giovedì 06/07/2023 • 06:00
Il regime di tassazione dei frontalieri svizzeri subisce modifiche a seguito della ratifica del nuovo Accordo tra Italia e Svizzera con regole che hanno impatti anche sugli aspetti previdenziali nonché sulla questione divenuta di interesse globale ossia lo smart working internazionale.
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La ratifica del nuovo Accordo 23 dicembre 2020 tra Italia e Svizzera che disciplina la modalità di tassazione dei frontalieri, avvenuta con Legge 83/2023 pubblicata in Gazzetta ufficiale il 30 giugno 2023, introduce una serie di disposizioni con impatti sugli aspetti previdenziali per i lavoratori che, in linea di principio, quotidianamente attraversano il confine per andare a lavorare in un altro Stato.
La legge di ratifica riguarda principalmente i frontalieri svizzeri, ma contiene anche disposizioni applicabili alla generalità dei frontalieri su aspetti previdenziali, come per esempio le regole sulla deducibilità dei contributi per i prepensionamenti, nonché l'esenzione degli assegni familiari corrisposti al lavoratore frontaliere dagli enti di previdenza dello Stato in cui è prestata l'attività lavorativa.
Ulteriore questione di importanza generale è lo svolgimento dell'attività lavorativa, in modalità smart working, dal Paese di residenza del lavoratore frontaliere. I contributi previdenziali, infatti, sono dovuti nello Stato dove l'attività lavorativa è prestata, quindi, per i frontalieri residenti in Italia che lavorano in Svizzera i contributi sono ivi dovuti. La richiamata regola previdenziale entra in crisi nel caso parte dell'attività lavorativa sia prestata anche in Italia, in modalità remota. Lo svolgimento dell'attività in smart working ha subito una certa diffusione durante la pandemia, consentendo ai frontalieri di telelavorare dall'Italia per il datore di lavoro svizzero. Terminata la pandemia lo smart working è divenuto un fenomeno normale che caratterizza la modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, cui la legge di ratifica in commento cerca di dare una risposta parziale, essendo gli Stati impegnati a trovare una soluzione condivisa.
Infine, le disposizioni contenute nella legge di ratifica in commento prevedono altresì un sistema che cerca di rendere equivalenti le prestazioni di disoccupazione erogate ai frontalieri residenti in Italia con il trattamento erogabile dalla Svizzera ai lavoratori ivi residenti.
Contributi per i prepensionamenti
La legge di ratifica del nuovo Accordo sui frontalieri svizzeri (art. 5 Legge 83/2023) introduce un'apposita disposizione che riconosce la deducibilità dei contributi previdenziali per i prepensionamenti di categoria che, in base a disposizioni contrattuali, sono a carico dei lavoratori frontalieri nei confronti degli enti di previdenza dello Stato in cui gli stessi prestano attività lavorativa.
I lavoratori frontalieri, quindi, che versano contributi previdenziali per prepensionamento possono dedurre tali contributi dal reddito imponibile, riportando i versamenti nella dichiarazione dei redditi. Il versamento dei contributi relativi al prepensionamento, da riportare nella dichiarazione dei redditi, dovrà risultare dalla documentazione ufficiale rilasciata dal datore di lavoro, come per esempio la busta paga o altri documenti riepilogativi.
La richiamata deduzione entra in vigore del 2024, anno dal quale avrà effetto il nuovo Accordo con la Svizzera, ma non riguarda esclusivamente i frontalieri svizzeri essendo genericamente prevista per tutti i lavoratori frontalieri.
Assegni familiari
Una specifica disposizione sugli assegni familiari è contenuta nell'art. 6 Legge 83/2023. In particolare, sono considerati non imponibili gli assegni di sostegno al nucleo familiare erogati dagli enti di previdenza dello Stato in cui il frontaliere presta l'attività lavorativa.
La richiamata disposizione non riguarda nello specifico i frontalieri svizzeri, pur essendo contenuta nella legge di ratifica del nuovo Accordo con la Svizzera, ma sarà applicabile alla generalità dei frontalieri. In termini di efficacia, la disposizione che esclude dalla base imponibile IRPEF gli assegni familiari sarà applicabile dal 2024, ossia da quando entrerà in vigore il nuovo regime di tassazione previsto dall'Accordo 23 dicembre 2020 tra Italia e Svizzera sul trattamento dei frontalieri.
Smart working
La legge di ratifica, art. 12 Legge 83/2023, affronta il problema dello smart working del lavoratore frontaliere, estendendo, fino al 30 giugno 2023, il periodo in cui il telelavoro del frontaliere non comporta mutamenti sul regime di tassazione esclusiva in Svizzera. La richiamata salvaguardia era già stata prevista dall'Accordo amichevole del 18-19 giugno 2020 tra Italia e Svizzera, siglato durante il periodo della pandemia, ma i cui effetti erano cessati il 31 gennaio 2023.
Il richiamato art. 12 conferma altresì l'impegno internazionale per disciplinare, tramite apposito Accordo, lo smart working dei frontalieri svizzeri. Le regole attese dovranno individuare il corretto trattamento previdenziale dei frontalieri svizzeri che svolgono giorni di lavoro in smart working dall'Italia.
Trattamento di disoccupazione
Il regolamento sul coordinamento dei sistemi previdenziali nell'UE, Reg. CE 883/2004 applicabile anche alla Svizzera, prevede che il lavoratore frontaliero paghi i contributi per l'assicurazione sulla disoccupazione nello Stato in cui lavora. Tuttavia, in caso di perdita del posto di lavoro, ha diritto a richiedere le prestazioni nello Stato in cui risiede.
Le disposizioni di cui al richiamato Regolamento stabiliscono all'art. 65 che la Svizzera rimborsi all'Italia le prime tre mensilità di disoccupazione, erogata dall'Italia sotto forma di NASpI, qualora il lavoratore frontaliere abbia versato i contributi in Svizzera per meno di un anno, nonché le prime cinque mensilità qualora il lavoratore abbia versato almeno 12 mesi di contributi negli ultimi due anni di lavoro.
L'applicazione della NASpI potrebbe essere svantaggiosa per il lavoratore frontaliere, rispetto a quanto avrebbe diritto se fosse residente in Svizzera, considerato che la contribuzione per il rischio di disoccupazione in Svizzera è pari al 2,2%. Ciò ha portato all'introduzione di una specifica disposizione finalizzata ad attenuare o azzerare il possibile svantaggio legato alla percezione della NASpI. Viene infatti previsto che la NASpI, per i primi tre mesi, sia pari all'importo erogabile, in caso di disoccupazione, ai sensi della legislazione svizzera. La specifica salvaguardia non trova applicazione, tuttavia, qualora la NASpI risulti superiore all'indennità di disoccupazione prevista dalla legislazione svizzera.
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Marcello Ascenzi
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