giovedì 06/07/2023 • 06:00
Il Decreto Lavoro, convertito con legge 3 luglio 2023 n. 85, contiene un'ampia serie di disposizioni in favore di famiglie, imprese e lavoratori, che si dipanano in un calendario di scadenze diversificate. Un riepilogo delle disposizioni e una timeline in tabella.
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Assegno di inclusione
Partirà dal 1° gennaio 2024 l'Assegno di inclusione, specifica misura di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'inclusione sociale e lavorativa delle fasce deboli. Tale sostegno economico, come noto, sostituirà il Reddito di cittadinanza e sarà riconosciuto dall'INPS, previa domanda di uno dei componenti del nucleo familiare che al proprio interno abbia soggetti disabili, nonché soggetti minorenni o con almeno 60 anni d'età. I nuclei familiari dovranno risultare in possesso di particolari requisiti, al momento della presentazione della domanda e per l'intero periodo di fruizione del beneficio.
Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa
Non è indicata una data specifica ma viene annunciata per settembre la partenza del nuovo Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (S.I.I.S.L.) realizzato dall'INPS, che dovrà consentire l'attivazione di percorsi personalizzati a favore dei beneficiari dell'Assegno di inclusione. Lo scopo è favorire la ricerca del lavoro e il rafforzamento delle competenze dei beneficiari, oltre a fornire funzioni di analisi e monitoraggio sull'Assegno di inclusione. Il S.I.I.S.L. avrà un ruolo centrale anche per i datori di lavoro che decideranno di assumere soggetti beneficiari dell'Assegno di inclusione perché l'inserimento delle offerte di lavoro all'interno del sistema è condizione indispensabile per la fruizione degli incentivi previsti. Attraverso il S.I.I.S.L. i beneficiari dell'Assegno di inclusione attivabili al lavoro potranno accedere a proposte di lavoro, informazioni, corsi di formazione, tirocini di orientamento e ad altri strumenti di politica attiva.
Supporto per la formazione e il lavoro
Dal 1° settembre 2023 è istituito un nuovo strumento di attivazione al lavoro, denominato Supporto per la formazione e il lavoro. La misura nasce per favorire la partecipazione a progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, orientamento e accompagnamento al lavoro (anche il servizio civile universale previsto dal D. Lgs. n. 40/2017) e si rivolge ai componenti dei nuclei familiari di età compresa tra 18 e 59 anni con un ISEE non superiore a 6.000 euro, privi dei requisiti che consentono l'accesso all'Assegno di inclusione. Lo strumento è esteso anche ai componenti del nucleo familiare che beneficia dell'Assegno che non siano calcolati nella scala di equivalenza prevista all'art. 2, comma 4, non tenuti a partecipare alle attività formative e di lavoro né a misure di politica attiva. La richiesta e l'attivazione del Supporto avvengono accedendo al S.I.I.S.L. con contestuale dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro. Dopo la stipula del patto di servizio presso i competenti servizi per il lavoro, sarà possibile ricevere offerte di lavoro, servizi di orientamento e di accompagnamento al lavoro. La partecipazione a programmi formativi e a progetti utili per la collettività consentirà di percepire un'indennità mensile pari a 350 euro corrisposta dall'INPS.
Incentivi all'assunzione
Per favorire l'assunzione di giovani da parte di datori di lavoro privati, è riconosciuto, su richiesta di questi ultimi, un incentivo della durata di 12 mesi, nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali. Il beneficio spetta in riferimento alle nuove assunzioni di giovani effettuate dal 1° giugno al 31 dicembre 2023, a condizione che il lavoratore:
L'incentivo è cumulabile con altre misure, in tal caso si riduce al 20% della retribuzione imponibile previdenziale.
Per favorire l'inserimento al lavoro delle persone con disabilità, l'art. 28 introduce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo per il riconoscimento di un contributo in favore degli enti di cui all'art. 4 del Codice del terzo settore, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle ONLUS di cui al decreto legislativo n. 460/1997, per l'assunzione ai sensi della legge n. 68/1999, di ogni persona con disabilità, di età inferiore a trentacinque anni.
L'assunzione deve essere effettuata nell'arco temporale compreso tra il 1° agosto 2022 e il 31 dicembre 2023, con contratto a tempo indeterminato e per lo svolgimento di attività conformi allo statuto dell'ente. I dettagli della misura saranno definiti entro il 1° marzo 2024, con apposito decreto interministeriale.
Smart working
Nel solco delle precedenti disposizioni che hanno prorogato il termine per l'accesso allo smart working per i cosiddetti lavoratori fragili, è prevista un'ulteriore proroga al 30 settembre 2023 per i dipendenti pubblici fragili. Riguardo al settore privato, invece, la proroga si estende al 31 dicembre 2023 e interessa sia i lavoratori fragili che i genitori con figli di età inferiore a 14 anni.
Contratti a termine
Il Decreto in trattazione ha semplificato l'utilizzo dei contratti a termine, superando le rigidità introdotte dal c.d. decreto Dignità attraverso un significativo intervento sull'art. 19 comma 1, che adesso affida alla contrattazione collettiva la definizione delle causali che giustificano il ricorso a tale forma contrattuale. In assenza di previsioni nei contratti collettivi applicati in azienda, fino al 30 aprile 2024, è consentito il ricorso al contratto a termine, previo accordo delle parti, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva. Fermo restando l'obbligo di stipulare il contratto nella forma scritta, il rapporto può essere prorogato e rinnovato liberamente nei primi dodici mesi; occorrerà indicare, invece, le condizioni sopracitate, qualora il termine complessivo ecceda i dodici mesi (art. 21, comma 01). Durante l'iter di conversione in legge, la norma si arricchisce di una specificazione: per il computo del limite di dodici mesi si tiene conto dei soli contratti stipulati a decorrere dal 5 maggio 2023 (entrata in vigore del decreto).
La novella legislativa, inoltre, incentiva l'utilizzo dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato (art. 31, comma 1 del D. Lgs. 81/2015) mediante l'esclusione dai limiti quantitativi dei lavoratori somministrati assunti con contratto di apprendistato e della somministrazione a tempo indeterminato di lavoratori in "ex mobilità", soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati.
Riduzione contributiva
Tra le misure del Decreto Lavoro si segnala l'incremento dell'esonero parziale dei contributi a carico dei lavoratori per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023. In dettaglio, l'esonero parziale dei contributi IVS previsto per il 2023 a favore dei lavoratori dipendenti viene elevato dal 3% al 7% per i redditi fino a 25.000 euro (1.923 euro mensili) e dal 2% al 6% per i redditi fino a 35.000 euro (2.692 euro mensili), senza ulteriori effetti sulla tredicesima.
Fringe benefit
Con una misura temporanea, applicabile al solo anno d'imposta 2023, è stata innalzata a 3.000 euro la soglia di non imponibilità dei beni e servizi riconosciuti dal datore di lavoro ai lavoratori dipendenti, ma esclusivamente per quelli con figli a carico (la norma cita espressamente i dipendenti con figli, anche adottivi, affidati, riconosciuti e quelli fuori dal matrimonio, che rientrano nei limiti reddituali di cui all'art. 12 TUIR). Nella soglia maggiorata possono essere ricompresi i rimborsi o il pagamento delle utenze domestiche. Il lavoratore che intende beneficiare del plafond maggiorato è tenuto a dichiarare al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli. Al datore di lavoro, invece, spetta informare preventivamente le rappresentanze sindacali unitarie, se presenti.
Detassazione del lavoro notturno e festivo
Con la previsione dell'art. 39-bis, il Decreto introduce un trattamento integrativo speciale nella misura del 15% della retribuzione lorda corrisposta per lavoro straordinario e notturno svolto nei festivi per il settore turismo e termale. La misura di favore si applica dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023, ai lavoratori del settore privato, titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 40.000 euro, nel periodo d'imposta 2022. Per il riconoscimento della tassazione agevolata il datore di lavoro deve ricevere dal lavoratore un'attestazione, in forma scritta, del reddito da lavoro dipendente conseguito nel 2022.
Lavoro occasionale
Tra le novità contenute nel Decreto in esame si segnala la modifica ai limiti di utilizzo delle prestazioni occasionali per le imprese che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento. In dettaglio, dal 5 maggio 2023, per le sole imprese del settore turistico e termale, il ricorso alle prestazioni di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è consentito:
Infine, dal 4 luglio 2023, il Decreto consente l'acquisto del c.d. “Libretto Famiglia” anche presso le rivendite di generi di monopolio.
Nuove sanzioni per omesso versamento dei contributi
Con riferimento alle ipotesi di omissione del versamento dei contributi previdenziali, dal 5 maggio 2023, se l'importo omesso non supera i 10.000 euro annui, la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro è sostituita con quella “da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso”. Per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello oggetto di violazione.
Semplificazioni obblighi informativi
Dal 5 maggio 2023, gli obblighi informativi sul rapporto di lavoro si ritengono correttamente assolti mediante l'indicazione del riferimento normativo o della contrattazione collettiva in relazione ai seguenti elementi del rapporto:
Il datore di lavoro è tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul proprio sito web, i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, nonché gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro.
Nelle ipotesi di ricorso a sistemi decisionali o di monitoraggio integralmente automatizzati, il datore di lavoro o committente, è tenuto ad informarne il lavoratore, fermo restando quanto previsto dall'art. 4 della legge n. 300/1970.
Tabella di riepilogo
Tipologia di misura |
Decorrenza |
Fino al |
---|---|---|
Assegno di inclusione |
01.01.2024 |
|
Supporto per la formazione e il lavoro |
01.09.2023 |
|
Riduzione contributi (cuneo fiscale) |
01.07.2023 |
31.12.2023 |
Disciplina contratti a termine (causali previste dalla contrattazione collettiva o ragioni sostitutive) |
05.05.2023 |
|
Disciplina causali contratti a termine (esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti in assenza di regole nella contrattazione collettiva) |
05.05.2023 |
30.04.2024 |
Computo del limite di 12 mesi per stipula acausale, proroghe/rinnovi (contratti stipulati dal) |
05-05-2023 |
|
Nuove sanzioni omissione versamento contributi |
05.05.2023 |
|
Semplificazione obblighi informativi |
05.05.2023 |
|
Smart working dipendenti pubblici e privati (proroga) |
|
30.09.2023 |
Smart working dipendenti privati fragili o con figli under 14 (proroga) |
|
31.12.2023 |
Fringe benefit dipendenti con figli a carico (soglia € 3.000) |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
Trattamento integrativo speciale lavoratori del turismo |
01.06.2023 |
21.09.2023 |
Prestazioni di lavoro occasionale (fiere, congressi, parchi, terme) |
05.05.2023 |
|
Incentivo assunzione NEET |
Assunzioni dal |
al |
01.06.2023 |
31.12.2023 |
|
Incentivi assunzioni disabili under 35 (atteso D.I. entro 01.03.2024) |
Assunzioni dal |
al |
01.08.2022 |
31.12.2023 |
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