martedì 04/07/2023 • 15:30
Con la risposta del 4 luglio 2023 n. 366, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito la detassazione dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
redazione Memento
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta del 4 luglio 2023 n. 366, ricorda il presupposto oggettivo per poter rientrare nell'ambito di applicazione del regime di detassazione dei contributi Covid-19.
Nel dettaglio, la società istante, nel corso degli anni d'imposta 2021 e 2022, ha fruito delle seguenti misure di aiuto per il sostegno alla liquidità delle imprese e per il sostegno del lavoro, finalizzate al contrasto degli effetti negativi della pandemia Covid-19:
Sulla base della normativa di riferimento, pertanto, la società istante ha conseguito un aiuto relativo alla fruizione della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga con causale Covid-19 nazionale, diverso rispetto all'aiuto percepito dal lavoratore dipendente.
Dal punto di vista contabile, la società istante fa presente di aver rilevato a conto economico entrambi gli aiuti fruiti sotto forma di minor costo, senza indicare tra i ricavi un corrispondente contributo in conto esercizio. In alternativa come precisato nell'interpello avrebbe potuto rilevare in contabilità l'intero importo del costo sostenuto, al lordo dell'aiuto, a fronte di un contributo, in conto esercizio da indicare tra i ricavi.
Ciò premesso, la società chiede, all'Agenzia delle Entrate di sapere se i contributi fruiti per effetto dell'accesso alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Covid-19 e al finanziamento bancario assistito da garanzia dello Stato rientrano nell'ambito oggettivo di applicazione del regime di detassazione generale, ai fini delle imposte sul reddito (IRPEF/IRES) e dell'IRAP, prevista per tutti i contributi concessi a seguito dell'emergenza Covid-19 dall'articolo 10-bis DL 137/2020.
Con la risposta del 4 luglio 2023 n. 366, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che nessuna delle due misure agevolative in oggetto, ancorché finalizzate al sostegno del lavoro e al sostegno alla liquidità delle imprese (per contrastare gli effetti negativi della pandemia Covid-19), rientra nell'ambito di applicazione del regime di detassazione dei contributi Covid-19, disciplinato dall'articolo 10-bis DL 137/2020, in assenza del presupposto oggettivo, vale a dire l'erogazione di un contributo a riduzione del costo sostenuto dalla società.
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