mercoledì 05/07/2023 • 06:07
In tema di erogazioni in denaro o in natura effettuate a favore degli enti del Terzo settore, l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 15/E del 19 giugno 2023, ha chiarito la modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi e di pagamento dell’erogazione e la documentazione da controllare e conservare.
redazione Memento
L'art. 83, comma 2, D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore), stabilisce che le erogazioni in denaro o in natura effettuate a favore degli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, sono deducibili nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato.
Rientrano tra le erogazioni deducibili anche:
Cumulabilità con altre agevolazioni
In alternativa, le erogazioni effettuate alle ONLUS sono:
Inoltre, il Codice del Terzo settore prevede che i soggetti che fruiscono delle agevolazioni ivi previste non possano fruire per analoghe erogazioni liberali, effettuate a beneficio dei soggetti indicati nell'art. 83 D.Lgs. 117/2017, delle detrazioni o deduzioni previste da altre norme agevolative.
Pertanto, il contribuente che fruisce della deduzione da indicare nel rigo E36, non può fruire, sia per le medesime erogazioni sia per erogazioni analoghe effettuate anche a diversi beneficiari, sempreché ricompresi nell'ambito di applicazione dell'art. 83, comma 2, D.Lgs. 117/2017, delle agevolazioni previste per:
Modalità di pagamento
L'erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 241/97 (carte di credito, carte di debito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La deduzione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.
Documentazione da controllare e conservare
Il sostenimento dell'onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall'estratto conto della società che gestisce tali carte.
Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell'ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell'erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.
Occorre, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall'estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.
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- Dottore commercialista e revisore legale - BDO Italia s.p.a.Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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