sulle nuove disposizioni. Tuttavia, è doveroso evidenziare i rilevanti emendamenti introdotti dalle Commissioni permanenti, tra cui:

  • l'ulteriore ampliamento della sfera dei soggetti obbligati, con l'introduzione dei gestori di patrimoni nonché dei club calcistici di alto livello, degli agenti del settore calcistico e delle associazioni calcistiche negli Stati membri. Già nel 2019 la Commissione aveva incluso il calcio professionistico nella sua valutazione sovranazionale del rischio. I soggetti operanti nel settore, infatti, sono considerati ad alto rischio - come peraltro evidenziato dall'Europol nel 2021 - in considerazione delle ingenti somme di denaro investite nel calcio, senza alcun rendimento o guadagno finanziario apparente o spiegabile;
  • l'inserimento dei programmi CBI nel perimetro di applicazione delle misure normative. Si tratta di programmi che prevedono la concessione della cittadinanza sulla base di investimenti finanziari, comunemente noti come “passaporti d'oro”; seppur fossero già presenti gli agenti coinvolti in tali programmi tra i soggetti obbligati, le Commissioni hanno ritenuto opportuno integrare la disciplina prevedendo l'obbligo per le autorità pubbliche che trattino tali domande di attuare misure specifiche per garantire che tali operazioni non siano utilizzate impropriamente ai fini del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.
  • l'estensione degli obblighi di adeguata verifica della clientela alle transazioni occasionali di crypto-asset nonché l'estensione di specifiche misure rafforzate di adeguata verifica alle operazioni, ai fornitori di servizi e ai conti di crypto-asset; a ciò si aggiunge l'introduzione del divieto di rapporti di corrispondenza con fornitori di servizi di crypto-asset non conformi. Al fine di una più rapida identificazione di tali soggetti è stato dato mandato all'AMLA di creare un registro pubblico alimentato tramite controlli incrociati con le banche dati di altri organismi.
  • l'integrazione dell'elenco delle persone politicamente esposte con i responsabili delle autorità regionali e locali, compresi i raggruppamenti di comuni e le regioni metropolitane; ancora, data la chiara vicinanza alle persone politicamente esposte, l'introduzione anche di fratelli e sorelle alla definizione di “familiari”.

Separata trattazione merita la disciplina del registro dei titolari effettivi, quale strumento ritenuto fondamentale per analizzare le strutture societarie complesse e per verificarne la conformità alla normativa antiriciclaggio, nonché la percentuale di quote societarie da detenersi al fine di essere qualificati quali titolari effettivi. Data la stretta attualità del tema e la sua complessità, si rinvia ad un successivo approfondimento.

Si rammenta, infine, che il nuovo Regolamento, una volta pubblicato e decorso il termine per la sua efficacia, troverà direttamente applicazione all'interno degli stati membri senza la necessità di un “filtro” nazionale di recepimento. Negli atti delle stesse Commissioni, sul tema, si legge: «La scelta di un regolamento antiriciclaggio anziché di una direttiva è la risposta giusta al panorama normativo frammentato e inefficace che ha fatto seguito all'adozione di cinque direttive antiriciclaggio con norme minime negli ultimi 30 anni».

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