mercoledì 05/07/2023 • 17:30
Con la risposta del 4 luglio 2023 n. 369, l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti in tema di vendita di beni sequestrati, relativamente al soggetto tenuto agli adempimenti fiscali.
redazione Memento
In seno ad un procedimento penale, l'istante è amministratore giudiziario di diversi veicoli sequestrati. Nel dettaglio, l'istante evidenzia che di norma e di prassi, in caso di vendita giudiziale, il delegato alla vendita richiede all'intestatario del bene (se si tratta di cessione soggetta ad IVA) l'emissione della fattura di vendita intestata direttamente al cessionario/aggiudicatario, così che quest'ultimo possa curarne le conseguenti fiscali detraendo se del caso l'IVA sul veicolo acquistato. Ma, nel caso in esame, le società intestatarie hanno dichiarato informalmente di non voler emettere le fatture di vendita dei veicoli e pertanto si rende necessaria la predisposizione della prassi che disciplini sia la fatturazione dei veicoli che il correlato versamento dell'IVA sulla cessione dei predetti veicoli, ciò anche per rifuggire responsabilità civili e fiscali e carichi sanzionatori per gli aggiudicatari e per gli istituti di vendita delegati.
L'istante intende chiedere alle società intestatarie dei veicoli di emettere fattura di vendita dei veicoli, con il corrispettivo pari al prezzo di aggiudicazione oltre IVA, indicando come destinatari gli aggiudicatari.
A fronte dell'eventuale mancata emissione delle fatture da parte delle società intestatarie dei veicoli, l'istante ipotizza due soluzioni:
Il ragionamento delle Entrate
Con la risposta del 4 luglio 2023 n. 369, l'Agenzia delle Entrate precisa che, in linea generale, la vendita di beni sottoposti a sequestro preventivo è operazione alla cui documentazione provvede l'amministratore giudiziario degli stessi, il quale cura anche il versamento della relativa imposta (IVA), se dovuta.
Le modalità di documentazione delle vendite operate tramite istituti delegati o professionisti in seno a procedure esecutive e variamente ablative, unitamente agli ulteriori adempimenti che ne derivano, nel corso del tempo sono state oggetto di numerosi interventi da parte dell'Agenzia delle entrate e del Ministero delle Finanze.
In particolare, in ipotesi di vendite giudiziarie che hanno ad oggetto beni provenienti da un'impresa, l'incaricato della vendita (commissionario, cancelliere, ufficiale giudiziario, Istituto di vendite giudiziarie), come è stato precisato per gli incaricati delle vendite fallimentari, ha l'obbligo di emettere la fattura con l'addebito della relativa IVA.
Copia della fattura, in uno all'importo del tributo riscosso, dovrà essere trasmessa all'impresa cedente (soggetto esecutato) la quale provvederà, entro 15 giorni dal ricevimento, alla registrazione del documento ed agli altri adempimenti prescritti dalle norme che disciplinano l'applicazione del tributo.
Si tratta, dunque, di una forma di vendita documentata in nome e per conto del soggetto passivo d'imposta (colui che è stato sottoposto alla procedura), ex articolo 21, comma 2, DPR 633/72, da parte di chi cura materialmente la cessione.
Costui rimette poi allo stesso soggetto passivo l'imposta riscossa affinché ne effettui il versamento, oppure vi provvede direttamente quando sussistono difficoltà ovvero si versi comunque in un momento patologico della circolazione del bene, eventualità nella quale, in assenza di una diversa indicazione del legislatore, la necessaria tutela degli interessi erariali deve prevalere.
Dovendo coniugare i vari principi espressi in argomento va dunque affermato che, fermo il generale obbligo di documentazione e versamento in capo all'amministratore giudiziario, qualora la cessione dei beni sia delegata, come nel caso di specie, ad un istituto di vendite giudiziarie, sarà questi a curarne gli incombenti di documentazione e versamento dell'IVA all'erario per conto del soggetto passivo d'imposta sottoposto alla procedura.
Solo in caso di inerzia dell'istituto, o dell'amministratore giudiziario, l'acquirente dei beni, ove a sua volta soggetto passivo d'imposta, dovrà procedere a regolarizzare l'operazione in base all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 onde evitare la relativa sanzione, «pari al cento per cento dell'imposta, con un minimo di euro 250.
Va comunque evidenziato che tale procedura non può considerarsi ''ordinaria'' o alternativa a quella di cui agli articoli 21 e 21bis del decreto IVA.
In questo senso, come accennato, essa rappresenta una forma di regolarizzazione possibile solo a fronte dell'omessa fatturazione da parte del cedente/prestatore. Secondo quanto chiarito in altre occasioni, l'articolo 6, comma 8, del d.lgs. n. 471 del 1997 che prevede l'emissione dell'autofattura da parte del cessionario/committente, con conseguente versamento dell'imposta all'erario è incardinata, infatti, nel sistema sanzionatorio ed ha natura eccezionale, presupponendo l'inadempienza del cedente/prestatore. Nulla può dire la scrivente sulle determinazioni assunte dal GIP tramite le direttive giudiziali richiamate dall'istante che rientrano nella competenza di altra Autorità.
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L'Agenzia delle Dogane fornisce le istruzioni ai propri uffici in merito alla gestione dei mezzi confiscati per contrabbando (Circolare Dogane Prot. 249390/RU).
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