L'istituzione di un trust è un'operazione che richiede delle analisi preventive molto accurate e ad ampio spettro. Nel presente contributo ci si soffermerà sul monitoraggio fiscale e sulla lesione di legittima, indicando alcune considerazioni e critiche derivate dalla pratica professionale.
Monitoraggio fiscale
Il documento di ricerca del 23 giugno 2023 “Gli obblighi di monitoraggio fiscale del trust” della Fondazione Nazionale dei Commercialisti fa il punto sugli obblighi di monitoraggio fiscale in capo al trust ed ai titolari effettivi, così come considerati in modo specifico nel caso dei trust.
Senza ripercorrere l'intera posizione dell'amministrazione finanziaria sul punto nelle diverse casistiche, si vogliono qui evidenziare alcune difficoltà operative che si possono incontrare nella predisposizione dei quadri RW di prossima scadenza.
Per l'Agenzia delle Entrate (Circ. AE n. 34/E/2022 e Risposta a interpello n. 237/2023) il trust è da assimilare ad altri enti di diritto privato per cui i beneficiari (residenti) individuati o facilmente individuabili, anche per “classi” (es. discendenti), come risultanti dall'atto istitutivo o da altra documentazione (non chiaro riferimento, forse, alle letters of wishes) rientrano nella nozione di titolare effettivo e, quindi, devono compilare il quadro RW. Ciò anche nel caso in cui il trust sia discrezionale o estero, con talune specificità.
Sul punto è bene ricordare che incombe in capo al trustee l'onere di individuare i titolari effettivi e fornire loro i dati necessari per la compilazione del quadro RW. Ciò, in linea di principio, vale sia per i trustee residenti, che per quelli non residenti.
Sono quindi evidenti le diverse difficoltà pratiche:
- il trustee estero potrebbe non essere a conoscenza delle indicazioni di prassi italiane, non fornendo così i dati ai beneficiari (e peraltro esponendosi potenzialmente ad un'azione di responsabilità per questo);
- i beneficiari potrebbero non sapere di essere tali, poiché in moti casi il disponente mantiene segreto il trust;
- i beneficiari potrebbero cambiare di anno in anno. Si pensi ai casi in cui un determinato soggetto abbia il potere di individuare i beneficiari con la facoltà di modificare la lista o anche al caso delle classi di beneficiari che impongono un esame periodico da parte del trustee.
Tali difficoltà operative con cui i professionisti del settore si confrontano in questo periodo dell'anno, richiedono una particolare attenzione e, soprattutto, la tracciatura delle attività effettuate al fine di poterle opporre ad eventuali richieste di chiarimenti da parte dell'amministrazione finanziaria, esaminando caso per caso la documentazione a disposizione.
Lesione di legittima
È notorio come la Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 (ratificata con L. n. 364/1989) non fa venire meno la validità delle norme inderogabili del diritto interno, in forza dell'art. 15. Per quanto ora di interesse, restano in particolare valide le norme a tutela dei diritti dei legittimari, il divieto dei patti successori, e il divieto di apporre pesi e gravami all'eredità.
Ne deriva che l'apporto di beni in trust, qualificabile come liberalità a favore dei beneficiari, deve essere tenuto in considerazione nell'ambito della riunione fittizia ex art. 556 c.c. al fine della verifica di eventuali lesioni della quota di legittima.
Un trust inter vivos che risulti lesivo della quota di legittima, non consente di per sé di essere dichiarato nullo, in quanto non si pone in contrasto con l'ordine pubblico ed inoltre il divieto di porre pesi e condizioni sulla legittima (art. 549 c.c.) è applicabile solo alle disposizioni mortis causa. Un eventuale erede legittimario leso o pretermesso dovrà quindi attivarsi esperendo un'azione di riduzione ai sensi dell'art. 564 c.c. (sul punto vedasi anche la recedente Cassazione Ord. n. 5073/2023).
Secondo la citata ordinanza di Cassazione, invece, nei trust dotati mediante testamento (dunque con disposizione mortis causa) eventuali pesi e condizioni sulla quota di legittima (ad esempio un periodo particolarmente lungo di durata del trust dopo il decesso del disponente – nel caso di specie: 80 anni) ammette la nullità parziale delle sole previsioni che impongano detti pesi o condizioni.
Sovente ed in particolar modo nei trust familiari, accade che i beneficiari coincidano con i legittimari. Consapevoli delle disposizioni del diritto successorio, al fine di tutelare almeno in parte i programmi del trust indicati dal disponente, vengono inserite nell'atto istitutivo di trust delle clausole volte a scoraggiare azioni legali contro il trust stesso da parte dei legittimari, dette clausole in terrorem o no constest.
Esse, in termini giuridici a noi più vicini, riproducono in buona sostanza il meccanismo della c.d. cautela sociniana di cui all'art. 550 c.c.
Tali clausole muovono cioè dalla condizione che al beneficiario spetti una quota di eredità (rectius patrimonio in trust) maggiore rispetto alla sola quota di legittima. Esse quindi prevedono che, nel caso di azioni di nullità parziale contro il trust per ottenere l'eliminazione di pesi e condizioni, al beneficiario spetterà esclusivamente la quota di legittima, con perdita dell'ulteriore quota parte del patrimonio che avrebbe dovuto essere a lui destinato. Egli, dunque, dovrà effettuare una valutazione di convenienza sulla sua posizione.
L'impiego di tali clausole deve però essere vagliato con estrema attenzione.