lunedì 10/07/2023 • 06:00
In caso di impugnazione di una cartella di pagamento sull'imposta di registro riferita a una sentenza civile di condanna a risarcimento danni conseguenti a fatti costituenti reato emessa a carico degli ex amministratori e sindaci di una società fallita, il recupero dell'imposta ha luogo nei confronti della sola parte soccombente.
Ascolta la news 5:03
La Curatela fallimentare di una S.r.l. ha promosso davanti al Giudice civile un'azione di responsabilità ex art. 146 L.F. contro gli ex amministratori e sindaci della società fallita, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni conseguenti a una serie di atti di mala gestio, tra i quali, per quanto qui interessa: • l'aver intrapreso operazioni manifestamente imprudenti; • l'aver omesso di pagare i debiti tributari e previdenziali, con conseguente maggior debito per interessi, sanzioni, aggi e spese; • l'aver proseguito l'attività d'impresa, nonostante il venir meno del presupposto della continuità aziendale per perdita del patrimonio e sopravvenuto stato di insolvenza, così causando un significativo aggravamento del dissesto. Tutti atti, questi, astrattamente inquadrabili nella figura del reato di bancarotta semplice di cui all'art. 216 L.F.
Il Tribunale ha accolto la domanda e condannato i convenuti al risarcimento del danno.
La sentenza è quindi stata assoggettata all'imposta di registro ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 131/1986, senza però che il cancelliere fornisse indicazioni per la prenotazione a debito della stessa ex art. 59, c. 1, lett. d), D.P.R. 131/1986.
Successivam...
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.