mercoledì 05/07/2023 • 06:00
In sede di risposta a interpello, il Fisco ha chiarito come vanno applicate le norme pattizie contenute nella Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra l'Italia e la Svizzera in caso di trasferimento di residenza in corso d'anno.
redazione Memento
Nel caso di specie, l'istante:
Ai sensi delle rispettive normative nazionali, per l'anno x l'istante risulterebbe residente sia in Italia sia in Svizzera (dal 1° giugno 31 dicembre dell'anno x) e, dunque, in applicazione del principio della prevalenza del diritto convenzionale sul diritto interno, alla fattispecie vanno applicate le disposizioni contenute nella Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra la Svizzera e l'Italia. Dette regole fanno prevalere il criterio dell'abitazione permanente cui seguono, in ordine gerarchico, il centro degli interessi vitali, il soggiorno abituale e la nazionalità del Contribuente.
La Convenzione contiene, inoltre, una disposizione che prevede esplicitamente la soluzione al problema della doppia residenza mediante il frazionamento del periodo d'imposta, in caso di trasferimento da uno Stato all'altro nel corso del medesimo periodo d'imposta. In particolare, l'articolo 4, paragrafo 4, della Convenzione stabilisce che la persona fisica che trasferisce definitivamente il suo domicilio da uno Stato contraente all'altro Stato ''cessa di essere assoggettata nel primo Stato contraente alle imposte per le quali il domicilio è determinante non appena trascorso il giorno del trasferimento del domicilio. L'assoggettamento alle imposte per le quali il domicilio è determinante inizia nell'altro Stato a decorrere dalla stessa data”.
Applicando la regola al caso di specie le Entrate hanno convenuto che:
il reddito conseguito fino al 31 maggio dell'anno x (giorno del trasferimento definitivo, secondo quanto dichiarato dalla stessa Istante), è assoggettato a tassazione esclusiva in Italia;
nell'anno x+2 la contribuente non sarà tenuta a presentare nel nostro Paese la dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta x+1 a meno che, nel corso di tale annualità, la Contribuente non abbia prodotto in Italia redditi individuati dall'articolo 23 del TUIR.
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Marcello Ascenzi
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